Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 25731 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 25731 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 20/09/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA
OGGETTO
composta dai magistrati:
NOME COGNOME
Presidente
NOME COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere – rel.-
NOME COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere
Ud. 09/07/2025
INAMMISSIBILITÀ – LITE GIÀ DEFINITA EX D.L. 193/2016
ha deliberato di pronunciare la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15493/2022 del ruolo generale, proposto
DA
COGNOME NOME COGNOME (codice fiscale: CODICE_FISCALE, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, dagli avv. NOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE) e NOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE).
– RICORRENTE –
CONTRO
l’ RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (codice fiscale CODICE_FISCALE).
Numero sezionale 5879/2025
Numero di raccolta generale 25731/2025
– CONTRORICORRENTE
–
per la cassazione della sentenza n. 3170/29/2021 della Commissione tributaria regionale della Puglia (Sezione distaccata di Taranto), depositata il 3 dicembre 2021 non notificata. Data pubblicazione 20/09/2025
UDITA la relazione svolta all’udienza camerale del 9 luglio 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Oggetto di controversia era la comunicazione preventiva di fermo amministrativo con cui l’agente della riscossione aveva minacciato l’apposizione del predetto vincolo, in ragione del mancato pagamento delle somme relative a tre cartelle di pagamento concernenti tasse automobilistiche.
La Commissione tributaria regionale della Puglia -Sezione distaccata di Taranto accoglieva l’appello proposto dall’agente della riscossione avverso la sentenza n. 3156/1/2015 della Commissione tributaria provinciale di Taranto e, in riforma di tale pronuncia, rigettava l’originario ricorso del contribuente.
NOME COGNOME proponeva ricorso per cassazione avverso detta sentenza, con atto notificato in data 3/10 giugno 2022, articolando un unico motivo d’impugnazione.
L’Agenzia delle Entrate -Riscossione notificava in data 12 luglio 2022 controricorso, con cui chiedeva di dichiarare inammissibile il ricorso.
Con memoria ex art. 380bis. 1. c.p.c., depositata il 26 giugno 2025, l’istante ha chiesto di dichiarare cessata la materia del contendere, essendosi chiusa la procedura di definizione agevolata della lite presentata in data 14 aprile
Numero sezionale 5879/2025
2017, come rappresentato in sede di controricorso dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Numero di raccolta generale 25731/2025 Data pubblicazione 20/09/2025
RAGIONI DELLA DECISIONE
Si è appreso dai contenuti del controricorso che con istanza del 14 aprile 2017 l’istante aveva avanzato, in relazione alle pretese in oggetto, richiesta di definizione agevolata della lite ai sensi dell’art. 6 d.l. 193/2106, impegnandosi a rinunciare ai giudizi pendenti.
Detta istanza era stata accolta ed i pagamenti erano stati interamente eseguiti in data 25 luglio 2017.
Alla luce di quanto precede il ricorso va dichiarato inammissibile per carenza originaria di interesse alla sua proposizione, essendo state definite le ragioni della contestazione ancor prima del deposito della sentenza impugnata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
Va dato atto che sussistono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228) e quindi per il versamento da parte del ricorrente di una ulteriore somma pari a quella eventualmente dovuta per la proposizione del ricorso.
P.Q.M.
la Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida a favore della controricorrente
Numero registro generale 15493/2022
Numero sezionale 5879/2025
nella misura di 1.000,00 € per competenze, oltre al pagamento delle spese prenotate a debito; Numero di raccolta generale 25731/2025 Data pubblicazione 20/09/2025
Dà atto che ricorrono i presupposti di cui all’art 13, comma 1 -quater , d.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parte del ricorrente di una somma pari a quella eventualmente dovuta a titolo di contributo unificato per la proposizione del ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 luglio 2025 .
IL PRESIDENTE
NOME COGNOME