Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4089 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 4089 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/02/2024
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Oggetto:
NOME COGNOME
Presidente
NOME COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere NOME.
NOME COGNOME
Consigliere
CARTELLA PAGAMENTO
DI
CC.
26/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13434/2015 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Generale dello RAGIONE_SOCIALE, con domicilio legale presso quest’ultima in Roma, INDIRIZZO.
–
ricorrente –
contro
NOME COGNOME, in proprio e quale socia accomandataria e legale rappresentante pro tempore de RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa, per procura speciale in atti, dall’ AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Roma, INDIRIZZO;
–
contro
ricorrente – e contro
NOME
–
intimato – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Umbria n. 687/03/2014, depositata in data 17 novembre 2014.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 gennaio 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
1. L’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso, affidato ad un solo motivo, per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Umbria di cui all’epigrafe, che ha rigettato l’appello erariale avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Perugia, che aveva accolto il ricorso della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, e dei soci NOME COGNOME e COGNOME NOME avverso gli avvisi d’accertamento con i quali erano stati imputati, ai fini RAGIONE_SOCIALE imposte dirette, maggiori redditi alla società e quindi a ciascuno dei soci, in proporzione alla rispettiva quota di partecipazione agli utili, relativamente all’anno d’imposta 2007. NOME COGNOME è rimasto intimato, la RAGIONE_SOCIALE ed NOME COGNOME si sono difesi con controricorso.
Nel corso del giudizio, i controricorrenti hanno depositato copia sia della domanda di adesione alla definizione agevolata della lite in esame, proposta, ai sensi dell’art. 6 del d.l. 23.10.2018, n. 119, da ciascuno di loro e dal socio intimato NOME COGNOME; sia dell’attestazione di avvenuto pagamento del relativo importo (integrale per la s.a.s. ed il socio COGNOME, della prima rata per la COGNOME quale socia) mediante Mod. NUMERO_DOCUMENTO.
La controversia, ai sensi del secondo periodo del predetto art. 6, co. 10, del d.l. n. 119 del 2018, è stata quindi sospesa e rinviata a nuovo ruolo.
I controricorrenti hanno depositato memoria con la quale hanno chiesto dichiararsi l ‘estinzione del giudizio.
Il P.G. ha chiesto, con requisitoria scritta, rigettarsi il ricorso.
Considerato che:
1. Vista la documentazione allegata dai contribuenti, relativa alla presentazione RAGIONE_SOCIALE rispettive domande di definizione agevolata ed ai conseguenti pagamenti del dovuto importo (integrale per la RAGIONE_SOCIALEed il socio COGNOME, della prima rata per la COGNOME quale socia) e considerato che, dopo la sospensione del giudizio, nessuna RAGIONE_SOCIALE parti interessate ha presentato, entro la data del 31.12.2020, l’istanza di trattazione previs ta dal comma 13 dell’art. 6 del citato d.l., né risulta intervenuto diniego della definizione da parte dell’Amministrazione, sussistono i presupposti per dichiarare l’estinzione del giudizio per il perfezionamento della definizione agevolata.
Le spese restano a carico RAGIONE_SOCIALE parti che le abbiano anticipate, come per legge.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2024. Il Presidente NOME COGNOME