Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 29762 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 29762 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso n.r.g. 9690/2019, proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la quale è domiciliata a ROMA, in INDIRIZZO
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME
-intimato – avverso la sentenza n. 1524/7/2018 della Commissione tributaria regionale del Piemonte, depositata il 27 settembre 2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 ottobre 2025 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
NOME COGNOME, titolare dell’impresa individuale RAGIONE_SOCIALE NOME, impugnò vittoriosamente, innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Cuneo, la cartella di pagamento notificatagli a seguito di controllo formale ex art. 36bis del d.P.R. n. 600/1973 sul Modello Unico 2013 relativo all’anno d’imposta precedente.
Quest’ultimo esponeva infatti, in forma di dichiarazione integrativa, la quota di reddito a tassazione agevolata che il contribuente assumeva di sua spettanza per effetto dell’applicazione dell’art. 6, commi da 13 a 19, della l. n. 388/2000 (cd. ‘ RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ‘ ), in relazione ad investimenti sostenuti nell’anno 2008 per la realizzazione di due impianti fotovoltaici.
La dichiarazione era riconducibile al fatto che, in un primo tempo, il COGNOME non era stato informato della cumulabilità del detto beneficio fiscale con quello previsto dal decreto del MISE 19.2.2007 (cd. II Conto energia), del quale egli aveva invece usufruito all’epoca della realizzazione degli impianti.
Una volta avvedutosi della percorribilità del cumulo, il COGNOME aveva dapprima chiesto all’amministrazione il rimborso dell’Irpef versata in eccesso; quindi, a fronte del silenzio-rifiuto erariale, aveva presentato la dichiarazione integrativa, riliquidando ‘ora per allora’ l’imposta dovuta previa applicazione del meccanismo di detassazione.
Infine, ricevuta la notifica della cartella, si era risolto ad impugnarla dopo aver invano presentato una richiesta di revoca in autotutela.
La sentenza della C.T.P., appellata dall’RAGIONE_SOCIALE, fu confermata con la decisione indicata in epigrafe.
I giudici regionali rilevarono in premessa che al contribuente è sempre consentito emendare la propria dichiarazione dei redditi per correggere errori od omissioni; aggiunsero, poi, che nella specie le cartelle di pagamento avrebbero dovuto essere precedute
dall’emissione di un avviso di accertamento, onde consentire al contribuente di conoscere le ragioni del mancato riconoscimento del beneficio fiscale e, in ogni caso, mancando un «danno erariale» che legittimava l’emissione immediata della cartella ; osservarono che, in ogni caso, doveva ritenersi pacifica la cumulabilità del beneficio fiscale di cui alla ‘RAGIONE_SOCIALE‘ con gli incentivi previsti dal ‘RAGIONE_SOCIALE Conto energia’, riconosciuta anche dalla stessa amministrazione fiscale dopo un periodo di incertezza interpretativa.
L’RAGIONE_SOCIALE ha impugnato la sentenza d’appello con ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.
Il contribuente è rimasto intimato.
Considerato che:
Il primo motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 8bis , del d.P.R. n. 322/2004 (nel testo vigente ratione temporis ) e dell’art. 1428 cod. civ.
La sentenza impugnata è sottoposta a critica nella parte in cui ha acconsentito all’applicazione, nel caso di specie, del principio di emendabilità della dichiarazione.
La ricorrente osserva, al riguardo, che l’affermazione di tale principio muove dal rilievo in base al quale la dichiarazione di scienza può essere sempre modificata; tuttavia, la scelta di avvalersi di un beneficio fiscale rappresenterebbe una vera e propria dichiarazione di volontà, che l’autore può modificare soltanto ove dimostri di essere incorso in errore essenziale e riconoscibile dal destinatario, nella specie non sussistente.
Rileva, in ogni caso, che il contribuente era decaduto dalla possibilità di emendare la dichiarazione dei redditi, essendo perento il termine a ciò prescritto, che coincide con quello per la presentazione della dichiarazione per l’anno successivo.
Con il secondo motivo, l’RAGIONE_SOCIALE ricorrente denunzia nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., dolendosi del fatto che la RAGIONE_SOCIALE.T.R., richiesta di annullare la cartella di pagamento sul presupposto dell’emendabilità della dichiara zione, aveva motivato l’accoglimento anche in base a ragioni diverse, quali l’utilizzo indebito della procedura di controllo automatizzato e l’assenza di «danno erariale».
Con il terzo motivo, formulato in via di subordine rispetto al precedente, la ricorrente lamenta violazione o falsa applicazione dell’art. 36 -bis del d.P.R. n. 600/1973, deducendo l’erroneità della sentenza d’appello nella parte in cui ha ritenuto che la cartella di pagamento avrebbe dovuto essere preceduta da un avviso di accertamento.
Il quarto motivo, anch’esso formulato in via subordinata rispetto al secondo, denunzia violazione o falsa applicazione degli artt. 2041 cod. civ. e 8bis del d.P.R. n. 322/2004 (nel testo vigente ratione temporis ) in combinato disposto con l’art. 1428 cod. civ.
L’RAGIONE_SOCIALE ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto illegittima la cartella di pagamento sul presupposto dell’inesistenza di un danno erariale, dal che si verificherebbe «un illecito arricchimento della P.A.».
Osserva, infatti, che la decadenza del contribuente dal diritto ad emendare la dichiarazione determinava l’insussistenza del beneficio fiscale invocato, del quale egli aveva invece indebitamente fruito, con conseguente necessità di recupero a tassazione.
Il quinto mezzo, infine, denunzia violazione degli artt. 6, commi da 13 a 19, della l. n. 388/2000 e 23 del d.l. n. 83/2012 nel loro combinato disposto.
La ricorrente osserva che la richiesta del contribuente di avvalersi del beneficio fiscale di cui alla ‘RAGIONE_SOCIALE‘ era comunque stata
presentata dopo l’intervenuta abrogazione del detto beneficio, normativamente accordato in presenza di «procedimenti avviati» sotto la sua vigenza e quindi non riconoscibile in presenza di richieste sopravvenute alla sua abrogazione.
Preliminarmente all’esame dei motivi, va osservato che, con nota depositata il 24 giugno 2025, l’RAGIONE_SOCIALE ha dato atto dell ‘intervenuta definizione agevolata della lite, su istanza del contribuente relativa alla cartella oggetto del giudizio, ai sensi degli art. 6 e 7 del d.l. n. 119/2018.
In allegato a tale nota è stata prodotta la comunicazione della direzione provinciale di Cuneo dell’ Amministrazione, che attesta la regolarità del procedimento; su tale base, la ricorrente formula istanza di declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione RAGIONE_SOCIALE spese.
Il processo deve, pertanto, essere dichiarato estinto, per effetto dell’intervenuta cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 6, comma 13, del d.l. n. 119 del 2018, come conv. dalla l. n. 136 del 2018, e dell’art. 46 del d.lgs. n. 546 del 1992.
Nulla sulle spese, in assenza di attività difensiva da parte dell’intimato.
Non ricorrono, infine, i presupposti, ai sensi dell’articolo 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, trattandosi di misura la cui natura eccezionale, in quanto sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass. n. 23175/2015).
Il versamento, in ogni caso, è escluso nei casi, analoghi al presente, in cui il ricorso sia stato proposto da amministrazione pubblica patrocinata dall’Avvocatura dello Stato.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte Suprema di cassazione, il 10 ottobre 2025.
La Presidente NOME COGNOME