Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 25156 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 25156 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/09/2024
Oggetto: tributi motivazione avviso di accertamento – utilizzo documentazione extracontabile
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12268/2013 R.G. proposto da COGNOME, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliato presso l’AVV_NOTAIO in Roma alla INDIRIZZO;
-ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in Roma, INDIRIZZO, elettivamente domiciliata in Roma alla INDIRIZZO, presso l’Avvocatura AVV_NOTAIO dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis ;
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, n. 36/29/2012, depositata il 15 marzo 2012;
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 19 giugno 2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’ estinzione del giudizio; NOME COGNOME, udito per l’RAGIONE_SOCIALE ntrate l’avvocato dello Stato che ha concluso per l’estinzione del giudizio.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME impugnò l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO/NUMERO_DOCUMENTO emesso dall ‘RAGIONE_SOCIALE Sciacca con il quale erano stati contestati ricavi non dichiarati per Euro 192.670,44, per l’anno di imposta 2001, ai fini IRAP -IRPEF-IVA e contributi RAGIONE_SOCIALE. La CTP rigettò il ricorso ritenendo legittimo l’operato dell’Ufficio.
Proposto appello dal contribuente, la CTR rigettò il gravame con la sentenza in epigrafe indicata, ritenendo che l’avviso di accertamento fosse sufficientemente motivato per relationem , con riferimento al p.v.c. già noto al contribuente. Inoltre, il giudice del gravame ritenne legittimo l’utilizzo, ai fini dell’accertamento, di documentazione extracontabile rinvenuta in sede di verifica dalla Guardia di Finanza, che giustificava la rettifica dei redditi dichiarati anche in presenza di contabilità regolare.
Il contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi; l’RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
Fissata l’udienza camerale del 09/04/2019, la Corte, con ordinanza emessa in pari data, ha sospeso, su istanza del ricorrente, il processo ai sensi dell’art. 6, comma 10, d.l. 119/2018, convertito dalla legge n. 136/2019, rinviando la causa a nuovo ruolo.
Successivamente il ricorso fu fissato per l’udienza pubblica del 14/12/2021.
Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO Generale, nella persona del AVV_NOTAIO, ha depositato requisitoria scritta con cui ha chiesto il rigetto del ricorso principale.
Nelle more il contribuente ha depositato istanza di estinzione per cessazione della materia del contendere, avendo aderito alla definizione agevolata della lite.
Con ordinanza interlocutoria emessa il 14 dicembre 2021 questa Corte rilevava che dalla documentazione allegata all’istanza di definizione agevolata della lite si trattava della cd. rottamazione ter, con rateizzazione fino a novembre 2023, e che solo al perfezionamento della procedura di definizione agevolata mediante il p agamento tempestivo di tutte le rate consegue l’estinzione della lite per cessata materia del contendere; sospendeva, quindi, il giudizio rinviandolo a nuovo ruolo.
Fissata l’udienza pubblica per il 19/06/2024, il contribuente ha depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ., chiedendo l’estinzione del giudizio per l’avvenuto perfezionamento, mediante l’integrale pagamento di quanto dovuto, dell’ottenuta definizione agevolata (cd. rottamazione ter ), ex art. 3, comma 6. d.l. n. 119/2018.
All’udienza pubblica il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO Generale, nella persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio. L’avvocatura dello Stato si è associata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con le memorie rispettivamente depositate il 06/12/2021 ed il 02/05/2024 la parte contribuente ha depositato la domanda di definizione agevolata ai sensi dell’art. 3, d.l. n. 119/2018, l’ accettazione con piano di rateizzazione di ADER nonché le ricevute dei pagamenti effettuati.
1.1. Ai sensi del comma 6 del citato articolo «l’estinzione del giudizio è subordinata all’effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati».
1.2. Va, pertanto, dichiarata, alla luce della documentazione allegata in atti, l’estinzione del giudizio per avvenuta definizione
agevolata, e cessata la materia del contendere, con spese a carico di chi le ha anticipate.
Non sussistono i presupposti processuali per l’applicazione del disposto dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio e cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 3, comma 6, d.l. n. 119/2018. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19 giugno 2024.