Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3170 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5   Num. 3170  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/02/2024
DEFINIZ AG 197 2022
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13913/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, sedente in San Pietro di  Morubio, in persona  del  legale  rappresentante,  elettivamente  domiciliate  in Roma,  INDIRIZZO,  presso  lo  studio  degli  AVV_NOTAIO che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro  tempore , domiciliata ex  lege in  Roma,  INDIRIZZO,  presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende,
-controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB. REGIONALE DELLA LOMBARDIA, n. 2646/2020, depositata il 19 novembre 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 dicembre 2023 dal consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che:
1.L’RAGIONE_SOCIALE ricorre avverso la sentenza in epigrafe con  la  quale  la  C.t.r.  aveva  respinto  l’appello  principale  della contribuente avverso la sentenza della C.t.p. di Milano che aveva a sua  volta  parzialmente  respinto  i  ricorsi  introduttivi  avverso  due
avvisi di accertamento a mezzo dei quali l’Agenzia aveva disconosciuto la deducibilità dei costi di sponsorizzazione e l’indetraibilità dell’iva per l’anno 2012, con riferimento ai due contratti stipulati in quell’anno con RAGIONE_SOCIALE di COGNOME NOME e RAGIONE_SOCIALE di COGNOME NOME, recuperando i.v.a. e addizionale IRES ex art. 81, d.l. n. 122/2008 (c.d. ‘Robin tax). La sentenza d’appello aveva però respinto anche il ricorso incidentale dell’Agenzia avverso l’accoglimento del ricorso in primo grado relativamente al recupero dell’IRES di cui sopra.
L’Agenzia resiste con controricorso e ricorso incidentale relativamente alla sua soccombenza in punto IRES.
 Con  istanza  depositata  l’otto  ottobre  2023  la  ricorrente  ha chiesto  di  dichiarare  estinto  il  giudizio  ai  sensi  della  legge  29 dicembre 2022 n. 197 avendo presentato domanda di definizione della lite pendente ed avendo provveduto al pagamento di quanto dovuto. La stessa ha ribadito la richiesta di estinzione per cessazione  della  materia  del  contendere  con  memoria  illustrativa successiva.
Considerato che:
1. L’art. 1, comma 197, legge n. 197 del 2022 prevede che «le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l’onere di depositare, presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata».
Il  successivo  comma  198,  prevede  che  «Nelle  controversie pendenti  in  ogni  stato  e  grado,  in  caso  di  deposito  ai  sensi  del comma 197, secondo periodo,  il  processo  è dichiarato estinto con decreto del presidente  della  sezione  o  con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata  la  data  della decisione».
La contribuente ha documentato, con riferimento al presente giudizio  di  aver  presentato  domanda di definizione agevolata e di aver  provveduto  al  pagamento  di  quanto  dovuto,  come  emerge anche dal prodotto estratto di ruolo, per cui va dichiarata anche la cessazione della materia del contendere.
Le spese rimangono a carico della parte che le ha anticipate, ex art. 1, comma 198, cit.
In ragione della definizione agevolata della controversia non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del cd. doppio contributo, siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità  del  gravame  e  pertanto  non suscettibile, per la sua natura lato sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (v. Cass., sez. 5, 7/12/2018, n. 31372; Cass., sez. 6-5, 7/6/2018, n. 14782).
P.Q.M.
Dichiara estinto il processo per cessata materia del contendere.
Spese a carico della parte che le ha anticipate.
Così deciso in Roma, il 21 dicembre 2023.