Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33653 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33653 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: LA COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26184/2015 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE , domiciliata ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (P_IVA);
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE , elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE);
-controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LIVORNO n. 591/2015 depositata il 30/03/2015.
Udita la relazione svolta alla pubblica udienza del 06/11/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Sentito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore Generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’estinzione.
Nessuno è comparso per le parti.
Udita la relazione svolta alla pubblica udienza del 06/11/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Sentito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore Generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’estinzione.
Nessuno è comparso per le parti.
RILEVATO CHE
RAGIONE_SOCIALE ha impugnato l’avviso di accertamento per il 2010 con il quale l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, sull’assunto della non operatività della società per quattro esercizi consecutivi (2007, 2008, 2009 e 2010), ha rettificato la dichiarazione della contribuente, negando tra l’altro il diritto al rimborso del credito IVA esposto.
La Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Livorno ha accolto il ricorso e la Commissione Tributaria Regionale (CTR) della Toscana ha respinto l’appello erariale.
L’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione fondato su tre motivi.
Ha resistito con controricorso la contribuente.
CONSIDERATO CHE
Nelle more, con atto depositato telematicamente in data 11.6.2024, la controricorrente ha comunicato di aver aderito alla definizione agevolata RAGIONE_SOCIALE liti fiscali pendenti, depositando la domanda presentata in data 22.3.2023 ai sensi della l. n. 197/2022, e di aver già provveduto a versare l’importo dovuto nella misura prevista dalla norma, come comprovato dalla documentazione allegata.
Ha chiesto, quindi, l’estinzione del giudizio.
Con atto depositato il 26.10.2024 l’RAGIONE_SOCIALE ha confermato la regolarità della definizione della lite ai sensi dell’art. 1 commi 186 e segg. L. n. 197/2022.
L’art. 1, commi 197 e 198, della l. n. 197 del 2022 e succ. modif., stabilisce che il contribuente che intende aderire alla definizione agevolata RAGIONE_SOCIALE controversie pendenti ha l’onere di depositare, entro il 10.10.2023, « presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata » e, in tal caso, « il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate ».
Deve dichiararsi, quindi, l’estinzione del giudizio con spese a carico della parte che le ha anticipate.
p.q.m.
dichiara l’estinzione del giudizio;
spese a carico di chi le ha anticipate.
Così deciso in Roma, il 06/11/2024.