Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3724 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5   Num. 3724  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 09/02/2024
IRPEF AVVISO ACCERTAMENTO
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7430/2016 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE,  in  persona  del  direttore pro  tempore, domiciliata ex lege in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende,
-ricorrente -Contro
COGNOME NOMENOME rappresentato e difeso dagli AVV_NOTAIO e  NOME  COGNOME  ed  elettivamente  domiciliato  in  Roma,  INDIRIZZO, presso l o studio di quest’ultimo,
-controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA, n. 3934/2015, depositata il 18 settembre 2015;
udita  la  relazione  della  causa  svolta  nella  camera  di  consiglio  del  7 febbraio 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
L’RAGIONE_SOCIALE ricorre, nei confronti di NOME COGNOME, che  resiste  con  controricorso,  avverso  la  sentenza  in  epigrafe.  Con quest’ultima la  C.t.r.  ha rigettato  l’appello  dell’Ufficio avverso  la sentenza della C.t.p. di Milano che aveva rigettato il ricorso spiegato dal contribuente avverso l’avviso di accertamento con il quale l’Ufficio aveva accertato per l’anno di imposta 2006 un maggior reddito.
L’Ufficio verificava che il contribuente, nel periodo compreso tra il 2007 ed il 2008, aveva sopportato spese per incrementi patrimoniali pari ad euro 1.626.300,00, mentre nel medesimo periodo aveva avuto una disponibilità inferiore. Pertanto, riteneva che vi fossero spese non giustificate per euro 634.669,20 che imputava per 1/5 al 2006. Per l’effetto, accertava ex art. 38, quinto comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, un reddito di euro 233.058,00 a fronte di un reddito dichiarato di euro 34.322,00.
La C.t.p. accoglieva il ricorso, rilevando che il contribuente si era avvalso nel 2002 del c.d. «scudo fiscale» per euro 5.216.000,00; aveva documentato smobilizzi per euro 498.730,38 e somme ricevute dalla madre per euro 492.000,00.
La C.t.r. confermava la sentenza di primo grado. Rilevava che lo scudo  fiscale  operava  automaticamente,  senza  che  il  contribuente dovesse fornire alcuna prova, precludendo l’attività accertativa dell’Ufficio. Confermava, inoltre, la ricostruzione RAGIONE_SOCIALE som me giustificate per euro 2.583.293,00. Per l’effetto, concludeva affermando che vi era una somma residua, eccedente rispetto a quanto indicato nell’avviso di accertamento a giustificazione sia degli immobili che degli investimenti.
Il 23 gennaio 2024 il contribuente ha depositato memoria con la quale ha chiesto estinzione del giudizio avendo definito la lite ai sensi dell’art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136
Considerato che:
Il contribuente  ha documentato,  di  aver presentato  con riferimento  al  giudizio  pendente  in  Corte  di  cassazione,  relativo all’avviso di accertamento impugnato, domanda di definizione agevolata ex art. 6 d.l.  n. 119 del 2018 ed ha versato la quietanza attestanti il pagamento della prima rata.
Entro il termine del 31 luglio 2020 (art. 6, comma 12, d.l. cit.), l’RAGIONE_SOCIALE non ha notificato il diniego della definizione, ed entro il termine del 31 dicembre 2020 (art. 6, comma 13, prima parte, d.l.  cit.)  non  è  stata  presentata  alcuna  istanza  di  trattazione  del giudizio.
Secondo l’art. 6, comma 6, d.l. cit., la definizione si perfeziona con  la  presentazione  della  domanda  di  cui  al  comma  8  e  con  il pagamento degli importi dovuti ai sensi del detto articolo o della prima rata  entro  il  31  maggio  2019.  Invece,  deve  essere  dichiarata  la cessazione della materia del contendere solo qualora risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato (cfr. Cass. 03/10/2018, n. 24083).
Le spese rimangono a carico RAGIONE_SOCIALE parti che le hanno anticipate ex art. 6, comma 13, cit.
In  ragione  della  definizione  agevolata  della  controversia,  non  si ravvisano  i  presupposti  per  imporre  il  pagamento  del  c.d.   doppio contributo  unificato,  siccome  misura  applicabile  ai  soli  casi  tipici  di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura lato sensu sanzionatoria, di
interpretazione estensiva o analogica (tra le tante Cass. 18/01/2022, n. 1420).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2024.