Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 9747 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 9747 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 11/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28800/2016 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE GENERALE DELLO STATO (P_IVA) che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE DI COGNOME NOME
-intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. del LAZIO-SEZ.DIST. LATINA n. 2928/2016 depositata il 16/05/2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/02/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
RAGIONE_SOCIALE ha definito, ai sensi dell’art. 12 l. n. 289 del 2002, carichi afferenti all’a.i. 1997 iscritti a ruolo dall’RAGIONE_SOCIALE delle entrate il 10 dicembre 2001 giusta ruoli nn. 350009/2001 e 400045/2001. Tuttavia l’Ufficio di Latina dell’RAGIONE_SOCIALE comunicava diniego con prot. n. 14156 del 19 febbraio 2010, atteso che l’ambito applicativo RAGIONE_SOCIALE definizione agevolata era limitato ai carichi inclusi in ruoli emessi ed affidati al concessionario del RAGIONE_SOCIALE di riscossione fino al 30 giugno 2001.
La contribuente impugnava il diniego per pretesa tardività del diniego a fronte di pagamento del 2003 e 2004 e per pretesa violazione del principio di affidamento.
La CTP di Latina, con sentenza n. 530/02/11 del 6 dicembre 2011, accoglieva il ricorso.
L’Ufficio proponeva appello, rigettato dalla CTR del Lazio con la sentenza in epigrafe, sul presupposto, essenzialmente, che ‘il principio RAGIONE_SOCIALE tutela del legittimo affidamento del cittadino stato correttamente applicato dal primo giudice ‘.
Propone ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE con un motivo. Resta intimata la contribuente.
Considerato che:
Con l’unico motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 12 l. n. 289 del 2002, dell’art. 1, comma 2 -ter, lett. c), d.l. n. 143 del 2003, conv dalla l. n. 212 del 2003, dell’art. 14 prel. cod. civ. e dell’art. 10 l. n. 212 del 2000, poiché, nella specie, i ruoli non rientravano nel periodo di condonabilità, senza potersi invocare il principio di affidamento, riguardante solo interessi e sanzioni.
Il motivo è fondato e merita accoglimento.
L’art. 12, comma 1, l. n. 289 del 2002 recita: ‘Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali e affidati ai concessionari del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE riscossione fino al 31 dicembre 2000, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere gli interessi di mora e con il pagamento: ‘.
Successivamente è intervenuto l’art. 1, comma 2 -ter, lett. c), d.l. n. 143 del 2003, conv dalla l. n. 212 del 2003, che recita: ‘Nell’articolo 12 , dopo il comma 2 -bis, è inserito il seguente: ‘2 -ter. Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali e affidati ai concessionari del RAGIONE_SOCIALE riscossione dal 1° gennaio 2001 al 30 giugno 2001, i debitori possono estinguere il debito sottoscrivendo, entro il 16 ottobre 2003, l’atto di cui al comma 2 e versando contestualmente almeno l’80 per cento delle somme di cui al comma 1, sulla base di apposita comunicazione che i concessionari inviano ai debitori entro il 16 settembre 2003. Resta fermo quanto previsto dal comma 2, secondo e terzo periodo”.
Nel caso di specie, l’scrizione a ruolo dei carichi oggetto di definizione da parte RAGIONE_SOCIALE contribuente è avvenuta il 10 dicembre 2001: di conseguenza detti carichi non erano definibili per difetto del requisito temporale.
Né coglie nel segno il riferimento RAGIONE_SOCIALE CTR al ‘principio RAGIONE_SOCIALE tutela del legittimo affidamento’: non vi sono atti RAGIONE_SOCIALE P.A. che abbia ingenerato alcun affidamento RAGIONE_SOCIALE contribuente; detto principio, poi, a termini dell’insuperabile tenore letterale dell’art. 10, comma 2, st. contr., opera solo in riferimento ad interessi e sanzioni, giammai in riferimento all’imposta di per se stessa considerata, in effetti meramente dovuta.
Ne consegue che la sentenza impugnata va cassata.
Peraltro, non essendo necessari ulteriori elementi di fatto, questa RAGIONE_SOCIALE è abilitata a decidere la causa nel merito, rigettando il ricorso introduttivo del giudizio. Conseguentemente, le spese dei gradi di merito devono essere compensate. Quanto al presente grado, la contribuente deve essere condannata a rifondere all’RAGIONE_SOCIALE le spese, liquidate, secondo tariffa, in dispositivo.
P.Q.M.
Cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, rigetta l’originario ricorso.
Compensa tra le parti le spese dei gradi di merito.
Condanna RAGIONE_SOCIALE DI RAGIONE_SOCIALE NOME a rifondere all’Agenza delle entrate le spese le presente grado, liquidate in euro 2.400, oltre spese prenotate a debito.
Così deciso a Roma, lì 28 febbraio 2024.