Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 24423 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 24423 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 11/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24580/2022 R.G. proposto da:
NOME , elettivamente domiciliata in Milano, in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE , elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVAP_IVA che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 893/2022 depositata il 08/03/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/06/2024 dal
Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1.COGNOME NOME adì la Commissione Tributaria Provinciale di Milano per l’annullamento di 16 cartelle di pagamento, asseritamente non notificate.
2.Il giudice di prime cure accolse il ricorso.
3.La decisione venne impugnata e la C.T.R. della Lombardia, dichiarata la nullità della sentenza per motivazione apparente, respinse l’originario ricorso sulla scorta della totale infondatezza delle censure prospettate dalla contribuente, evidenziando in particolare la correttezza del procedimento notificatorio adottato.
Avverso la predetta decisione propone ricorso la contribuente affidato a quattro motivi, resiste con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE.
Motivi della decisione
1.La ricorrente impugna la sentenza con quattro motivi.
1.1. Con il primo si denuncia la violazione, ex art 360 comma 1 n. 3 c.p.c., dell’art. 2697 c.c. per avere la CTR ritenuto che l’onere di provare la notifica delle cartelle impugnate gravi sulla contribuente e non sul concessionario della riscossione.
2.Con il secondo motivo si denuncia la violazione, art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., degli artt. 111, 112, 131 e 132 c.p.c. per omessa od apparente motivazione in ordine all’accertamento in concreto delle notifiche di ciascuna delle cartelle di pagamento.
3.Con il terzo motivo si denuncia la violazione o falsa applicazione ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. degli artt. 20 d.lgs. 472/1997 e 2948 comma 1 n. 4 c.c. per avere la sentenza impugnata
ritenuto che la prescrizione per imposte, sanzioni ed interessi, in assenza di giudicato giurisdizionale, sia unitaria e decennale.
4.Con il quarto motivo si denuncia, infine, ex art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., la violazione degli artt. 111, 112, 131 e 132 c.p.c. per omessa od apparente motivazione in ordine alla identificazione ed alla notifica di eventuali atti interruttivi della prescrizione.
5.Preliminarmente deve darsi atto che la contribuente ha presentato istanza di ‘sospensione’ del giudizio dichiarando al contempo di aver aderito alla istanza di definizione agevolata dei carichi affidati all’agente di riscossione, cd. rottamazione quater ai sensi dell’art. 1, commi dal 231 al 252, l. n. 197 del 2022.
5.1. La contribuente afferma inoltre, allegando relativa documentazione, di aver effettuato il pagamento di tutte le somme dovute così come rateizzate dall’RAGIONE_SOCIALE.
6.Dalla documentazione prodotta emerge che la ricorrente nell’istanza presentata all’RAGIONE_SOCIALE ha dichiarato di ‘volersi avvalere delle disposizioni dell’art.1, comma 236, legge n. 197/2022’.
Al contempo risulta che la ricorrente ha barrato la casella contenente la attestazione di assenza di cause pendenti, ma questo appare all’evidenza un mero errore materiale non idoneo ad inficiare la dichiarazione stessa, contenente appunto l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti.
Sicché sebbene la ricorrente abbia formulato istanza di sospensione del giudizio, in considerazione della rinuncia ai giudizi pendenti (avendo l’istante dichiarato di avvalersi delle condizioni di cui all’art. 1, comma 236, della l. n. 197 del 2022), della documentazione, ad opera della contribuente, di specifici versamenti annoverati dallo scadenzario rideterminato in sede di definizione agevolata, il ricorso, in relazione alle cartelle per le quali la ricorrente
ha presentato l’istanza di definizione agevolata, deve essere dichiarato inammissibile.
Infatti, l’avvenuto perfezionamento sul piano amministrativo della procedura di definizione agevolata non è scevro di un’immediata refluenza sull’odierno giudizio.
La decisione di questa Corte nella specie, peraltro, non può che essere di inammissibilità del ricorso attesa la sopravvenuta carenza di interesse ad agire della ricorrente, interesse che deve sussistere al momento della presentazione della domanda così come al momento della definizione dello stesso.
Tale interesse, essendo stata definita la posizione della contribuente , nei confronti dell’erario ed in relazione alle cartelle oggetto del contendere, mediante il pagamento delle somme dovute non è più sussistente.
Deve tuttavia evidenziarsi che tre delle cartelle impugnate non risultano presenti né nell’istanza di definizione né in conseguenza nel pagamento effettuato.
Tuttavia, le cartelle non presenti nell’istanza di definizione ( n. 06820120240508727000; n. 06820120251466652000; n. 068201110413895722000) hanno ad oggetto somme inferiori ad euro 1000,00 (nel dettaglio trattasi rispettivamente di euro 157,77, 52,50 e 381,71) e, pertanto, esse sono estinte ex lege n. 197 del 2022 la quale ha previsto la cancellazione automatica di tutti i debiti risultanti dai singoli carichi affidati all’RAGIONE_SOCIALE delle Entrate -Riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2015.
8.In relazione alla cartella n. 06829140015993648000, portante euro 1001,14, non rientrante né nella richiesta definizione agevolata né nella cd. rottamazione ter il ricorso deve essere respinto.
9.Al riguardo di osserva quanto segue.
Il primo motivo di ricorso è infondato atteso che il ricorrente non coglie la ratio della decisione.
Si censura infatti la sentenza, tuttavia, estrapolando una frase da un contesto ove chiaramente il giudice di seconde cure ha ritenuto avvenuta, e quindi provata, la notifica delle cartelle oggetto di impugnazione da parte dell’RAGIONE_SOCIALE.
Il secondo ed il quarto motivo del ricorso sono altresì infondati.
La giustificazione motivazionale è di esclusivo dominio del giudice del merito, con la sola eccezione del caso in cui essa debba giudicarsi meramente apparente; apparenza che ricorre, come di recente ha ribadito questa Corte, allorquando essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Sez. 6, n. 13977, 23/5/2019, Rv. 654145; ma già S.U. n. 22232/2016).
A tale ipotesi deve aggiungersi il caso in cui la motivazione non risulti dotata dell’ineludibile attitudine a rendere palese (sia pure in via mediata o indiretta) la sua riferibilità al caso concreto preso in esame, di talché appaia di mero stile, o, se si vuole, standard.
Siccome ha già avuto modo questa Corte di più volte chiarire, la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione, con la conseguenza che è pertanto, denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della
motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; anomalia che si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (S.U., n. 8053, 7/4/2014, Rv. 629830; S.U. n. 8054, 7/4/2014, Rv. 629833; Sez. 6-2, ord., n. 21257, 8/10/2014, Rv. 632914).
Applicando i principi di cui innanzi alla fattispecie in esame, l’invocata violazione non sussiste essendo comprensibile il percorso motivazionale seguito dal giudice di merito.
Il terzo motivo del ricorso è assorbito ma comunque esso è altresì infondato essendo stato comunque accertato che la notifica della cartella in oggetto, relativa all’anno di imposta 2010, è avvenuta il 9 aprile 2014.
In conclusione, deve dichiararsi estinto il giudizio ex lege in relazione alle cartelle n. NUMERO_CARTA, n. NUMERO_CARTA e n. NUMERO_CARTA.
In relazione alla cartella n. NUMERO_CARTA, portante l’importo di 1001,14 euro, deve respingersi il ricorso.
Deve, infine, dichiararsi inammissibile il ricorso in relazione alle restanti cartelle.
L’adesione alla definizione agevolata comporta l’assenza dei presupposti per la condanna al doppio contributo unificato di cui all’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass., 7 dicembre 2018, n. 31732).
L’esito del giudizio costituisce valida ragione di compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Dichiara estinto ex lege il giudizio relativo alle cartelle n. NUMERO_CARTA, n. 06820120251466652000 e n. 068201110413895722000.
Respinge il ricorso in relazione alla cartella n. NUMERO_CARTA.
Dichiara inammissibile il ricorso in relazione alle restanti cartelle.
Spese compensate.
Così deciso in Roma il 28 giugno 2024