Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 30676 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 30676 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso n.r.g. 11013/2019, proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la quale è domiciliata in ROMA, INDIRIZZO
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rapp.te p.t. NOME COGNOME, nonché COGNOME NOME in proprio , elettivamente domiciliati a Roma, in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, che li rappresenta e difende per procura speciale in calce al controricorso
GERARCI NOME
-intimato –
avverso la sentenza n. 532/1/2018 della Commissione tributaria regionale della Basilicata, pronunciata il 18 dicembre 2017 e depositata il 17 ottobre 2018, non notificata;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’11 ottobre 2023 dal AVV_NOTAIO.
Rilevato che:
la pronunzia in epigrafe, resa dalla Commissione tributaria regionale della Basilicata, ha respinto l’appello dell’RAGIONE_SOCIALE e confermato la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Potenza n. 899/2/2016, con la quale era stata accolta l’impugnazione dell’RAGIONE_SOCIALE , nonché di NOME COGNOME e NOME COGNOME, avverso gli avvisi di accertamento notificati dall’amministrazione finanziaria al sodalizio e agli associati;
con tali avvisi era stato rettificato il reddito dell ‘ente contribuente per gli anni compresi fra il 2010 e il 2012, sul rilievo dell’insussistenza di alcuni dei presupposti per l’accesso al regime agevolativo di cui alla l. 1991, n. 398;
la sentenza d’appello è stata impugnata dall’Amministrazione con ricorso per cassazione affidato a due motivi; l’intimata RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME hanno resistito con controricorso, mentre NOME COGNOME è rimasto intimato;
Considerato che:
in via preliminare, va osservato che nel controricorso è segnalata l’intervenuta definizione agevolata della lite , da parte dell’RAGIONE_SOCIALE, ai sensi degli artt. 6 e 7 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. con modif. nella l. n. 136/2018;
nonché contro
-controricorrenti –
in particolare, la predetta contribuente ha depositato, ai fini predetti, documentazione attestante il versamento della somma dovuta per la prima rata per l’annualità di imposta interessata;
non risulta, inoltre, che l’ amministrazione finanziaria abbia notificato un provvedimento di diniego entro il 31 luglio 2020, né alcuna RAGIONE_SOCIALE parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 13 dell’art. 6 del citato decreto, né, infine, risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato;
degli effetti della definizione anticipata da parte dell’associazione possono giovarsi i restanti contribuenti, in forza del disposto di cui all’art. 6, comma 14, del richiamato decreto;
ai sensi del l’art. 6, comma 13, il processo si è dunque estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020 e le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate;
non sussistono i presupposti per la condanna della ricorrente al versamento del c.d. “doppio contributo unificato” di cui all’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma, l’11 ottobre 2023.