Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 436 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 436 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9535/2016 R.G. proposto da:
PARLANTI NOMECOGNOME rappresentato e difeso dall’Avvocato NOME COGNOME ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in 00145 Roma, INDIRIZZO C/D rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale dello Stato.
-controricorrente e ricorrente incidentale –
Avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. TOSCANA n. 1881/05/2015, depositata in data 26 ottobre 2015.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 novembre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
Il contribuente riceveva notifica dall’Agenzia delle Entrate direzione provinciale di Pistoia -dell’avviso di accertamento n. T8R010201995/2012, relativo ad IRPEF ed altro per l’anno di
Avv. Acc. IRPEF 2007
imposta 2007; la verifica, operata induttivamente ex art. 38, comma quarto ss., d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, riscontrava la presenza di beni indice di capacità contributiva non dichiarata, ossia la titolarità di numerose unità immobiliari in quota parte di proprietà nonché le disponibilità finanziarie per incrementi patrimoniali relativi all’acquisto di un’autovettura, un motoveicolo ed un immobile. Pertanto, l’ufficio rideterminava il maggior reddito in € 131.180,00 per l’anno 2007.
Avverso l’avviso di accertamento, previo tentativo di accertamento con adesione, il contribuente proponeva ricorso dinanzi la C.t.p. di Pistoia; resisteva l’ufficio con controdeduzioni.
La C.t.p. di Pistoia, con sentenza n. 49/02/2014 del 07 febbraio 2014, accoglieva parzialmente il ricorso rideterminando il maggior reddito accertato in € 18.774,51.
Contro la sentenza proponeva appello l’Ufficio dinanzi la C.t.r. della Toscana; resisteva il contribuente con controdeduzioni.
Con sentenza n. 1881/05/2015, depositata in data 26 ottobre 2015, in parziale accoglimento del gravame rideterminava il maggior reddito in € 75.844,00.
Avverso la sentenza della C.t.r. della Toscana, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.
L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso, spiegando altresì tre motivi di ricorso incidentale.
La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 30 novembre 2023 per la quale il contribuente ha depositato memoria.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.: violazione o falsa applicazione articoli 38 e 6 d.P.R. n. 600 del 1973 e D.M. 600 del 1992 in relazione alla errata indicazione dei cavalli da affezione posseduti dal ricorrente come indici di capacità contributiva del medesimo» il contribuente lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza
impugnata, la C.t.r. ha ritenuto che i cavalli posseduti dal sig. COGNOME fossero da equitazione anziché da affezione, come ampiamente fornito in prova in corso di causa.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.: violazione o falsa applicazione art. 115 cod. proc. civ. e art. 7 d. lgs 31 dicembre 1992, n. 546 per aver rideterminato il reddito del contribuente sulla base di un dato fattuale inesistente» il contribuente lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ritenuto legittima la rideterminazione del reddito del contribuente operata dall’Agenzia delle Entrate anche sulla base del possesso, da parte del sig. COGNOME, di due autovetture, tra cui una “Audi’ acquistata nell’anno 2003, in relazione alla quale ‘è legittimo presumere un reddito che assume rilevanza per il 2007, anno in contestazione’.
1.3. Con il terzo motivo di ricorso, così rubricato: «Art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.: omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio in relazione alla mancata considerazione del reddito del nucleo familiare del contribuente. Art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.: violazione di legge con riferimento all’art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973 e alla circolare n. 49/2007 dell’Agenzia delle Entrate, oltre che con riferimento all’art. 12 legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente)» il contribuente lamenta l’ error in iudicando e il difetto di motivazione nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha tenuto conto del reddito del nucleo familiare del contribuente, in particolare delle dichiarazioni prodotte anche dalla sig.ra COGNOMEconiuge) e valutando, con riferimento al reddito complessivo così determinato, l’effettiva ricorrenza dei presupposti per l’accertamento sintetico.
1.4. Con il quarto motivo di ricorso, così rubricato: «Art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. per violazione o falsa applicazione di legge con riferimento alla contraddittoria applicazione del nuovo redditometro ex art. 38, d.P.R. n. 600 del
1973» il contribuente lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha rideterminato il maggior reddito del Parlanti per l’a.i. 2007 non solo in applicazione dei principi propri del vecchio redditometro, ma anche tenendo conto dei nuovi parametri, entrati in vigore a seguito della riforma di cui al d.l. 31 maggio 2010, n. 78.
1.5. Con il quinto motivo di ricorso, così rubricato: «Art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. per violazione o falsa applicazione di legge con riferimento all’art. 5 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 per illegittima applicazione delle sanzioni per infedele dichiarazione, in assenza di un comportamento cosciente e volontario da parte del contribuente» il contribuente lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ritenuto legittima l’irrogazione delle sanzioni per infedele dichiarazione in capo al sig. COGNOME malgrado la condotta di questi non fosse stata dolosa né negligente.
Con il primo motivo di ricorso incidentale, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 22, comma primo, del d.l. n. 78 del 2010, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» l’Ufficio lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ritenuto applicabili al caso di specie anche i parametri del c.d. nuovo redditometro.
2.1. Con il secondo motivo di ricorso incidentale, così rubricato: «Violazione dell’art. 1, comma secondo, d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 113 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.» l’Ufficio lamenta l’ error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ritenuto applicabili al caso di specie anche i parametri del c.d. nuovo redditometro in virtù di ragioni di equità.
2.2. Con il terzo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 3,
comma quarto, del D.M. 10.09.1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» l’Ufficio lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha errato nel rideterminare il reddito attribuibile al contribuente come mera sommatoria delle voci risultanti dal prospetto di rideterminazione del reddito epurato dai cavalli.
Va premesso che il contribuente, in data 7-8 novembre 2023, ha depositata istanza di estinzione per aver aderito alla definizione agevolata delle liti fiscali pendenti prevista dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197 provvedendo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 comma 197 cit. legge, al deposito telematico della copia conforme della domanda definizione agevolata controversie tributarie pendenti ex art.1, commi 186/204, della legge 197/2022, della copia conforme del Mod.F24 di versamento prima rata e della copia conforme della ricevuta telematica di ricezione di quanto precede rilasciata dall’Agenzia delle Entrate in data 29 settembre 2023.
3.1. Peraltro, il contenzioso fa riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità e l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022.
3.2. Pertanto, in virtù di quanto disposto dal comma 198 dell’art. 1 legge cit., e stante, allo stato, l’assenza di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione, il processo va dichiarato estinto; le spese restano a carico di chi le ha anticipate per come prescritto dall’ultimo periodo del predetto comma 198.
P.Q.M.
La corte dichiara estinto il processo.
Così deciso in Roma il 30 novembre 2023.