Definizione Agevolata Liti Pendenti: La Cassazione Conferma l’Estinzione del Processo
L’adesione alla definizione agevolata liti pendenti rappresenta uno strumento cruciale per cittadini e imprese che desiderano risolvere le proprie controversie con il Fisco in modo rapido e conveniente. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ha ribadito i presupposti necessari per ottenere la dichiarazione di estinzione del giudizio, sottolineando l’importanza di una corretta procedura e della completa documentazione. Questo provvedimento chiarisce come, una volta soddisfatti i requisiti di legge, il giudice non possa fare altro che prendere atto della risoluzione della lite.
Il Caso in Esame: Dalla Domanda Iniziale alla Conferma Definitiva
La vicenda trae origine dalla richiesta, presentata da una società a responsabilità limitata e dai suoi soci, di estinguere un processo tributario pendente. Le parti avevano aderito alla definizione agevolata prevista dalla Legge n. 197/2022. Inizialmente, tuttavia, era stata fornita la prova dei pagamenti effettuati solo per la società e uno dei soci. Per gli altri due soci, si era affermato che avessero già versato le somme dovute nel corso della causa, senza però allegare immediatamente la relativa documentazione.
Successivamente, i ricorrenti hanno depositato una memoria integrativa, corredata dai documenti che attestavano l’avvenuta definizione delle pendenze anche per gli altri due soci, reiterando la richiesta di estinzione per tutte le parti coinvolte.
Il Ruolo dell’Agenzia delle Entrate nella Definizione Agevolata Liti Pendenti
Un passaggio fondamentale per l’esito della vicenda è stata la comunicazione dell’Agenzia delle Entrate. L’amministrazione finanziaria ha confermato alla Corte che, in riferimento alla controversia in oggetto, era stata presentata una regolare istanza di definizione agevolata liti pendenti. L’Agenzia ha inoltre attestato che la domanda era stata accolta, in quanto conforme alla normativa, e che il versamento della prima rata era stato effettuato entro i termini di legge. Questa conferma ha di fatto certificato l’avvenuto perfezionamento della procedura di definizione agevolata.
La Decisione della Corte di Cassazione
Preso atto della documentazione prodotta dai ricorrenti e della conferma da parte dell’Agenzia delle Entrate, la Corte di Cassazione ha dichiarato l’estinzione del giudizio. La Corte ha inoltre disposto che le spese legali restassero a carico delle parti che le avevano anticipate, secondo un principio consolidato in casi di cessazione della materia del contendere per fatti esterni al processo.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte è lineare e si fonda sulla verifica dei presupposti normativi. La legge (nello specifico, l’art. 1, comma 198, della Legge n. 197/2022) prevede espressamente l’estinzione del giudizio in caso di perfezionamento della definizione agevolata. Poiché l’Agenzia delle Entrate aveva confermato la regolarità della domanda e l’avvenuto pagamento nei termini, i giudici hanno concluso che sussistevano tutti i presupposti per la cessazione della materia del contendere. Di conseguenza, l’unica decisione possibile era quella di dichiarare l’estinzione del processo, senza entrare nel merito della controversia originaria.
Le Conclusioni
Questa ordinanza offre importanti spunti pratici. In primo luogo, conferma che la definizione agevolata è un meccanismo efficace per chiudere definitivamente le liti fiscali, garantendo certezza del diritto una volta completata la procedura. In secondo luogo, evidenzia l’importanza per il contribuente di documentare scrupolosamente ogni passaggio, inclusi i pagamenti, e di presentare tale documentazione in giudizio per accelerare la declaratoria di estinzione. Infine, la decisione sulle spese legali (ciascuna parte sostiene le proprie) riflette la natura della definizione agevolata: non una vittoria di una parte sull’altra, ma un accordo che pone fine alla controversia al di fuori delle aule di giustizia.
Cosa succede a un processo tributario se il contribuente aderisce alla definizione agevolata liti pendenti?
Se l’adesione è regolare e i pagamenti vengono effettuati nei termini di legge, come confermato dall’Agenzia delle Entrate, il processo viene dichiarato estinto, ponendo così fine alla controversia.
È necessario fornire alla Corte la prova di aver pagato gli importi per la definizione agevolata?
Sì, il caso dimostra che è fondamentale depositare in giudizio tutti i documenti che comprovano l’avvenuta definizione delle pendenze e i relativi pagamenti per ottenere la dichiarazione di estinzione del processo per tutti i soggetti coinvolti.
Chi paga le spese legali in caso di estinzione del giudizio per definizione agevolata?
Secondo quanto stabilito dalla Corte in questa ordinanza, le spese legali restano a carico della parte che le ha anticipate. Non vi è una condanna alla rifusione delle spese a favore di una delle parti, poiché la lite si conclude per una causa esterna al giudizio stesso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33805 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33805 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 21/12/2024
perché, avendo la società RAGIONE_SOCIALE ed i soci NOME, NOME e NOME COGNOME chiesto l’estinzione del processo per adesione alla definizione agevolata della lite tributaria pendente ai sensi dell’art. 1 commi 186 e segg. della legge n. 197/2022, soltanto con riguardo alla società e al socio NOME COGNOME era stata fornita prova di pagamenti effettuati ai fini della definizione, allegandosi, con riguardo a NOME e NOME COGNOME, che costoro avevano già versato quanto di spettanza in corso di causa.
CONSIDERATO CHE
In data 19.1.2024 i ricorrenti hanno depositato memoria chiarendo la posizione relativa a NOME e NOME COGNOME anche tramite allegazione dei documenti comprovanti la definizione delle loro pendenze in relazione alla causa in oggetto, e reiterando la richiesta di estinzione del giudizio nei confronti di tutti i ricorrenti. In data 2.9.2024 l’Agenzia delle Entrate, a sua volta, ha comunicato che, in riferimento al contenzioso suindicato, era stata presentata istanza di definizione delle liti pendenti ai sensi dell’art. 1 commi. 186-203 l. 197/2022, che la domanda di definizione de
quo era stata accolta, in quanto regolare ed era stato effettuato il versamento della prima rata entro i limiti di legge, cosicché sussistevano i presupposti per la cessazione della materia del contendere.
Deve, quindi, dichiararsi l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 1 comma 198 l. n. 197/2022.
Le spese restano a carico di chi le ha anticipate.
p.q.m.
dichiara l’estinzione del giudizio.
Spese a carico di chi le ha anticipate.
NOME COGNOME