Definizione Agevolata: La Cassazione Sospende il Giudizio in Attesa di Chiarimenti
L’adesione a una Definizione Agevolata può portare all’estinzione del processo tributario in corso? La risposta è affermativa, ma non automatica. Con una recente ordinanza interlocutoria, la Corte di Cassazione ribadisce un principio di cautela fondamentale: prima di dichiarare la ‘cessata materia del contendere’, è indispensabile una verifica precisa sulla corrispondenza tra il debito sanato e quello oggetto della lite.
Il Contesto: Imposta di Registro e Ricorso in Cassazione
Il caso trae origine da un avviso di liquidazione per imposta di registro notificato a una società a responsabilità limitata. Dopo una decisione sfavorevole da parte della Commissione Tributaria Regionale, che aveva accolto l’appello dell’Ufficio, la società ha presentato ricorso per cassazione.
Durante il giudizio di legittimità, la società ha compiuto un passo decisivo: ha aderito alla Definizione Agevolata prevista dalla Legge n. 197/2022, la cosiddetta ‘rottamazione’, per le somme oggetto del contenzioso. Forte della comunicazione di accoglimento ricevuta dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione, ha chiesto alla Corte di dichiarare l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
L’impatto della Definizione Agevolata sul Processo
La richiesta della società si fonda su un principio consolidato: se il contribuente sana il proprio debito attraverso gli strumenti di pacificazione fiscale offerti dalla legge, viene meno l’interesse stesso a proseguire la controversia giudiziaria. In questi casi, il processo si conclude con una declaratoria di ‘cessata materia del contendere’. La società ricorrente, a fronte di ciò, ha anche richiesto la compensazione delle spese legali per tutti i gradi di giudizio.
La Cautela della Corte: Necessaria una Verifica Precisa
La Corte di Cassazione, pur prendendo atto dell’istanza della società, non ha proceduto immediatamente alla chiusura del caso. Ha invece adottato un approccio prudente, emettendo un’ordinanza interlocutoria.
Con questo provvedimento, la Corte ha ritenuto ‘opportuno’ che l’Agenzia delle Entrate fornisse chiarimenti specifici. L’obiettivo è verificare in modo inequivocabile la ‘corrispondenza fra la cartella oggetto di rottamazione ed il titolo impositivo oggetto di contestazione in giudizio’. In altre parole, la Corte vuole la certezza assoluta che il debito definito in via agevolata sia esattamente lo stesso per cui pende il ricorso.
Le Motivazioni della Decisione Interlocutoria
La motivazione alla base della decisione della Corte è la necessità di garantire la certezza del diritto e di prevenire futuri contenziosi. Dichiarare estinto un giudizio senza la piena prova che il debito sia stato integralmente e correttamente sanato potrebbe creare incertezze. La Corte, agendo come garante della corretta applicazione della legge, non può basarsi unicamente sulla dichiarazione del contribuente, ma necessita di una conferma ufficiale dalla controparte pubblica, l’Agenzia delle Entrate, che ha la piena conoscenza dei titoli esattoriali.
Per questo motivo, è stato assegnato all’Agenzia un termine di 90 giorni per fornire i chiarimenti richiesti, e la causa è stata rinviata a nuovo ruolo, in attesa di questa fondamentale verifica.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche per Contribuenti e Professionisti
Questa ordinanza offre un’importante lezione pratica. L’adesione a una Definizione Agevolata è uno strumento efficace per chiudere le pendenze con il fisco e i relativi contenziosi, ma non è un processo automatico. È cruciale che i contribuenti e i loro consulenti si assicurino di documentare con estrema precisione la corrispondenza tra i debiti che intendono sanare e quelli oggetto di specifici atti impositivi impugnati in giudizio. La decisione della Cassazione sottolinea come il giudice tributario debba esercitare un controllo rigoroso prima di archiviare un procedimento, a tutela di entrambe le parti e della corretta amministrazione della giustizia.
Cosa succede a un processo tributario se il contribuente aderisce alla Definizione Agevolata?
Il processo può essere dichiarato estinto per ‘cessata materia del contendere’, ma solo dopo che il giudice ha verificato con certezza che il debito sanato corrisponde esattamente a quello oggetto del contenzioso.
Perché la Cassazione non ha chiuso subito il caso dopo la richiesta della società?
La Corte ha ritenuto indispensabile, per una questione di certezza giuridica, ottenere una conferma formale dall’Agenzia delle Entrate sulla perfetta corrispondenza tra la cartella ‘rottamata’ e l’atto impositivo al centro della causa.
Qual è stato il risultato pratico dell’ordinanza?
La Corte ha sospeso la decisione, ordinando all’Agenzia delle Entrate di fornire i necessari chiarimenti entro 90 giorni. La causa è stata quindi posticipata e calendarizzata per una nuova udienza in attesa di tale riscontro.
Testo del provvedimento
Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 20347 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 20347 Anno 2025
Presidente: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 21/07/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 3099/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in ROMA PINDIRIZZO INT. 13, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE; -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA) che la rappresenta e difende; -controricorrente- avverso SENTENZA della COMM.TRIB.REG. della LOMBARDIA n. 1430/2020 depositata il 29/06/2020;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
Con la sentenza n. 1430/26/2020 la Commissione tributaria regionale della Lombardia in accoglimento dell’appello proposto dall’Ufficio, rigettava l’impugnazione proposta dalla società RAGIONE_SOCIALE avverso un avviso di liquidazione in materia di imposta di registro.
La società RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi.
L’ufficio resiste con controricorso.
La contribuente ha depositato memoria chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere in ragione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata.
CONSIDERATO CHE
Con la memoria in atti la RAGIONE_SOCIALE nel premettere di avere presentato ad ADER (ai sensi della l. n. 197 del 2022, art. 1, comma 241) dichiarazione di adesione alla definizione agevolata per le somme oggetto del presente procedimento, come da comunicazione di accoglimento trasmessa dall’Agenzia delle Entrate Riscossione Bergamo, e nel rilevare che a fronte della detta definizione agevolata, la materia del contendere risultava cessata, ha chiesto che ‘venga disposta la compensazione delle spese d i lite di tutti e tre i gradi di giudizio’ .
A fronte di tale istanza appare opportuno che l’ Agenzia delle entrate fornisca chiarimenti in ordine alla corrispondenza fra la cartella oggetto di rottamazione ed il titolo impositivo oggetto di contestazione in giudizio, con conseguente rinvio della causa a nuovo ruolo.
P.Q.M.
La Corte, onera parte resistente di fornire i chiarimenti di cui alla parte motiva entro il termine di gg. 90 dalla comunicazione della presente ordinanza. Rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 13 febbraio 2025