Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 31321 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 31321 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25933/2020 R.G. proposto da :
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato a INDIRIZZO presso lo studio degli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME che lo rappresentano e difendono unitamente all’ avvocato NOME COGNOME;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici a RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, è domiciliata;
-controricorrente-
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Liguria n. 22/2020 depositata il 13 gennaio 2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 novembre 2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La controversia trae origine dall’impugnazione del contribuente NOME COGNOME, innanzi alla CTP di Imperia, del l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, relativo al mancato pagamento,
con riferimento a ll’anno di imposta 2007 , di Irpef, Addizionale regionale, Addizionale comunale oltre interessi e sanzioni per complessivi € 58.586,56 , emesso dalla Direzione RAGIONE_SOCIALE Imperia e notificato il 19 dicembre 2012.
Con l’atto impositivo l’Ufficio aveva proceduto all’accertamento sintetico del reddito imponibile a fronte del fatto che il contribuente aveva dichiarato un reddito inferiore al valore dei mutui contratti e disponeva di numerosi immobili, di due veicoli e di tre polizze assicurative che lasciavano presumere una capacità reddituale celata al fisco.
Dopo la proposizione del ricorso l’ Ufficio aveva emesso il provvedimento di annullamento parziale in autotutela dell’avviso di accertamento che il contribuente aveva impugnato.
La CTP di Imperia, riuniti i ricorsi, li aveva parzialmente accolti disponendo l’applicazione alla valutazione dei mutui ipotecari RAGIONE_SOCIALE nuove norme sul redditometro, introdotte dal d.l. n. 2010 del 2012, e ritenendo, per il resto, infondate tutte le censure mosse dal contribuente all’atto impositivo .
Avverso la sentenza della CTP il contribuente aveva proposto appello lamentando, in particolare, che fossero stati ignorati i motivi dedotti per giustificare le proprie disponibilità finanziarie mentre l’RAGIONE_SOCIALE aveva proposto appello incidentale volto ad ottenere la riforma della sentenza nella parte in cui aveva disposto l’applicazione RAGIONE_SOCIALE nuove norme sul redditometro.
La CTR della Liguria aveva respinto l’appello principale del contribuente ed accolto l’appello incidentale.
Avverso la sentenza della CTR il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidandosi a tre motivi e l’RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
Con la memoria depositata il 24 ottobre 2025 ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. il contribuente ha riferito e documentato di aver presentato, il 13 gennaio 2023, domanda per la definizione
agevolata del presente giudizio ai sensi dell’art. 5 della legge n. 130 del 2022 ed ha chiesto la declaratoria di estinzione del giudizio, non avendo ricevuto la notificazione del diniego da parte dell’RAGIONE_SOCIALE.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere esaminata l’istanza di estinzione del giudizio formulata dal contribuente in ragione dell’avvenuta presentazione della domanda di definizione agevolata della presente controversia.
L ‘art. 5 legge n. 130 del 2022 prevede la definizione agevolata, RAGIONE_SOCIALE controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di Cassazione, alle condizioni stabilite ai commi 1 e 2. La definizione si perfeziona all’esito della presentazione della domanda e del pagamento RAGIONE_SOCIALE somme dovute da parte del contribuente e determina l’estinzione del giudizio in mancanza della notificazione del diniego della definizione da parte dell’amministrazione o della presentazione dell’istanza di trattazione da parte dell’interessato nei termini stabiliti dai commi 11 e 12.
Dalla documentazione allegata alla memoria depositata dal ricorrente ai sensi dell’art. 380bis.1 c.p.c. risulta l’avvenuta presentazione, il 13 gennaio 2023, della domanda di definizione agevolata con riferimento all’avviso di accertamento oggetto di causa e l’avvenuto pagamento dell’importo dovuto per effetto dei versamenti già effettuati in pendenza del giudizio.
Non risulta, invece, essere stato notificato da parte dell’amministrazione alcun provvedimento di diniego della definizione, ai sensi dell’art. 5 comma 11 legge n. 130 del 2022, né che le parti abbiano presentato l’istanza di trattazione ai sensi del comma 12 della stessa norma.
Deve, pertanto, ritenersi perfezionata la definizione agevolata della controversia, ai sensi dell’art. 5 commi 9 e 7 legge n. 130 del 2022, secondo cui ‘ ai fini della definizione RAGIONE_SOCIALE controversie si tiene
conto di eventuali versamenti già effettuati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio ‘ e che ‘ Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda ‘. 6. Il giudizio deve, quindi, essere dichiarato estinto ai sensi dell’art. 5 comma 12 della legge n. 130 del 2022 e, come previsto, dal comma 5, ultimo periodo, dello stesso articolo le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
Non sussistono i presupposti per l’applicazione dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo alle pronunce di rigetto inammissibilità o improponibilità del ricorso, all’esito della dichiarazione di estinzione del giudizio per effetto della definizione agevolata della lite (Cass. sez. VI-III, 30.9.2015, n. 19560; Cass. sez. V, 12.10.2018, n. 25485; Cass. sez. V, 28.5.2020, n. 10140; Cass. sez. V, 9.3.2021, n. 6400).
P.Q.M.
Dichiara l’estinzione del giudizio.
Così deciso a Roma, il 04 novembre 2025. Il Presidente NOME COGNOME