Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4961 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 4961 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 25/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25981/2016 R.G. proposto da :
COGNOME con l’avvocato NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa ex lege dall’ Avvocatura Generale Dello Stato
-controricorrente-
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 2122/2016 depositata il 13/04/2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/02/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME ricorre, con due motivi, avverso la sentenza della CTR del Lazio in epigrafe indicata, che ha confermato la pronuncia di primo grado, di rigetto del ricorso avverso il diniego di definizione agevolata della lite pendente ex art. 39, comma 12, d.l. n. 98 del 2011.
Resiste l’Amministrazione finanziaria con controricorso.
La contribuente ha depositato memoria difensiva ex art. 380-bis.1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la v iolazione e falsa applicazione dell’art. 39, comma 12, del d.l. n. 98/2011.
1.1. Deduce la ricorrente che la CTR ha rigettato l’appello della contribuente avverso il diniego di definizione della lite pendente errando nel reputare in sussistenti i presupposti di cui all’art. 39, c. 12, d.l. n.98/2011, con riferimento al valore della lite ed alla sua pendenza al momento della presentazione dell’istanza di definizione. 2. Il motivo è fondato, in relazione ad entrambe le
rationes decidendi censurate.
2.1. In primo luogo, la CTR ha ritenuto che il valore della lite superasse il limite di ammissibilità di euro 20.000, disposto dall’art. 39, comma 12, computando anche interessi e sanzioni, laddove l’art. 16 della L. n. 289 del 2002, espressamente richiamato dall’art. 39, comma 12, cit., al comma 3, lettera c), sancisce che deve intendersi «per valore della lite, da assumere a base del calcolo per la definizione, l’importo dell’imposta che ha formato oggetto di contestazione in primo grado, al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni collegate al tributo, anche se irrogate con separato provvedimento; in caso di liti relative alla irrogazione di sanzioni non collegate al tributo, delle stesse si tiene conto ai fini del valore della lite; il valore della lite è determinato con riferimento a ciascun atto introduttivo del giudizio, indipendentemente dal numero di soggetti interessati e dai tributi in esso indicati». La previsione risulta, inoltre, coerente con la disciplina del processo tributario, ove il valore della lite ai fini del versamento del contributo unificato si determina, ai sensi dell’art. 12, comma 5 D.Lgs. 546/92, al netto di sanzioni ed interessi.
2.2. Per quanto attiene alla seconda censura, la CTR ha rilevato che «sia la domanda della contribuente per la definizione della lite fiscale sia il versamento del 10% dell’importo calcolato sulla sola imposta, al netto delle sanzioni ed altro, sono successive alla pronuncia
definitiva della CTR del 12.3.2012, che ha reso intangibile il giudicato ponendo termine alla controversia».
2.3. Tuttavia, come si desume dalla narrativa della sentenza impugnata, la CTR «con decisione depositata il 12.3.2012, accoglieva l’appello e confermava la regolarità dell’avviso di accertamento e della cartella, debitamente provata dall’Ufficio. In data 27.3.2012 (e il 2.4.2012 per via telematica), la ricorrente presentava idonea domanda di condono, versando l’importo previsto del 10% di euro 17.517,69» . Dunque, all’atto della presentazione della domanda di condono, non essendo ancora consumato il termine per il ricorso per cassazione avverso la sentenza della C.T.R., la lite doveva ancora ritenersi pendente.
Infine, è opportuno rilevare che l’Agenzia, nel proprio controricorso, ha richiamato eccezioni assorbite a seguito della decisione di rigetto dell’appello , sostenendo in particolare la non applicabilità della disciplina in esame alle controversie di impugnazione delle cartelle di pagamento che non rappresentino il primo atto con cui l’Amministrazione ha esercitato la propria pretesa tributaria.
3.1. Questa Corte sul punto ha chiarito che la parte totalmente vittoriosa in appello è legittimata a proporre ricorso incidentale nell’ipotesi in cui intenda riproporre in cassazione l’eccezione del giudicato interno. In tutti gli altri casi, invece, è priva di interesse processuale al ricorso, ove, peraltro, con riferimento alle domande od eccezioni espressamente non accolte dal giudice di merito, può proporre ricorso incidentale condizionato all’accoglimento, almeno parziale, del ricorso principale, giacché in tale ipotesi, per effetto della cassazione della sentenza impugnata, viene meno la sua posizione di parte del tutto vittoriosa, sorgendo, in tal modo, l’interesse all’impugnazione. Invece, per le domande o eccezioni non esaminate, o ritenute assorbite dal giudice di merito, non è ammissibile neppure il ricorso incidentale condizionato, in quanto sul
punto non è stata pronunciata alcuna decisione, sicché l’eventuale accoglimento del ricorso principale comporta pur sempre la possibilità di riesame nel giudizio di rinvio di dette domande o eccezioni (Cass. 10/06/2008, n. 15362, Cass. 26/01/2006, n. 1691; richiamate da Cass. n. 32897 del l’8 /11/2022).
Assorbito il secondo motivo, il ricorso va conseguentemente accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nel rispetto dei principi sopra illustrati, nonché provveda alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 19/02/2025.