Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 10400 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 10400 Anno 2025
Presidente: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso 8463/2023 proposto da:
Comune di Napoli (C.F.: 80014890638), in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso, giusta mandato in calce al ricorso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE e NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE) ed elettivamente domiciliato in Roma alla INDIRIZZO presso lo Studio Legale Leone, (C.F.: CODICE_FISCALE; pec: EMAILordineavvocatiromaEMAILorg);
-ricorrente –
contro
COGNOME DI NOME COGNOME;
– intimata –
-avverso la sentenza 6949/15/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di II grado della CAMPANIA il 24/10/2022 e non notificata;
Avviso omesso pagamento Imu – Definizione agevolata ex l. n. 197/2022
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
Rilevato che
NOME COGNOME di NOME COGNOME impugnava dinanzi alla CTP di Napoli un avviso in rettifica IMU notificatole dal Comune di Napoli per l’omesso pagamento dell’IMU per l’anno di imposta 2018 con riferimento a quattro immobili, di cui due ubicati alla INDIRIZZO (ai numeri civici 54 e 62) ed altrettanti siti alla INDIRIZZO part.lla INDIRIZZO (rispettivamente, sub 112, cat. C/2, classe 7, e cat. A/1, classe 2). La contribuente sosteneva che, per quanto concerneva gli immobili di INDIRIZZO e di INDIRIZZO sub INDIRIZZO, l’imposta era stata chiesta con riferimento a dei locali che non erano di sua proprietà e, avuto riguardo all’altro cespite di INDIRIZZO, che lo stesso era stato concesso in comodato gratuito ad una Onlus, sic chè aveva diritto all’esenzione di cui all’art. 7, comma 1, lett. j), del Regolamento Imu del Comune di Napoli.
La Commissione di primo grado accoglieva integralmente il ricorso.
Sull’impugnazione del Comune di Napoli, la CTR della Campania accoglieva parzialmente il gravame, affermando, con riferimento all’immobile di INDIRIZZO classato in cat. A/1, che solo dal secondo semestre del 2018 la contribuente aveva proceduto alla concessione in comodato d’uso gratuito dello stesso ad un’associazione benefica, la ‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘ , sicché solo a decorrere dal secondo semestre dell’annualità in contestazione la contribuente non doveva più versare il tributo.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Comune di Napoli sulla base di un unico motivo. NOME COGNOME di NOME COGNOME non ha svolto difese.
Considerato che
Con l’unico motivo la ricorrente deduce, con riferimento all’immobile sito alla INDIRIZZO part.lla INDIRIZZO, cat. A/1, classe 2, la violazione e falsa applicazione degli artt. 7, comma 1, lett. j), del Regolamento Imu del Comune di Napoli (approvato con delibera Deliberazione Consiliare n. 15 del 21 Giugno 2012 e modificato e integrato con successive deliberazioni),
87, comma 1, lettera c), d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e 7, comma 1, lettera i), d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, (per il rinvio contenuto nell’art. 1, comma 759, l. 27 dicembre 2019, n. 160), in relazione all’art. 360, comm a 1, n. 3), c.p.c., per non aver la CTR considerato che l’esenzione invocata poteva essere riconosciuta solo in favore di un ente non commerciale (e non di una persona fisica) e presupponeva l’utilizzazione diretta (e non da parte di un comodatario), ad opera del proprietario, del cespite e la prova dell’esercizio, effettivo e concreto, nell’immobile di una delle attività indicate nella norma agevolativa.
Con nota del 24.9.2024 il Comune di Napoli ha rappresentato che:
a seguito della proposizione del ricorso in esame il Servizio riscossione e Contenzioso del Comune di Napoli ha comunicato l’elenco dei contribuenti aderenti alla definizione agevolata delle liti pendenti ex art. 1, commi 186204, della legge 29/12/2022, n. 197, tra i quali risultava NOME COGNOME relativamente alla pretesa tributaria di cui al ricorso in oggetto;
con successiva nota 0754069 del 6.9.2024 il medesimo Servizio riscossione e Contenzioso del Comune di Napoli ha poi confermato che la contribuente aveva aderito all’istituto della definizione agevolata delle liti pendenti ex art. 1, commi 186-204, della legge 29/12/2022, n. 197, e aveva provveduto all’integrale pagamento di quanto dovuto;
tanto dedotto, ha chiesto, in applicazione del comma 198 dell’art. 1 della legge 29/12/2022, n. 197, dichiararsi estinto il giudizio.
2.1. Nel disciplinare la definizione agevolata delle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria, e per quel che qui rileva, la l. 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1, ha disposto nei seguenti termini:
«Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l’onere di depositare, presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della
domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata» ;
«Nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo, il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate» (comma 198);
«L’eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il 30 settembre 2024 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione del medesimo dinanzi all’organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest’ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine» ;
«Per i processi dichiarati estinti ai sensi del comma 198, l’eventuale diniego della definizione è impugnabile dinanzi all’organo giurisdizionale che ha dichiarato l’estinzione. Il diniego della definizione è motivo di revocazione del provvedimento di estinzione pronunciato ai sensi del comma 198 e la revocazione è chiesta congiuntamente all’impugnazione del diniego. Il termine per impugnare il diniego della definizione e per chiedere la revocazione è di sessanta giorni dalla notificazione di cui al comma 200» (comma 201).
Alla luce delle disposizioni sopra esposte, va pertanto dichiarata l’estinzione del giudizio.
Le spese restano a carico della parte che le ha anticipate.
La declaratoria di estinzione esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, che consegue alle sole declaratorie di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilità
dell’impugnazione (Cass. n. 25485 del 12/10/2018).
P.Q.M.
La Corte, dichiara estinto il giudizio; compensa le spese dell’intero giudizio . Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 5.12.2024.