Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33654 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33654 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 20/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6155/2016 R.G. proposto da:
COGNOME RAGIONE_SOCIALE , elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE , domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende;
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SALERNO n. 7616/2015 depositata il 28/07/2015.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 06/11/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
Sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che ha chiesto l’estinzione del giudizio.
Udita l’avv. NOME COGNOME per la ricorrente , non essendo comparso nessuno per la controricorrente.
RILEVATO CHE
La RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe della Commissione Tributaria Regionale (CTR) della Campania che, in accoglimento dell’appello erariale, aveva riformato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Salerno di accoglimento di due ricorsi riuniti avverso due accertamenti – uno per IVA 2007 e l’altro relativo ad IRES 2006 spiccati nei confronti della società.
Il ricorso si fonda su sette motivi.
Ha resistito con controricorso l’Agenzia delle entrate.
CONSIDERATO CHE
Nelle more la società, con memoria depositata il 6.6.2024, ha comunicato di aver presentato domande di definizione della lite pendente ai sensi dell’art. 5 l. n. 130/2022, producendo documentazione relative alle domande e ai versamenti effettuati, pari al 20% del valore della controversia (indicato in euro 22.460,24), ed ha precisato di non aver ricevuto alcun atto di diniego da parte dell’Agenzia delle entrate.
Ai sensi dell’art. 5 cit., comma 2 « Le controversie tributarie, diverse da quelle di cui al comma 6, pendenti innanzi alla Corte di cassazione ai sensi dell’articolo 62 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, per le quali l’Agenzia delle entrate risulti soccombente in tutto o in parte in uno dei gradi di merito e il valore delle quali, determinato ai sensi dell’articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sia non superiore a 50.000 euro, sono definite, a domanda dei soggetti indicati al comma 3 del presente articolo, con decreto assunto ai sensi dell’articolo 391 del codice di procedura civile, previo pagamento di un importo pari al 20 per cento del valore della controversia determinato ai sensi dell’articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289» ; il comma 7 prevede che « La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 8 entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e con il pagamento degli importi dovuti»; ai sensi del comma 11 « L’eventuale diniego della definizione va notificato entro trenta giorni con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi alla Corte di cassazione».
Vista la documentazione prodotta comprovante i pagamenti effettuati e poiché non risulta diniego della definizione da parte dell’Agenzia, che non è comparsa all’odierna udienza, sussistono i presupposti per dichiarare l’estinzione .
Ai sensi dell’art. 5 comma 5 cit. le spese restano a carico di chi le ha anticipate.
p.q.m.
dichiara l’estinzione del giudizio;
spese a carico di chi le ha anticipate.
Così deciso in Roma, il 06/11/2024.