Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 7236 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 7236 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/03/2024
Oggetto: estinzione per definizione agevolata della lite
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. R.G. 13349/2018 proposto da
RAGIONE_SOCIALE, in persona del direttore pro tempore , rappresentata dall’RAGIONE_SOCIALE, con domicilio legale in Roma, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE.
– ricorrente –
contro
THE ROYAL BANK OF SCOTLAND (ora NATWEST MARKETS PLC MILAN BRANCH), in persona del legale rappresentante pro-tempore ,
rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata in Roma, presso il loro studio, alla INDIRIZZO, giusta procura speciale in atti
-controricorrente –
Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, n. 4386/2017, pronunciata il 9 ottobre 2017, depositata il 31 ottobre 2017, non notificata
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 10 gennaio 2024 dal AVV_NOTAIO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’estinzione del giudizio per definizione agevolata ai sensi della l. n. 197/2022;
udito, per l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE l’AVV_NOTAIO;
udito l’AVV_NOTAIO per la controricorrente;
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE ricorre per cassazione in forza di un unico motivo avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale (CTR) della Lombardia di cui in epigrafe che – pronunciando sugli appelli riuniti avverso quattro sentenze pronunciate dalla Commissione tributaria provinciale (CTP) di Milano, la n. 10237/17/2015, la n. 10238/17/2015, la n. 10239/2015, depositate il 17 dicembre 2015, e la n. 87/17/2016, depositata l’8 gennaio 2016, le quali avevano accolto i ricorsi proposti da RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, subentrata a RAGIONE_SOCIALE, avverso avvisi di accertamento con i quali, per gli anni 2008 e 2009, erano state riprese a tassazione ai fini IRES ed IRAP le commissioni pagate dalla stabile organizzazione nazionale di RAGIONE_SOCIALE alla propria casa madre per le garanzie da lei prestate al fine di coprire il rischio d’inadempimento
RAGIONE_SOCIALE controllate italiane di aziende internazionali finanziate a medio termine dalla branch italiana -respinse gli appelli dell’Amministrazione finanziaria, confermando le sentenze impugnate.
Resiste con controricorso The RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE of RAGIONE_SOCIALE (ora RAGIONE_SOCIALE).
In pendenza di giudizio la controricorrente ha depositato documentazione attestante l’adesione alla definizione agevolata della controversia corredata dalle quietanze di versamento di quanto dovuto a tal fine in relazione a ciascuno dei quattro avvisi di accertamento che hanno dato origine a ciascuna controversia, tutte poi riunite in grado d’appello.
La ricorrente ha depositato a sua volta istanza per la declaratoria di estinzione del giudizio e cessazione della materia del contendere, allegando nota della Direzione Regionale della Lombardia dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE attestante la regolarità dell’inte rvenuta definizione agevolata in relazione a ciascuno degli avvisi di accertamento dalla cui impugnazione ha avuto origine il presente giudizio.
In prossimità dell’odierna udienza pubblica fissata per la discussione il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, preso atto di quanto sopra, ha depositato conclusioni scritte così come riportate in epigrafe, alle quali si è riportato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso l’RAGIONE_SOCIALE denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 83 e 109 TUIR, nonché del paragrafo 2, dell’art. 7 del MoRAGIONE_SOCIALE di Convenzione OCSE, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., ritenendo errata in diritto la statuizione con la quale la sentenza impugnata ha affermato che la stabile organizzazione in Italia, ai fini tributari, costituisce un autonomo centro di formazione del reddito imponibile e che non ha
rilevanza l’unicità del soggetto estero al quale sono attribuiti gli effetti economici RAGIONE_SOCIALE scelte imprenditoriali compiute dalla stabile organizzazione.
Preliminarmente deve darsi atto che le parti hanno concordemente attestato l’intervenuta regolare definizione agevolata della lite, ai sensi dell’art. 1, commi 186 e ss., della l. n. 197/2022.
Segnatamente parte controricorrente ha allegato tempestive domande di definizione agevolata in relazione:
all’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO per IRES 2008;
all’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO per IRAP 2008;
all’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO per IRES 2009;
all’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO per IRAP 2009.
Con riferimento a ciascuno di detti avvisi ha quindi allegato le quietanze di pagamento di quanto dovuto ai fini della definizione agevolata.
I medesimi avvisi di accertamento risultano inoltre indicati nell’elenco di cui all’art. 40, comma 3, del d. l. 13 del 2023, conv. in l. n. 41 del 2023, ove è dato atto della regolarità della definizione agevolata riferita a ciascuna originaria controversia in relazione al pagamento del dovuto.
Ricorrono dunque i presupposti, ai sensi dell’art. 1, comma 197 , della citata l. n. 197/2022, per dichiarare estinto, con ordinanza ai sensi del successivo comma 198, il giudizio e cessata la materia del contendere.
Le spese restano a carico della parte che le ha anticipate.
In ragione della definizione agevolata della controversia, non sussistono i presupposti processuali per imporre il pagamento del c.d. doppio contributo unificato , siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura lato sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (tra le tante Cass. sez. 5, ord. 18 gennaio 2022, n. 1420).
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio.
Spese a carico della parte che le ha anticipate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 10 gennaio 2024