Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6085 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6085 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/03/2026
Oggetto: Avviso di accertamento -Imposta sulle scommesse – Altro avviso di accertamento – IRPEF ed IRAP – Art. 67, comma 1, l. 220/2010 – Definizione agevolata del primo avviso ex art. 1, comma 197, l. 197/2022 – Effetti sul secondo – Esclusione *Principio di diritto
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10341/2025 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ope legis dall’Avvocatura generale dello Stato;
-ricorrente – contro
COGNOME NOME;
e
RAGIONE_SOCIALE;
-intimata – avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, Sezione Staccata di Catania, n. 8587/17/2024, depositata in data 14 novembre 2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 marzo 2026 del Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
-intimato –
RAGIONE_SOCIALE (d’ora in avanti, per brevità ADM) emetteva l’avviso n. 68893 nei confronti del contribuente, quale coobbligato solidale pro quota dell’imposta unica sulle scommesse, accertata nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE per Euro 17.580,01, per l’anno 2014 , sulla base di un maggior imponibile di Euro 147.160,12.
Sulla base dell’art. 1, comma 67, l. 220/2010, l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE emetteva l’avviso n. NUMERO_DOCUMENTO, con cui accertava maggiori IRPEF (per Euro 2.578,00) ed IRAP (per Euro 426,00),
Il contribuente impugnava con distinti ricorsi i due avvisi; la Commissione tributaria provinciale (poi Corte di giustizia tributaria di primo grado) di Ragusa, riunite le impugnazioni, le rigettava.
Interposto gravame dal contribuente, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, Sezione Staccata di Catania, preso atto dell’adesione della società alla definizione agevolata (ex art. 1, comma 197, l. 197/2022) della controversia relativa all’avviso emesso dalla ADM, dichiarava estinto l’intero giudizio, ritenuto il venir meno dell’avviso di accertamento emesso dall’ADE per IRPEF ed IRAP.
Avverso la decisione della CTR ha proposto ricorso per cassazione l ‘Ufficio , affidandosi ad un motivo. Il contribuente è rimasto intimato.
È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il 4 marzo 2026.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo , formulato ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c., l ‘RAGIONE_SOCIALE deduce «la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto -erroneità della sentenza per violazione del combinato disposto degli artt. 39 d.P.R. n. 600/1973 e 1, comma 67, legge n. 220/2010 e dell’art. 1, comma 195, legge n. 197/2022» per avere la CGT-2 erroneamente ritenuto caducato l’avviso emesso dall’ADE per effetto della definizione agevolata dell’avviso emesso dall’ADM. Sottolinea, di contro, la natura
autonoma dei due avvisi, pur originando entrambi dalla verifica compiuta dalla ADM e, per l’effetto, l’impermeabilità del primo rispetto alle vicende relative al secondo. In tal senso milita la lettera dell’art. 1, comma 195, l. 197/2002, che richiede la presentazione di una distinta domanda di definizione agevolata per ciascuna controversia autonoma, ossia relativa a ciascun atto impugnato.
1.1. Il motivo è fondato.
1.2. L’art. 1, comma 195, l. 197/2022, prevede che ‘ per ciascuna controversia autonoma è presentata una distinta domanda di definizione agevolata … Per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato ‘ .
La lettera della norma è chiara nel richiedere la presentazione di distinte domande per ciascuna controversia autonoma, relativa a ciascun atto impugnato.
Di conseguenza, in caso di distinti avvisi di accertamento emessi per la medesima imposta o per distinte pretese (anche se scaturenti dal medesimo controllo e/o verifica fiscale), la definizione agevolata va chiesta in relazione a ciascun atto e nessun effetto estensivo nei confronti di altri atti può avere la definizione chiesta in relazione ad uno specifico atto.
1.3. Nella specie la CGT-2 non ha fatto corretta applicazione dei principi sopra enunciati, avendo affermato il venir meno dell’avviso emesso dall’ADE per effetto della definizione agevolata dell’avviso emesso dall’ADM, ritenuto ‘atto presupposto’ del primo.
1.4. La sentenza gravata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, Sezione Staccata di Catania, in diversa composizione, perché provveda al nuovo esame ed alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese di legittimità.
Il giudice del rinvio si atterrà al seguente principio di diritto: «la definizione agevolata della controversia relativa ad un avviso di accertamento emesso dall’RAGIONE_SOCIALE per l’imposta unica sulle scommesse, ai sensi dell’art. 1, comma 195, l. 197/2022, non spiega alcun effetto sull’autonomo avviso di
accertamento, emesso dall’RAGIONE_SOCIALE ai sensi dell’art. 1, comma 67, l. 220/2010, ai fini RAGIONE_SOCIALE imposte sui redditi».
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza gravata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, Sezione Staccata di Catania, in diversa composizione, perché provveda al nuovo esame ed alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4 marzo 2026.
Il Presidente
NOME COGNOME