Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34434 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34434 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 28/12/2025
Definizione
agevolata
d.l.
119/2018-
Pendenza
del
termine per impugnare
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 37854/2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO in forza di procura a margine del controricorso;
-controricorrente – per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia -Romagna n. 2139/2018 depositata in data 17/09/2018, non notificata;
udita la relazione tenuta nell’adunanza camerale del 5 dicembre 2025 dal consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La controversia trae origine dall’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, emesso dalla Direzione Provinciale di ForlìCesena, relativo all’anno d’imposta 20 08, avente ad oggetto la presunzione di distribuzione di utili extracontabili in capo alla sig.ra COGNOME quale socia al 100 per cento di RAGIONE_SOCIALE a sua volta socia al 100 per cento della accertata RAGIONE_SOCIALE
L’avviso di accertamento era stato impugnato con esito favorevole al contribuente sia in primo grado (CTP Forlì) sia in appello (CTR EmiliaRomagna) con la sentenza n. 2139/2018 che aveva evidenziato come i rilievi avrebbero dovuto essere rivolti alla società RAGIONE_SOCIALE e non ad un soggetto estraneo a ogni atto e fatto gestionale della società RAGIONE_SOCIALE
Contro tale sentenza l’RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione in base a un motivo mentre NOME COGNOME resiste con controricorso.
Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 5 dicembre 2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 38, 41 d.P.R. n. 600 del 1973, 54 d.P.R. n. 633 del 1972, 2697, 2727, 2729 c.c., in relazione all’affermazione per cui il recupero degli utili extracontabili realizzati dalla società RAGIONE_SOCIALE avrebbe dovuto avvenire mediante un previo accertamento a carico di altra società RAGIONE_SOCIALE e non direttamente in capo alla socia di quest’ult ima, in quanto soggetto estraneo ai fatti gestionali. Evidenzia come sia fatto non contestato che la contribuente possegga il 100 per cento della RAGIONE_SOCIALE che a sua volta detiene il 100 per cento della RAGIONE_SOCIALE
Parte contribuente ha depositato in atti domanda di definizione agevolata relativa all’avviso di accertamento per cui è causa presentata ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, conv. dalla legge n. 136 del 2018, cui sono allegate le quietanze di pagamento RAGIONE_SOCIALE prime rate.
La lite, in mancanza di diniego, deve considerarsi quindi pacificamente estinta.
Sul punto appare appena necessario precisare che non è rilevante la circostanza che il ricorso per cassazione dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sia stato notificato dopo la presentazione della domanda di definizione agevolata, alla luce del principio (espresso da Cass. n. 16642/2025 in relazione alla definizione agevolata di cui all’art. 1 , comma 186, della legge. n. 197 del 2022, ma evidentemente applicabile anche all’analoga previsione che viene in rilievo nel caso in esame ) per cui qualora, in pendenza del termine per l’impugnazione della sentenza d’appello, il contribuente presenti istanza di definizione agevolata, il ricorso per cassazione dell’RAGIONE_SOCIALE, ancorché successivo all’istanza stessa, deve reputarsi ammissibile, permanendo in capo all’Amministrazione il relativo interesse, in virtù della divaricazione temporale fra il termine finale per l’impugnazione di legittimità (nel caso di specie il 17/12/2019, in virtù della sospensione dei termini di cui al comma 11 dell’art. 6 citato) e quello fissato per la valutazione del cd. condono (il 31/07/2020, ai sensi del successivo comma 12).
Le spese del giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate, ai sensi dell’art. 6, comma 13, ult. periodo, del d.l. n. 119 del 2018, come conv. dalla l. n. 136 del 2018.
In ragione della qualità di ricorrente di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e della definizione agevolata della controversia, non si ravvisano i presupposti del pagamento del c.d. doppio contributo unificato , applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame
e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura lato sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o applicazione analogica.
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Roma in data 5 dicembre 2025.
La Presidente NOME COGNOME