Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 15223 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 15223 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 07/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate , in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla INDIRIZZO in Roma ;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione;
– intimata –
e nei confronti di
Agenzia delle Entrate Riscossione ;
– intimata –
avverso
la sentenza n. 6618, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, il 18.12.2020, e pubblicata il 23.12.2020;
ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OGGETTO: Irpef 2013 -Cessazione della materia del contendere -A causa del difetto di interesse -Impugnazione della controparte.
la Corte osserva:
Fatti di causa
A seguito di controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2013, eseguito ai sensi del’art. 36 bis del Dpr n. 600 del 1973, l’Agenzia delle Entrate notificava alla RAGIONE_SOCIALE in liquidazione la cartella di pagamento n. 012 2016 0047756 47 avente ad oggetto il tributo dell’Irpef, per un valore dichiarato di Euro 293.607,69.
La contribuente impugnava l’atto esattivo innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Avellino, proponendo censure procedimentali e di merito. Nel corso del grado del giudizio la società depositava poi documentazione attestante la propria adesione alla procedura di definizione agevolata delle controversie di cui all’art. 6 del Dl n. 193 del 2016, come conv. La CTP dichiarava la cessazione della materia del contendere.
L’Agenzia delle Entrate spiegava appello, avverso la pronuncia dei primi giudici, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, sezione staccata di Salerno. La CTR dichiarava l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse.
Ha proposto ricorso per cassazione, avverso la pronuncia del giudice dell’appello, l’Agenzia delle Entrate, affidandosi ad un motivo di impugnazione. Le parti intimate non hanno svolto difese.
Ragioni della decisione
Con il suo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’Amministrazione finanziaria contesta la violazione dell’art. 6 del Dl n. 193 del 2016, come conv., con riferimento all’art. 100 cod. proc. civ., per avere il giudice dell’appello erroneamente ritenuto che per effetto della dichiarazione di cessazione della materia del contendere l’atto esattivo si fosse consolidato, e non vi fosse interesse all’impugnazione da parte dell’Ente impositore.
L’Agenzia delle Entrate censura l’erroneità della pronuncia del giudice dell’appello, che ha ritenuto inammissibile il gravame avverso la decisione di primo grado che aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere, in conseguenza della pretesa mancanza di interesse ad impugnare da parte dell’Amministrazione finanziaria.
Evidenzia, al fine di dimostrare il proprio interesse all’impugnazione, che la contribuente non aveva dichiarato di rinunziare al ricorso, e che la mera presentazione dell’istanza di condono ai sensi dell’art. 6 del Dl n. 193 del 2016, come conv., non comporta la definizione della procedura di definizione agevolata.
Non solo, segnala l’Amministrazione finanziaria che in atti era stata acquisita la prova del ‘mancato pagamento delle somme dovute per effetto della definizione agevolata’ (ric., p. 11) la quale, pertanto, non aveva sortito esito positivo
2.1. La CTR scrive che ‘non sussiste l’interesse prospettato dall’ufficio al prosieguo del contenzioso atteso che in mancanza d’impulso del contribuente, che nel caso de quo non si è costituito né ha proposto appello incidentale, l’atto impugnato, a seguito della sentenza di cessazione della materia del contendere si consolida. Né, del resto, gli uffici hanno contestato la decisione di primo grado in materia di spese. L’appello, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse’ (sent. CTR, p. I s.).
2.2. Invero, la cessazione della materia del contendere, è una pronuncia di merito, che fa venir meno l’atto lesivo dell’interesse materiale oggetto della tutela giurisdizionale tributaria (cfr. Cass sez. V, 16.2.2022, n. 5098) e, nell’ambito specifico della procedura di definizione agevolata di cui all’art. 6 d.l n. 193 del 2016, avrebbe potuto essere adottata qualora fosse risultato accertato, al momento della decisione, che il debitore aveva anche provveduto al pagamento (Cass. sez. VI, 3.10.2018, n. 24083; Cass. sez. V,
6.11.2024, n. 28602), dovendosi comunque dichiarare l’estinzione del giudizio qualora il contribuente vi avesse rinunziato (Cass. sez. V, 6.11.2024, n. 28602).
Sembra quindi opportuno ricordare che, ai sensi dell’art. 6 del Dl n. 193 del 2016, quarto comma, ‘ In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata ovvero di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 1, lettere a) e b), la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione di cui al comma 2. In tal caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto a seguito dell’affidamento del carico e non determinano l’estinzione del debito residuo, di cui l’agente della riscossione prosegue l’attività di recupero e il cui pagamento non può essere rateizzato ai sensi dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 ‘.
2.2.1. In materia di condono, l’estinzione del giudizio e la cessazione della materia del contendere non fanno passare in cosa giudicata la sentenza impugnata, ma comportano, per volontà di legge, che la situazione dedotta in giudizio sia sostituita dalla disciplina emergente dalla dichiarazione di avvalimento nei termini indicati dalla comunicazione dell’esattore e, per il caso di inadempimento alla definizione agevolata, insorge una pretesa di riscossione nei termini risultanti dalla dichiarazione di avvalimento e l’esattore è abilitato a procedere direttamente all’attività di riscossione, potendo promuovere le attività di recupero coattivo (Cass. n. 24083 del 2018 richiamata anche da Cass. 28602 del 2024).
2.2.2. Sussiste quindi l’interesse dell’Amministrazione finanziaria a far accertare che, non sussistendo i presupposti della
definizione agevolata, non si è verificata la cessazione della materia del contendere.
Il ricorso introdotto dall’Ente impositore deve essere pertanto accolto, cassandosi la decisione impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, sezione staccata di Salerno, perché proceda a nuovo esame.
La Corte di Cassazione,
P.Q.M.
accoglie il ricorso proposto dall’ Agenzia delle Entrate e cassa la decisione impugnata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, sezione staccata di Salerno perché, in diversa composizione e nel rispetto dei principi esposti, proceda a nuovo giudizio, e provveda anche a regolare tra le parti le spese di lite del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 14.4.2025.