Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4963 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5   Num. 4963  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/02/2024
Oggetto:
art
26
quater
d.P.R. n. 600/73 – ritenuta –
convenzione sanzioni
ITA/IR
–
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22857/2018 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del suo RAGIONE_SOCIALE rappresentante pro  tempore rappresentata  e  difesa  giusta  procura  speciale  notarile dall’AVV_NOTAIO (PEC EMAIL) con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO presso lo RAGIONE_SOCIALE;
– ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE (EMAIL) in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE;
–
–
Avverso  la  sentenza  della  Commissione  Tributaria  Regionale  della RAGIONE_SOCIALE n. 328/24/18 depositata il 26/01/2018;
Udita la relazione della causa svolta all’udienza pubblica del 19/01/2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
Lette  le  conclusioni  scritte  del  Pubblico  Ministero  in  persona  del AVV_NOTAIO Procuratore RAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi estinto il giudizio;
Uditi gli avvocati NOME COGNOME per la ricorrente e NOME COGNOME per la controricorrente, che hanno  chiesto entrambi dichiararsi l’estinzione del giudizio;
FATTI DI CAUSA
A seguito di verifica fiscale da parte della RAGIONE_SOCIALE, riferita agli anni d’imposta 2007, 2008, 2009, la società contribuente riceveva la notifica di un avviso di accertamento relativo al periodo d’imposta 2008 per IRES e ritenute sui redditi da capitale; in esso si rideterminava l’IRES dovuta in maggiori euro 6.769.866,00, si contestava il mancato versamento di ritenute per euro 36.452,00 e venivano irrogate sanzioni per euro 6.813,609,00 e richiesti interessi ex lege per euro 1.097.868,57.
RAGIONE_SOCIALE impugnava l’atto impositivo di fronte alla CTP di Milano contestando in particolare, per quanto qui interessa, la violazione dell’art. 10 c. 3 della l. n. 212 del 2000 e l’applicabilità dell’art. 8 d.lgs. n. 546 del 1992 in quanto riteneva sussistere obiettive condizioni di incertezza alla cui stregua non avrebbero dovuto irrogarsi sanzioni, nonché la violazione e falsa applicazione dell’art. 1 c. 2 ter del d.lgs. n. 471 del 1997 in quanto la circostanza che la società avesse
trasmesso la comunicazione prevista dalla seconda parte dell’art. citato, seppure dopo aver avuto comunicazione dell’inizio della verifica per l’anno 2008, comprovava che la società aveva già predisposto la documentazione prima di conoscere l’inizio dell’attività di controllo. Inoltre, con riguardo alla contestata violazione dell’art. 26 c. 5 del d.P.R. n. 600 del 1973, circa la mancata applicazione di ritenute sugli interessi corrisposti alla consociata irlandese, a fronte di finanziamento in essere, la società sosteneva che doveva applicarsi la più favorevole ritenuta convenzionale del 10% in luogo di quella prevista dal diritto interno del 15%, come invece sosteneva l’RAGIONE_SOCIALE nell’atto impugnato, poiché la certificazione relativa all’esistenza dei presupposti per l’applicazione della disposizione di cui all’art. 10 della convenzione tra Italia e Irlanda comprovava la sussistenza RAGIONE_SOCIALE condizioni di legge previste, circostanza che non poteva ritenersi inesistente in forza del mero invio tardivo (per un solo giorno) della documentazione necessaria.
La  CTP  di  Milano -per  quanto  in  questa  sede  rileva  –  rigettava l’impugnazione quanto alla debenza RAGIONE_SOCIALE ritenute e RAGIONE_SOCIALE conseguenti sanzioni. Appellava la società quanto ai profili in ordine ai quali era risultata soccombente; la CTR lombarda rigettava il gravame -sempre per i profili che qui interessano – confermando la pretesa per ritenute, interessi e sanzioni di cui all’avviso di accertamento impugnato.
Ricorreva a questa Corte RAGIONE_SOCIALE con atto affidato a cinque motivi; l’RAGIONE_SOCIALE resisteva con controricorso.
All’udienza dell’11 gennaio 2022 la causa era rinviata a nuovo ruolo in attesa  della  definizione  della  cd.  procedura  amichevole (‘Mutual agreement procedure’) prevista dal diritto convenzionale.
Con memoria depositata il 4 ottobre 2023, corredata della documentazione attestante il pagamento RAGIONE_SOCIALE somme dovute in forza della procedura di ex art. 1, commi da 186 a 202, della legge 197 del
2022, la società ha chiesto la sospensione del giudizio in relazione alla presentazione di istanza di definizione agevolata.
La società ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c., con cui ha dedotto l’intervenuta definizione agevolata dell’intera controversia.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, la Corte osserva che è in atti istanza ex L. 197/2022, depositata il 4 ottobre 2023, poi reiterata con memoria del 4 gennaio 2024, corredata della documentazione attestante il pagamento RAGIONE_SOCIALE somme dovute in forza della procedura di ex art. 1, commi da 186 a 202, della ridetta Legge.
Si evince che la società contribuente ha definito sia quanto dovuto a titolo di sanzioni irrogate per dichiarazione infedele per indicazione di un reddito imponibile inferiore a quello accertato, avendo già provveduto  alla  definizione  agevolata  dei  relativi  carichi  ai  sensi dell’art. 1, commi 231 e ss, l. n. 197 del 2022, sia quanto dovuto a titolo omesso versamento di ritenute.
Il comma 198 della citata disposizione prevede che «nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo», ovvero della «copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata», come accaduto nel caso di specie, «il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate».
Deve quindi disporsi l’estinzione del giudizio.
La declaratoria di estinzione così resa esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, che consegue alle sole declaratorie  di  infondatezza  nel  merito  ovvero  di  inammissibilità  o improcedibilità dell’impugnazione (Cass. n. 19560 del 2015; Cass. n. 25485 del 2018).
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio. Spese a carico di chi le ha anticipate.
Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2024.