Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 24154 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 24154 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 29/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27110/2017 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della TOSCANA n. 968/2017 depositata il 12/04/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/06/2025 dalla Consigliera NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Commissione tributaria regionale della Toscana ( hinc: CTR), con la sentenza n. 968/2017 depositata in data 12/04/2017, ha rigettato l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE ( hinc: la società contribuente o la contribuente) contro la sentenza n. 167/2016, con la quale la Commissione tributaria provinciale di RAGIONE_SOCIALE aveva, a sua volta, respinto il ricorso della contribuente contro gli avvisi di accertamento relativi agli anni d’imposta dal 2006 al 2009.
Contro la sentenza della CTR la società contribuente ha proposto ricorso in cassazione con tre motivi.
L ‘RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
La contribuente, con memoria ex art. 378 cod. proc. civ. ha dichiarato che ha aderito alla definizione agevolata RAGIONE_SOCIALE lite pendenti ex art. 6 d.l. n. 119 del 2018, depositando le domande relative alle annualità d’imposta interessate dagli avvisi impugnati.
RAGIONE_SOCIALE nella memoria ex art. 378 cod. proc. civ. ha affermato che: « la RAGIONE_SOCIALE ha comunicato che la contribuente ha presentato domanda di definizione della controversia ai sensi dell’art. 6 del D.L. 119/2018, provvedendo al pagamento previsto per il perfezionamento della definizione. »
5.1. L’RAGIONE_SOCIALE ha prodotto nota della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, dove si dichiara che, con riferimento alle annualità di imposta interessati dagli avvisi di accertamento impugnati, le domande e i versamenti risultano regolari.
…
RAGIONI DELLA DECISIONE
In via preliminare e assorbente occorre evidenziare che, alla luce della documentazione prodotta dalla società contribuente in allegato alla memoria ex art. 378 cod. proc. civ. e della dichiarazione dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in ordine al perfezionamento della definizione agevolata ex art. 6 d.l. n. 119 del 2018 (unitamente al deposito della nota della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE) , deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Diventa, quindi, superfluo riferire in ordine ai motivi di ricorso principale e incidentale.
Le spese restano a definitivo carico RAGIONE_SOCIALE parti che le hanno anticipate.
…
P.Q.M.
d ichiara l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere;
dispone che le spese restino a definitivo carico RAGIONE_SOCIALE parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Roma, il 27/06/2025.