Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 5465 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 5465 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 11/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 922/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE
-ricorrente-
contro
Banca RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore
-intimata- avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Commissione Tributaria Regionale del VenetoVenezia n. 372/2019 depositata il 21/05/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/03/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
RAGIONE_SOCIALE era attinta da avviso di accertamento, relativo ad IRES, con aggravio di interessi e sanzioni, per l’a.i. 2010, con cui l’Ufficio aveva disconosciuto la variazione in diminuzione riportata al rigo RF41 mod. SC 2011 conseguente alla ritenuta indeducibilità degli accantonamenti per euro 1.235.105,00 a titolo di rischi su crediti, segnatamente con riguardo alla prima quota, RAGIONE_SOCIALE diciotto previste, dedotta per l’anno 2010.
La CTP di Treviso, adita impugnatoriamente dalla contribuente, con sentenza n. 17/02/2018, depositata l’11 gennaio 2018, accoglieva il ricorso.
L’Ufficio proponeva appello, rigettato dalla CTR del Veneto con la sentenza in epigrafe.
Proponeva ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE. La contribuente restava intimata.
Considerato che:
In data 16 gennaio 2020 risulta depositata domanda di definizione agevolata RAGIONE_SOCIALE controversie tributarie pendenti, ai sensi degli artt. 6 e 7 d.l. n. 119 del 2018, conv. dalla l. n. 136 del 2018, ove indicasi la determinazione RAGIONE_SOCIALE‘importo dovuto in euro ‘0’.
L’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, con atto depositato il 26 gennaio 2026, insta per la cessazione RAGIONE_SOCIALEa materia del contendere.
Preso atto di quanto precede, rilevato che è decorso il termine del 31 dicembre 2020 in assenza di istanza di trattazione, deve dichiararsi l’estinzione del processo.
Quanto alle spese, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 6, comma 13, d.l. n. 119 del 2018, le stesse devono essere poste a carico RAGIONE_SOCIALE parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Dichiara estinto il processo.
Spese a carico RAGIONE_SOCIALE parti che le hanno anticipate.
Così deciso a Roma, lì 5 marzo 2026.
Il Presidente
NOME COGNOME