Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 1810 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 1810 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 25/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10899/2020 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO), che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-controricorrente-
nonché contro AGENZIA DELLE RAGIONE_SOCIALE RISCOSSIONE
-intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DELLA TOSCANA n. 1282/06/19 depositata il 17/09/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/10/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza n. 1282/06/19 del 17/09/2019, la Commissione tributaria regionale della Toscana (di seguito CTR) rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) nei confronti della sentenza n. 47/01/18 della Commissione tributaria provinciale di Pistoia (di seguito CTP), che aveva accolto il ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) avverso una cartella di pagamento per IRPEG, IRAP e IVA relativa all’anno d’imposta 2001.
1.1. Come evincibile dalla sentenza impugnata, la cartella di pagamento era stata emessa nei confronti di RAGIONE_SOCIALE e notificata al cessionario dell’azienda Gamont al fine di fare valere la responsabilità solidale di quest’ultimo.
Avverso la sentenza di appello AE proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
COGNOME resisteva con controricorso mentre l’Agenzia delle entrate -Riscossione (di seguito AER) non si costituiva in giudizio e restava, pertanto, intimata.
Con due successive ordinanze interlocutorie della Sezione Sesta Tributaria di questa Corte n. 13891 del 2022 e n. 31435 del 2022, la causa veniva rinviata a nuovo ruolo, dapprima per acquisizione del fascicolo d’ufficio e quindi per difetto di evidenza decisioria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va pregiudizialmente rilevato che con due istanze di analogo tenore sia AE che COGNOME hanno chiesto la declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, in ragione dell’adesione della società contribuente alla definizione agevolata della lite ai sensi dell’art. 1, commi 197 ss., della l. 29 dicembre 2022, n. 197.
Va, dunque, essere dichiarata l’estinzione del giudizio, con spese a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il presente giudizio. Così deciso in Roma, il 09/10/2024.