Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 5944 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 5944 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n.23717/2018 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in liquidazione, e RAGIONE_SOCIALE, in liquidazione, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, entrambe rappresentate e difese, per procura a margine del controricorso dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliate presso il loro studio RAGIONE_SOCIALE Studio legale tributario associato in Roma, INDIRIZZO.
-ricorrenti-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in RomaINDIRIZZO presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è difesa e rappresentata
-controricorrente-
avverso la sentenza n.384/22/2018 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata il 30 gennaio 2018; udita la relazione della causa svolta alla pubblica udienza del 21 febbraio 2024 dal consigliere NOME COGNOME; udito il P.M., nella persona del AVV_NOTAIO che ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio; udito per la contro ricorrente l’AVV_NOTAIO che ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio.
Rilevato che:
nella controversia originata dall’impugnazione , con autonomi ricorsi, da parte della RAGIONE_SOCIALE e della RAGIONE_SOCIALE di avvisi di accertamento, relativi a IRES e IRAP de ll’ anno di imposta 2009 e e degli atti di irrogazione sanzioni, la Commissione tributaria regionale della Lombardia, con la sentenza indicata in epigrafe, in accoglimento del l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE , riformava la decisione di primo grado che, previa riunione, aveva accolto i ricorsi introduttivi proposti dalle Società, rigettandoli.
Avverso la sentenza hanno proposto ricorso, su due motivi, RAGIONE_SOCIALE in liquidazione e RAGIONE_SOCIALE in liquidazione.
L’RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
In prossimità della udienza pubblica l’A vvocatura dello Stato ha depositato nota della Direzione Regionale della Lombardia dell’RAGIONE_SOCIALE attestante la regolarità, con intervenuto versamento della prima rata, della domanda presentata dalla parte privata di definizione liti ai sensi di quanto disposto dai commi da 186 a 202 dell’art.1 della legge n.197 del 2022.
Le ricorrenti hanno depositato memoria, con allegata documentazione, chiedendo di dichiarare estinto il giudizio ai sensi della legge 29 dicembre 2022 n.197, avendo presentato domanda di
definizione della lite pendente e avendo provveduto al pagamento di quanto dovuto.
Considerato che:
l’art. 1, comma 197, della legge n. 197 del 2022 prevede che <>;
il successivo comma 198 prevede che <>;
entrambe le parti hanno allegato, con riferimento al presente giudizio, la presentazione della domanda di definizione agevolata e l’avvenuto versamento della prima rata;
inoltre, gli atti oggetto del giudizio sono inseriti nell’elenco trasmesso dall’RAGIONE_SOCIALE in osservanza dell’art.40, comma 3, d.l. n.13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità;
le spese rimangono a carico RAGIONE_SOCIALE parti che le hanno anticipare ex art.1, comma 198, legge n. 197 del 2022
P.Q.M.
Dichiara estinto il processo.
Così deciso, in Roma, il 21 febbraio 2024.
Il Presidente
NOME COGNOME