Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 22506 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 22506 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: LA COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23490/2022 R.G. proposto da:
COGNOME NOME , elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE , domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (P_IVA) che la rappresenta e difende; -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. FIRENZE n. 692/2022 depositata il 17/05/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/07/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
NOME COGNOME, titolare di omonima ditta individuale di movimento RAGIONE_SOCIALE, ha impugnato l’avviso con cui l’RAGIONE_SOCIALE e dei
RAGIONE_SOCIALE revocava l’agevolazione RAGIONE_SOCIALE accise per il gasolio da autotrazione per gli anni dal 2014 al 2017.
La Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di RAGIONE_SOCIALE ha rigettato il ricorso e la Commissione Tributaria Regionale (CTR) della Toscana ha respinto l’appello della contribuente con la sentenza in epigrafe, contro la quale il contribuente ha proposto ricorso per cassazione fondato su quattro motivi.
Ha resistito con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE.
CONSIDERATO CHE
Nelle more il contribuente, con istanza depositata telematicamente il 26/6/2023, ha rappresentato di aver aderito, con riferimento al giudizio in oggetto, alla definizione agevolata RAGIONE_SOCIALE liti pendenti ai sensi dell’art. 1 commi 186 e segg. l. n. 197/2022 e di aver provveduto al versamento della prima rata, dichiarando di rinunziare agli atti, depositando copia degli atti relativi.
Successivamente, con istanza depositata il 14/3/2024 ha precisato che aveva aderito a mente della l. n. 197/2022 alla definizione agevolata RAGIONE_SOCIALE controversie tributarie dapprima con domanda n. 22 in data 23/03/23, annullata e sostituita con domanda n. 1439 in data 20/09/23, anche questa annullata e sostituita con domanda n. 2581/2023 in data 28/09/2023; in relazione alla domanda n. 22 sostituita aveva versato la prima rata in data 21/06/23; in relazione alla domanda n. 2581 aveva versato la prima rata in data 28/09/23, la seconda rata in data 31/10/23,la terza rata in data 18/12/23. Ha aggiunto che in data 20/12/2023 l’RAGIONE_SOCIALE aveva emesso provvedimento di diniego per la domanda n 2581/23, impugnato dal contribuente davanti a questa Corte e successivamente, in data 12/3/2024, l’RAGIONE_SOCIALE aveva provveduto ad annullare in autotutela il diniego, cosicché anche con riferimento a tale giudizio incidentale era cessata la materia del contendere. Ha dichiarato, quindi, di rinunziare anche a tale impugnativa.
In data 18/6/2024, infine, il contribuente ha chiesto la cessazione della materia del contendere.
Sussistono i presupposti, vista la documentazione allegata alle istanze, per dichiarare l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 1 comma 198 l. n. 197/2022, essendo sufficienti, a tal fine, la presentazione della domanda e il pagamento della prima rata, nonché in forza dell’art. 390 e 391 c.p.c. con riguardo all’impugnazione del diniego.
Ai sensi dello stesso art.1 comma 198 cit. le spese del giudizio restano a carico di chi le ha anticipate.
La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all’obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione (Cass. n. 25485 del 2018).
p.q.m.
dichiara l’estinzione del giudizio ;
le spese restano a carico di chi le ha anticipate.
Così deciso in Roma, il 02/07/2024.