Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 428 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 428 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 08/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 27122/2015 R.G. proposto da:
Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore , domiciliata ope legis in Roma INDIRIZZO presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende.
-ricorrente-
Contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore.
-intimata- avverso la sentenza n.2219/1/15 della Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata in data 15 aprile 2015 e non notificata.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 dicembre 2023 dal consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE:
tributi
l ‘Agenzia delle entrare ricorre con un unico motivo contro RAGIONE_SOCIALE che è rimasta intimata, avverso la sentenza indicata in epigrafe, con cui veniva rigettato l’appello dell ‘ufficio, in controversia concernente l’impugnazione del l ‘avviso di accertamento della maggiore Ires dovuta per l’anno di imposta 2005, pari ad euro 35.935,00;
con la sentenza impugnata, la C.t.r. riteneva che andasse confermata in toto la sentenza di primo grado, sul rilievo che l’amministrazione finanziaria non avesse sufficientemente dimostrato la fondatezza della propria pretesa, in quanto l’accertamento era basato sulle risultanze di un accertamento dell’anno precedente ai fini Irap, accertamento oggetto di adesione da parte del contribuente e non ulteriormente utilizzabile;
il ricorso veniva fissato per la camera di consiglio del 13 dicembre 2023, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 -bis. 1 cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016, n.168, conv. dalla legge 25 ottobre 2016, n.197;
parte contribuente depositava istanza di estinzione, avendo aderito alla definizione di cui alla legge n.197/2022, art.1, commi 186 e ss., pagando quanto dovuto;
CONSIDERATO CHE:
1.1. con l’unico motivo , la ricorrente denunzia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2 e 15 d.lgs. n. 218/1997, 7, 8, comma 3, e 84 d.P.R. n.917/1986, in relazione all’art. 360, primo comma n.3, cod. proc. civ.;
1.2. preliminarmente, deve rilevarsi che la parte contribuente ha depositato telematicamente un’istanza di declaratoria dell’estinzione del giudizio sul rilievo dell’intervenuta definizione della controversia in via agevolata ai sensi dell’art. 1, commi 186 e ss., della l. n. 197/2022, per effetto della quale le controversie fiscali pendenti in Cassazione,
per le quali il fisco risulta integralmente soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono essere definite con il pagamento di una somma pari al 5 per cento del valore della lite;
in base a quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 12 del d.lgs. n. 546 del 1992, «per valore della lite si intende l’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste», con esclusione degli importi di cui all’atto impugnato che eventualmente non formino oggetto della materia del contendere (cfr. c ircolare dell’Agenzia delle entrate del 27/01/2023, n. 2);
la domanda di definizione, corredata dell’attestazione di avvenuto versamento della somma di euro 1797,00, risulta comunicata all’Agenzia delle entrate, la quale nulla ha eccepito in senso contrario;
ai sensi del comma 198 del ridetto art.1 della legge n. 197 del 2022, nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo (come modificato dal d.l. 30 marzo 2003, convertito con modifiche nella legge n. 56 del 26 maggio 2023), presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, di copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione, e le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate;
va dunque disposta l’estinzione del giudizio per effetto dell’intervenuta definizione agevolata della controversia;
le spese rimangono a carico della parte che le ha anticipate;
non sussistono i presupposti processuali per l’applicazione del pagamento del cd. doppio contributo unificato, di cui all’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. 07/06/2018, n. 14782);
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Roma, il giorno 13 dicembre 2023.