Definizione Agevolata: Come Estinguere una Lite Fiscale Pendente
La definizione agevolata rappresenta uno strumento cruciale per porre fine a lunghi e onerosi contenziosi fiscali. Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito l’efficacia di questa procedura, dichiarando l’estinzione di un giudizio che si protraeva da anni. Questo caso pratico dimostra come l’adesione corretta a una sanatoria fiscale possa portare alla definitiva chiusura della lite, con vantaggi per entrambe le parti.
I Fatti del Caso: Una Lunga Battaglia Fiscale
La vicenda trae origine da un avviso di accertamento notificato a una società per l’anno d’imposta 2003. L’Agenzia delle Entrate contestava la deducibilità di alcuni costi, recuperandoli a tassazione. La società aveva impugnato l’atto, dando il via a un complesso iter giudiziario che era giunto fino in Cassazione una prima volta, per poi essere rinviato alla Commissione Tributaria Regionale per un nuovo esame.
L’Agenzia delle Entrate aveva nuovamente appellato la decisione favorevole al contribuente, portando la questione per la seconda volta all’attenzione della Suprema Corte.
La Svolta: L’Adesione alla Definizione Agevolata
Di fronte a un contenzioso che sembrava non avere fine, la società contribuente ha scelto di avvalersi della possibilità offerta dalla legislazione di procedere a una definizione agevolata della lite pendente.
Per fare ciò, ha intrapreso i seguenti passi formali:
1. Ha presentato l’istanza di definizione all’Agenzia delle Entrate.
2. Ha effettuato il versamento di quanto dovuto tramite modello F24.
3. Ha notificato alla controparte (l’Agenzia delle Entrate) e depositato in Cassazione la documentazione attestante il perfezionamento della procedura, inclusa l’istanza e la ricevuta di pagamento.
Questo passaggio è stato determinante. L’Agenzia delle Entrate, dal canto suo, non solo non ha sollevato obiezioni, ma ha essa stessa trasmesso alla Corte un elenco delle pratiche definite, includendo quella in esame come perfezionata e senza diniego.
La Decisione della Corte di Cassazione
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione, presa visione della documentazione e della mancata contestazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, ha constatato il venir meno dell’oggetto del contendere. La definizione agevolata, essendo stata correttamente perfezionata dal contribuente e accettata dall’amministrazione finanziaria, ha di fatto risolto la controversia in via stragiudiziale.
Il ruolo della Corte, a questo punto, è stato quello di prendere atto della situazione e dichiarare formalmente l’estinzione del giudizio. Non essendoci più una lite da decidere nel merito, il processo non aveva più ragione di proseguire. La Corte ha inoltre stabilito che le spese legali restassero a carico della parte che le aveva anticipate, come prassi in questi casi.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Definizione Agevolata
Questa ordinanza conferma la validità e l’efficacia degli strumenti di definizione agevolata come via d’uscita dai contenziosi tributari. Per i contribuenti, rappresenta un’opportunità per chiudere definitivamente una pendenza con il fisco, spesso con un esborso economico ridotto e con la certezza del risultato. Per l’amministrazione finanziaria, consente di ridurre il carico di lavoro degli uffici e dei tribunali, incassando somme in tempi rapidi. La chiave del successo, come dimostra questo caso, risiede nel seguire scrupolosamente l’iter procedurale: la presentazione dell’istanza, il pagamento tempestivo e la corretta notifica degli atti sono passaggi fondamentali per garantire l’estinzione della lite.
Cosa succede a un processo fiscale se il contribuente aderisce alla definizione agevolata?
Il processo viene dichiarato estinto. Se il contribuente presenta correttamente la domanda, effettua il pagamento e l’Agenzia delle Entrate non si oppone, il giudice prende atto che la lite è risolta e chiude formalmente il caso.
È necessario che l’Agenzia delle Entrate accetti esplicitamente la definizione agevolata?
La mancata contestazione da parte dell’Agenzia delle Entrate è un elemento decisivo. Nel caso esaminato, l’Agenzia non solo non si è opposta, ma ha anche confermato alla Corte il perfezionamento della definizione, rendendo inevitabile la dichiarazione di estinzione del giudizio.
Chi paga le spese legali in caso di estinzione del giudizio per definizione agevolata?
L’ordinanza stabilisce che le spese restano a carico della parte che le ha anticipate. Ciò significa che ogni parte (contribuente e Agenzia delle Entrate) paga i costi del proprio avvocato e le altre spese processuali sostenute fino a quel momento.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 171 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 171 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28998/2020 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, ex lege domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso l ‘ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
e
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME NOME prof. COGNOME NOME
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della COMM.TRIB.REG. DELLA LIGURIA n. 1233/2019, depositata il 18/10/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/12/2023 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, avverso la sentenza di cui all’epigrafe, con la quale la Commissione tributaria regionale della Liguria, quale giudice del rinvio adito a seguito della sentenza n 11306 del 2016 di questa Corte, ha nuovamente respinto l’appello dell’Ufficio avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Genova, che aveva accolto il ricorso della RAGIONE_SOCIALE contro l’avviso di accertamento con il quale, per l’anno d’imposta 2003, l’Ufficio recuperò all’imposizione costi indeducibili per espressa previsione legislativa di cui all’art. 10, commi 10 e 1, ultima parte, del T.U.I.R. (art. 76, commi 7bis e ter nella versione del T.U.I.R precedente).
La contribuente si difende con controricorso e successiva memoria, contenente istanza di cessazione della materia del contendere per effetto dell’adesione alla definizione agevolata.
Considerato che:
La contribuente ha depositato, notificandoli alla controparte, documenti (istanza di definizione della lite pendente corredata dalla relativa ricevuta di consegna in via telematica all’Agenzia delle entrate; modello F24 di quietanza del versamento di quanto dovuto) relativi alla definizione della lite ai sensi dell’art. 5 d.l. 31 agosto 2022, n. 130.
Il perfezionamento della definizione non è stato contraddetto dalla ricorrente Agenzia, che anzi ha incluso la relativa pratica, come perfezionata per definizione totale e senza diniego , nell’apposito elenco trasmesso a questa Corte.
Il giudizio va quindi dichiarato estinto, restando le spese a carico della parte che le abbia anticipate.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2023.