Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3724 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 3724 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 09/02/2024
IRPEF AVVISO ACCERTAMENTO
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7430/2016 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del direttore pro tempore, domiciliata ex lege in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende,
-ricorrente -Contro
COGNOME NOMENOME rappresentato e difeso dagli AVV_NOTAIO e NOME COGNOME ed elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso l o studio di quest’ultimo,
-controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA, n. 3934/2015, depositata il 18 settembre 2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 febbraio 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
L’RAGIONE_SOCIALE ricorre, nei confronti di NOME COGNOME, che resiste con controricorso, avverso la sentenza in epigrafe. Con quest’ultima la C.t.r. ha rigettato l’appello dell’Ufficio avverso la sentenza della C.t.p. di Milano che aveva rigettato il ricorso spiegato dal contribuente avverso l’avviso di accertamento con il quale l’Ufficio aveva accertato per l’anno di imposta 2006 un maggior reddito.
L’Ufficio verificava che il contribuente, nel periodo compreso tra il 2007 ed il 2008, aveva sopportato spese per incrementi patrimoniali pari ad euro 1.626.300,00, mentre nel medesimo periodo aveva avuto una disponibilità inferiore. Pertanto, riteneva che vi fossero spese non giustificate per euro 634.669,20 che imputava per 1/5 al 2006. Per l’effetto, accertava ex art. 38, quinto comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, un reddito di euro 233.058,00 a fronte di un reddito dichiarato di euro 34.322,00.
La C.t.p. accoglieva il ricorso, rilevando che il contribuente si era avvalso nel 2002 del c.d. «scudo fiscale» per euro 5.216.000,00; aveva documentato smobilizzi per euro 498.730,38 e somme ricevute dalla madre per euro 492.000,00.
La C.t.r. confermava la sentenza di primo grado. Rilevava che lo scudo fiscale operava automaticamente, senza che il contribuente dovesse fornire alcuna prova, precludendo l’attività accertativa dell’Ufficio. Confermava, inoltre, la ricostruzione RAGIONE_SOCIALE som me giustificate per euro 2.583.293,00. Per l’effetto, concludeva affermando che vi era una somma residua, eccedente rispetto a quanto indicato nell’avviso di accertamento a giustificazione sia degli immobili che degli investimenti.
Il 23 gennaio 2024 il contribuente ha depositato memoria con la quale ha chiesto estinzione del giudizio avendo definito la lite ai sensi dell’art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136
Considerato che:
Il contribuente ha documentato, di aver presentato con riferimento al giudizio pendente in Corte di cassazione, relativo all’avviso di accertamento impugnato, domanda di definizione agevolata ex art. 6 d.l. n. 119 del 2018 ed ha versato la quietanza attestanti il pagamento della prima rata.
Entro il termine del 31 luglio 2020 (art. 6, comma 12, d.l. cit.), l’RAGIONE_SOCIALE non ha notificato il diniego della definizione, ed entro il termine del 31 dicembre 2020 (art. 6, comma 13, prima parte, d.l. cit.) non è stata presentata alcuna istanza di trattazione del giudizio.
Secondo l’art. 6, comma 6, d.l. cit., la definizione si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 8 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del detto articolo o della prima rata entro il 31 maggio 2019. Invece, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere solo qualora risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato (cfr. Cass. 03/10/2018, n. 24083).
Le spese rimangono a carico RAGIONE_SOCIALE parti che le hanno anticipate ex art. 6, comma 13, cit.
In ragione della definizione agevolata della controversia, non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d. doppio contributo unificato, siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura lato sensu sanzionatoria, di
interpretazione estensiva o analogica (tra le tante Cass. 18/01/2022, n. 1420).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2024.