Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 15299 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 15299 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 31/05/2024
Irpef Ilor
Cartella pagamento
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2523/13 R.G., proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende ope legis
ricorrente
contro
COGNOME NOME e COGNOME NOME, entrambi in proprio e nella qualità di eredi di COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME, elettivamente domiciliati in Roma alla INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato AVV_NOTAIO,
-controricorrenti – ricorrenti incidentali –
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME, ed elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME,
-controricorrente incidentale –
avverso sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 148 del 2012, depositata il 26/07/2012;
udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 10 maggio 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
1. NOME e NOME COGNOME, in proprio e quali eredi di NOME COGNOME, proponevano ricorso avverso la cartella di pagamento n. 028 2007 0009289620, notificata in data 14 gennaio 2010, relativa agli anni di imposta 1985 e 1986, riportante l’iscrizione a ruolo di tributi per un ammontare complessivo di euro 52.166,93. La pretesa scaturiva dal passaggio in giudicato di due sentenze della Commissione tributaria provinciale di Caserta (nn. 293 e 295 del 2005). I contribuenti assumevano che la cartella di pagamento in oggetto fosse la duplicazione della cartella di pagamento già emessa nei loro confronti, nella qualità di eredi di NOME COGNOME, in data 06 luglio 2007 ed impugnata innanzi alla C.t.p. di Caserta; deducevano, per l’effetto, la nullità della stessa per violazione del principio del ne bis in idem , trattandosi di duplicato di precedente cartella non ancora definitiva stante il gravame proposto; deducevano, altresì, la decadenza dai termini di riscossione di cui all’art. 25, c omma 1, lett. c), d.P.R. n. 602 del 1973.
L’Ufficio eccepiva l’inammissibilità del ricorso «sussistendo già altro ricorso pendente circa la cartella di pagamento oggetto del sollecito comunicazione del concessionario, nonché la tempestività della notifica già avvenuta nel 2007».
La C.t.p. accoglieva il ricorso.
L’RAGIONE_SOCIALE proponeva appello che, con la sentenza qui impugnata, veniva respinto.
L’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per Cassazione avverso tale sentenza; i contribuenti hanno resistito con controricorso ed hanno proposto ricorso incidentale; RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso al ricorso incidentale dei contribuenti.
Successivamente i contribuenti hanno presentato dichiarazione (NUMERO_DOCUMENTO) di volersi avvalere della definizione agevolata della lite ai sensi dell’ art. 3 d.l. 23 ottobre 2018 n. 119 convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018 n. 136 con riguardo alle cartelle n. 02820070009289620 e n. 02820000057544316502.
Di conseguenza, con una prima ordinanza interlocutoria questa Corte ha sospeso il giudizio sino al 14 gennaio 2020 e con una seconda ordinanza interlocutoria sino al 30 novembre 2023.
Con nota depositata il 28 febbraio 2024 ii contribuenti hanno depositato le copie dei bollettini di pagamento del piano di rateizzo con le relative ricevute di pagamento.
CONSIDERATO CHE :
L’art. 3 decreto -legge n. 119 del 23 ottobre 2018, convertito con modificazioni dalla legge n. 136 del 17 dicembre 2018 (poi modificato ed aggiornato dal cd. decreto Crescita, d.l. 30 aprile 2019, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge n. 58 del 28 giugno 2019) ha disciplina la cd. rottamazioneter , ovvero la definizione agevolata dei carichi inclusi in ruoli affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017. La disposizione prevede che essi possano essere estinti senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui all’articolo 30, comma 1, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui
all’articolo 27, comma 1, d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, versando integralmente le somme comunicate dall’Agente di riscossione.
Nel caso di pendenza di giudizi il comma 6 dell’art. 3 d.l. cit. prevede che: «nella dichiarazione di cui al comma 5 il debitore indica l’eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento RAGIONE_SOCIALE somme dovute, sono sospesi dal giudice. L’estinzione del giudizio è subordinata all’effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una RAGIONE_SOCIALE parti.»
In data 3 gennaio 2020 i contribuenti hanno depositato in Cancelleria copia della domanda -individuata con il protocollo n. NUMERO_DOCUMENTO -per la c.d. rottamazione ter avente ad oggetto la cartella di pagamento impugnata in questa sede -così come indicata sia nell’epigrafe della sentenza qui gravata sia nel controricorso dei contribuenti ed anche della società di riscossione -con l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto il carico di cui alla domanda di definizione.
Con la nota del 28 febbraio 2024 i contribuenti hanno versato in atti, la nota dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE che, con riferimento alla domanda di cui al NUMERO_DOCUMENTO n. NUMERO_DOCUMENTO comunicava il piano di rateizzazione in 18 rate con gli importi e le relative scadenze.
Hanno depositato, altresì , una successiva nota dell’RAGIONE_SOCIALE, relativa questa volta ad una domanda di rottamazione quater, con la quale l’ Ufficio indicava un carico complessivo, comprensivo anche di quello derivante dalla cartella oggetto di giudizio, di euro 10.993,39 da pagarsi in unica rata in scadenza il 31 ottobre 2023 per il quale vi è prova dell’integrale pagamento in data 25 ottobre 2023.
Il giudizio, pertanto, deve dichiararsi estinto.
Le spese restano a carico di chi le ha anticipate.
In ragione della definizione agevolata della controversia, non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d. doppio contributo unificato, siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura lato sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (tra le tante Cass. 18/01/2022, n. 1420).
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Roma, il 10 maggio 2024.