Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 25554 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 25554 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/09/2024
Oggetto: definizione agevolata ex art. 6, comma 10, d.l. n. 119 del 2018
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14329/2016 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona dei curatori legali rappresentanti p.t., rappresentata e difesa, giusta procura speciale a margine del ricorso e in forza di autorizzazione del 17 maggio 2016 del Giudice Delegato del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, dall’AVV_NOTAIO (PEC: EMAIL), con il quale è elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’ AvvAVV_NOTAIO NOME COGNOME (PEC: EMAIL)
-ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE, con sede in Roma, in persona del Direttore RAGIONE_SOCIALE pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, nei cui uffici domicilia in Roma, alla INDIRIZZO
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania –RAGIONE_SOCIALE, depositata il 25 novembre 2015, n. 10592/2015; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 settembre 2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
RILEVATO CHE
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE impugnò la cartella di pagamento, emessa dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ai sensi dell’art. 36 bis d.P.R. 29 settembre 1973, anno d’imposta dal 2008, ai fini Ires, scaturente dal controllo del mod. NUMERO_DOCUMENTO, con il quale l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE rettificò in aumento il rigo CN01 (reddito) per l’importo di euro 393.852,00 per interessi passivi trasferiti dalla RAGIONE_SOCIALE al consolidato.
La Commissione tributaria RAGIONE_SOCIALE rigettò il ricorso motivando che la dichiarazione integrativa era stata presentata oltre l’anno successivo alla data di scadenza di presentazione della dichiarazione, sicché l’Ufficio aveva recuperato legittimamente a tassazione gli interessi passivi trasferiti al consolidato nazionale.
La curatela fallimentare interpose appello che, con la sentenza in epigrafe, venne rigettato dalla Commissione tributaria regionale della Campania.
La curatela ha proposto ricorso, con quattro motivi, per la cassazione di tale sentenza.
L’RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso .
CONSIDERATO CHE
Nelle more del giudizio la curatela ha presentato domanda di definizione agevolata ai sensi dell’art. 6, comma 10, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.
Con atto del 17 agosto 2020, l’RAGIONE_SOCIALE chiese fissarsi l’udienza di discussione assumendo che , con nota n. 394236/20 del 31/07/2020 della RAGIONE_SOCIALE, era stato
comunicato che: ‘la domanda di definizione della curatela non è risultata regolare e l’Ufficio ha notificato il provvedimento di diniego’. 3. Con successiva istanza pervenuta agli uffici della cancelleria di questa Corte in data 19 ottobre 2022, la curatela fallimentare ha depositato la domanda di definizione agevolata del 25 maggio 2019, copia del moRAGIONE_SOCIALE F24 di pagamento di euro 108.309,00 del 21 maggio 2019, comunicazione dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di abbinamento con il codice Ufficio TF3 della domanda di definizione, ed ha chiesto la cessazione della materia del contendere per intervenuto condono.
Con ordinanza n. 35888/2022 resa all’esito della camera di consiglio del 22 novembre 2022, questa Sezione ha disposto la notifica alla curatela fallimentare della documentazione depositata con l’istanza del 17 agosto 2020.
A seguito di tale ordinanza, è stato depositato in cancelleria il provvedimento -adottato in data 8 settembre 2020 (prot. n. 107267/20) -con il quale l’RAGIONE_SOCIALE ha annullato in autotutela il precedente diniego di condono, ritenendo definita «la lite iscritta sul R.G. della Corte di Cassazione al n. 14329/2016».
Il giudizio deve pertanto essere dichiarato estinto.
Le spese del giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate, in applicazione del principio di cui agli artt. 46 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e 6, comma 13, d.l. n. 119 del 2018.
Non sussistono i presupposti processuali per imporre alla ricorrente il pagamento del cd. «doppio contributo unificato» ex art. 13, comma 1quater, d.P.R. n. 115 del 2002, stante l’intervenuta estinzione del giudizio per effetto della definizione agevolata della lite.
PQM
La Corte dichiara estinto il processo. Così deciso, in Roma, il 18 settembre 2024.