Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 22854 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 22854 Anno 2024
Presidente: PAOLITTO LIBERATO
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4125/2016 R.G., proposto
DA
lRAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con sede in Roma, ove per legge domiciliata;
RICORRENTE
CONTRO
COGNOME NOME, nonché COGNOME NOME e COGNOME NOME, questi ultimi in proprio ed in qualità di eredi legittimi della defunta NOME, tutti rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO, con studio in Torino, nonché dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO, entrambi con studio in Roma, ove elettivamente domiciliati, giusta procura in margine al controricorso di costituzione nel presente procedimento;
CONTRORICORRENTI
avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale della Val d’Aosta i l 6 luglio 2015, n. 17/01/2015;
IMPOSTA DI REGISTRO ACCERTAMENTO
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 3 luglio 2024 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE:
1. l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale della Val d’Aosta il 6 luglio 2015, n. 17/01/2015, la quale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di avvisi di liquidazione dell ‘ imposta di registro (con contestuale irrogazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni amministrative) in relazione alla registrazione d’ufficio di un mandato irrevocabile senza obbligo di rendiconto da parte di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME in favore di NOME COGNOME, desunto da due procure speciali conferite, a mezzo di scritture private autenticate il 13 giugno 2008, da NOME COGNOME, NOME e NOME a NOME COGNOME, il quale, in forza RAGIONE_SOCIALE medesime, aveva venduto – in proprio ed in qualità di procuratore speciale di NOME, NOME e NOME a NOME COGNOME alla ‘ RAGIONE_SOCIALE‘ due terreni, di cui l’ uno appartenente a NOME COGNOME, per il prezzo di € 495.000,00, e l’altro appartenente ad NOME COGNOME e NOME, per il prezzo di € 820.000,00, ricevendo la successiva disponibilità (in parte, il 29 dicembre 2008, e, in parte, il 2 gennaio 2009) della somma complessiva di € 1.315.000,00, dopo l’emersione di un contratto preliminare di compravendita a mezzo di scrittura privata redatta il 5 ottobre 1990, con il quale NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME avevano promesso di vendere a NOME COGNOME, che aveva promesso di acquistare ‘ per sé o per persona da nominare ‘, un terreno per il prezzo di
£ 756.000.000 (pari ad un controvalore di € 390.441,42), da corrispondere ‘ in lavori concordati tra venditore ed acquirente ‘, ha accolto l’appello proposto da NOME COGNOME, nonché da NOME COGNOME e NOME COGNOME, in proprio ed in qualità di eredi legittimi della defunta NOME COGNOME, nei confronti della medesima avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Aosta il 2 aprile 2014, n. 29/02/2014, con compensazione RAGIONE_SOCIALE spese giudiziali;
il giudice di appello ha riformato la decisione di prime cure -che aveva rigettato, dopo la relativa riunione, i ricorsi originari – sul presupposto che l’ amministrazione finanziaria fosse decaduta dall’esercizio del potere impositivo per il decorso del termine triennale, in relazione alle scritture private autenticate il 13 giugno 2008, che erano state allegate all’atto pubblico del 17 novembre 2008;
NOME COGNOME, nonché da NOME COGNOME e NOME COGNOME, in proprio ed in qualità di eredi legittimi della defunta NOME COGNOME, hanno resistito con controricorso;
nelle more, questi ultimi hanno chiesto di avvalersi in via estensiva ex art. 6, comma 14, del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, dell’adesione alla definizione agevolata da parte del coobbligato solidale NOME ex art. 6, comma 2ter , del medesimo d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, nel procedimento pendente dinanzi a questa Corte col n. 5883/2016 R.G. ed avente ad oggetto l’impugnazione dei medesimi avvisi di liquidazione, per la quale è stata dichiarata l’estinzione per cessazione della materia del contendere con decreto reso il 28 luglio 2022, n. 23576.
CONSIDERATO CHE:
come si è detto, in corso di causa, NOME COGNOME, nonché NOME COGNOME e NOME COGNOME, in proprio ed in qualità di eredi legittimi della defunta NOME COGNOME, hanno chiesto di avvalersi in via estensiva ex art. 6, comma 14, del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, dell’adesione alla definizione agevolata da parte del coobbligato solidale NOME COGNOME, il quale ha presentato domanda, con il pagamento degli importi dovuti, ai sensi dell’art. 6, comma 2ter , del medesimo decreto, nel procedimento pendente dinanzi a questa Corte col n. 5883/2016 R.G. ed avente ad oggetto l’impugnazione dei medesimi avvisi di liquidazione ; per quest’ultimo procedimento è stata dichiarata l’estinzione per cessazione della materia del contendere con decreto reso il 28 luglio 2022, n. 23576;
pertanto, il collegio valuta la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di estinzione anche del presente procedimento per cessazione della materia del contendere;
le spese giudiziali restano a carico di chi le ha anticipate, stante la specifica prev isione dell’art. 6, comma 13, del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136;
in ragione della definizione agevolata della controversia, non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d. ” doppio contributo unificato “, siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura latu sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 18 gennaio 2022, n. 1420).
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio e pone le spese giudiziali a carico di chi le ha anticipate.
Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 3 luglio 2024.