Definizione Agevolata Liti: Come Estinguere un Contenzioso in Cassazione
La definizione agevolata liti si conferma uno strumento efficace per porre fine a lunghi e onerosi contenziosi tributari, anche quando questi sono giunti all’ultimo grado di giudizio. Con la recente ordinanza n. 6054/2024, la Corte di Cassazione ha ribadito i presupposti e gli effetti di questa procedura, dichiarando l’estinzione di un processo che vedeva contrapposti l’Agenzia delle Entrate e una società cooperativa sociale.
I Fatti del Contenzioso Tributario
La vicenda trae origine da un avviso di accertamento notificato a un consorzio di solidarietà, con il quale l’amministrazione finanziaria richiedeva il pagamento di una maggiore IVA relativa all’anno d’imposta 2012. Il contribuente aveva impugnato l’atto, ottenendo ragione sia in primo grado, presso la Commissione Tributaria Provinciale, sia in appello, davanti alla Commissione Tributaria Regionale.
Nonostante le due sentenze favorevoli al consorzio, l’Agenzia delle Entrate aveva deciso di proseguire la battaglia legale, presentando ricorso per cassazione e portando la questione dinanzi alla Suprema Corte.
La Svolta con la Definizione Agevolata Liti
Mentre il ricorso era pendente, il consorzio ha colto l’opportunità offerta dalla Legge n. 197/2022, nota anche come ‘pace fiscale’, aderendo alla definizione agevolata liti pendenti. Questa normativa consente ai contribuenti di chiudere le proprie pendenze con il fisco pagando un importo ridotto e senza attendere l’esito finale del giudizio.
Il contribuente ha quindi presentato alla Corte la domanda di adesione alla procedura e la documentazione attestante l’avvenuto versamento delle somme dovute, chiedendo di conseguenza la declaratoria di estinzione del processo.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha accolto la richiesta del contribuente, basando la propria decisione sulle chiare disposizioni normative. I giudici hanno verificato la sussistenza dei presupposti stabiliti dall’art. 1, comma 198, della Legge n. 197/2022. Tale norma prevede esplicitamente che il giudizio si estingua in caso di adesione alla definizione agevolata, anche qualora sia stata versata solo la prima rata dell’importo dovuto.
Avendo il consorzio dimostrato di aver perfezionato la procedura, la Corte non ha potuto fare altro che dichiarare l’estinzione del giudizio. Per quanto riguarda le spese legali, la Corte ha stabilito che queste rimanessero a carico della parte che le aveva anticipate. Questa è una conseguenza tipica dell’estinzione del processo per cessata materia del contendere, in cui non vi è un vincitore o un vinto nel merito, ma semplicemente la fine della controversia per un evento esterno alla dinamica processuale.
Conclusioni: L’Efficacia della Pace Fiscale
L’ordinanza in commento conferma la piena operatività e l’efficacia della definizione agevolata liti come strumento deflattivo del contenzioso tributario. Essa offre un’importante via d’uscita per i contribuenti, garantendo certezza giuridica e un risparmio di tempo e risorse economiche. Per l’amministrazione finanziaria, rappresenta un modo per incassare somme in tempi rapidi. La decisione sottolinea come la volontà del legislatore di favorire la ‘pace fiscale’ trovi applicazione a ogni livello del contenzioso, inclusa la fase finale davanti alla Corte di Cassazione, semplificando la risoluzione delle controversie.
Cosa succede a un processo tributario se il contribuente aderisce alla definizione agevolata liti?
Il processo viene dichiarato estinto, ovvero si chiude definitivamente senza che venga emessa una sentenza che decida chi ha torto o ragione nel merito della questione.
È necessario pagare l’intera somma prevista dalla definizione agevolata per ottenere l’estinzione del giudizio?
No. Secondo quanto confermato dalla Corte di Cassazione in base alla Legge n. 197/2022, è sufficiente dimostrare di aver versato la prima rata delle somme dovute per soddisfare i requisiti di legge e ottenere l’estinzione del processo.
Chi paga le spese legali in caso di estinzione del giudizio per definizione agevolata?
La Corte ha stabilito che le spese restano a carico della parte che le ha anticipate. In pratica, ogni parte (contribuente e Agenzia delle Entrate) paga le spese del proprio avvocato e gli altri costi sostenuti durante il processo.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6054 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6054 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: LA COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26486/2020 R.G. proposto da: RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE , elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE . (P_IVA) che lo rappresenta e difende;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ;
-intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. PESCARA n. 138/2020 depositata il 25/02/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/01/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
La CTP di Chieti ha accolto il ricorso proposto dal RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE contro l’avviso di accertamento avente ad oggetto il recupero di IVA per il 2012.
L’appello erariale è stato respinto dalla CTR dell’Abruzzo con la sentenza in epigrafe.
Avverso questa sentenza l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
Il RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE è rimasto intimato.
CONSIDERATO CHE:
Nelle more la contribuente ha aderito alla definizione agevolata RAGIONE_SOCIALE liti pendenti ex art. 1 commi 186 e segg. l. n. 197/2022 e, in data 28.12.2023, si è costituita chiedendo l’estinzione del giudizio e depositando copia della domanda di adesione e documentazione comprovante i versamenti effettuati.
Sussistono i presupposti di cui all’art. 1 comma 198 l. n. 197/2022 per l’estinzione del giudizio contemplata anche in caso di versamento della prima rata RAGIONE_SOCIALE somme dovute.
Le spese devono porsi a carico di chi le ha anticipate.
p.q.m.
estingue il giudizio;
spese a carico di chi le ha anticipate.
Così deciso in Roma il 17.1.2024