Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 187 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 187 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 04/01/2024
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso n. 23941/2015 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE di NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE, nella persona del legale rappresentante pro tempore , NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME, COGNOME, rappresentati e difesi dall’Avv. NOME COGNOME con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. NOME COGNOME, in Roma, INDIRIZZO giusta procure in calce al ricorso per cassazione
– ricorrenti –
contro
Agenzia delle Entrate, nella persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i
cui uffici è elettivamente domiciliata, in Roma, INDIRIZZO
– controricorrente –
e nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE nella persona del legale rappresentante pro tempore ;
-intimata – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della LOMBARDIA, n. 800/2015, depositata in data 5 marzo 2015, non notificata;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 ottobre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO CHE
L’Agenzia delle Entrate, sulla base dei rilevi riportati nel PVC del 18 giugno 2010, aveva emesso avvisi di accertamento, per gli anni di imposta 2007 – 2008 e 2009, nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE ai fini Iva ed IRAP e di NOME (legale rappresentante e socio accomandatario), NOME Davide (socio accomandante), NOME COGNOME (socio accomandante) e COGNOME NOME (socio accomandante), ai fini Irpef e addizionali, per un maggior reddito accertato alla società e aveva provveduto alle iscrizioni a ruolo a titolo provvisorio.
La Commissione tributaria provinciale di Milano, riuniti i ricorsi separatamente proposti, con sentenze n. 2594/40/14, 2595/40/14 e 2596/40/14, li rigettava.
La Commissione tributaria regionale, adita dalla società e dai soci, riuniti gli appelli, in parziale riforma della sentenza impugnata, annullava le riprese pari a euro 53.150,00 ed euro 169.050,00 anno d’imposta 2007; le riprese pari a euro 411.337,00 ed a euro
112.500,00 anno d’imposta 2008; le riprese pari a euro 60.930,00, ad euro 117.300,00 e ad euro 757.033,00 anno d’imposta 2009, ai fini delle imposte dirette.
In particolare, i giudici di appello hanno affermato che:
-) con riferimento ai rilievi relativi al recupero degli importi relativi agli anni 2007, 2008 e 2009 si concordava con quanto appurato e deciso in sede penale ai fini delle imposte dirette. In sede penale erano state depositate tutte le fatture oggetto di contestazione e la stessa Guardia di Finanza aveva dato atto di non avere potuto fare ulteriori indagini sui conti correnti delle emittenti e di non avere fatto alcuna verifica in merito alla oggettiva esistenza delle prestazioni descritte in fatture;
-) dovevano essere confermati i rilievi relativi ai costi di euro 4.039,00 e di euro 81.548, 00 non deducibili per l’anno 2007 e ai costi di euro 3.120,72 e di euro 4.039,00, per l’anno 2008, in quanto si era in presenza di operazioni che la società non aveva provato ai fini della detraibilità dei costi;
-) con riferimento al rilievo dell’anno di imposta 2007, relativo alle fatture da ricevere per euro 192.682,00 (fatture da ricevere contabilizzate per euro 250.000,00 e documentate per euro 57.317,62) la ripresa andava confermata perché il conto fatture da ricevere esponeva il debito nei confronti dei fornitori e come contropartita il costo di competenza dell’esercizio, mentre gli importi dovevano essere contabilizzati analiticamente con riferimento ai beni e/o prestazioni ricevute distinte per fornitori/prestatori di servizio;
-) con riferimento al rilievo anno d’imposta 2008 , lavorazione terzi euro 400.000,00, ricavi di competenza anno 2009 euro 700.000,00, non erano stati prodotti i documenti e gli elementi di calcolo che avevano determinato costi di competenza per l’anno 2008 di euro
400.000,00 ed i ricavi di competenza per l’anno 2009 di euro 700.000,00;
-) le riprese ai fini Iva dovevano essere tutte confermate per carenza di approntamento dell’ordinaria diligenza della parte ricorrente da effettuarsi nei confronti del fornitore;
-) quanto deciso nei confronti della società partecipata doveva essere statuito anche nei confronti dei soci partecipanti ex art. 5 del d.P.R. n. 917 del 1986.
La società RAGIONE_SOCIALE di NOME RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME e COGNOME hanno proposto ricorso per cassazione con atto affidato a sei motivi.
L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.
La società RAGIONE_SOCIALE non ha svolto difese.
La Procura Generale ha depositato requisitoria scritta con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO CHE
Il primo mezzo deduce la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per omessa pronuncia su un motivo di appello ritualmente dedotto con il quale era stata denunciata violazione dell’art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000, in relazione alle dedotte nullità degli avvisi di accertamento per mancata notifica del P.V.C. ai singoli soci e per mancata allegazione dello stesso agli avvisi di accertamento di maggior reddito di partecipazione, ai sensi dell ‘art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ..
Il secondo mezzo deduce la violazione o falsa applicazione dell’art. 109, comma 2, del d.P.R. 917/86 ritualmente dedotta in appello, sui costi non di competenza relativi agli anni d’imposta 2007 e 2008, ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ..
Il terzo mezzo deduce la violazione dell’art. 111 Cost. e dell’art. 101 cod. proc. civ., sui costi non documentati per euro 192.682.00
riguardanti l’ anno di imposta 2007, ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ..
Il quarto mezzo deduce la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. sul rilievo relativo all’anno d’imposta 2008 ( lavorazione terzi per euro 400.000,00 e ricavi di competenza anno 2009 per euro 700.000,00), per omesso esame della documentazione allegata sub doc. 13 e doc. 14, ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.; la violazione degli artt. 115 e/o 116 cod. proc. civ., per omessa valutazione di documenti allegati sub doc. 13 e doc. 14, decisivi ai fini della decisione, ex art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ.; per omessa valutazione di documenti decisivi, allegati sub doc. 13 e doc. 14, ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ..
Il quinto mezzo deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 19, comma 1 e 21, comma 7, del d.P.R. n. 633/72, dell’art. 8 della legge n. 212/2012 e dell’art. 17 del decreto legislativo n. 241/1997, sulle riprese ai fini Iva, ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.. 6. Il sesto mezzo deduce la violazione o falsa applicazione dell’art. 5 del d.P.R. n. 917 del 1986, ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., in quanto la sentenza impugnata aveva omesso ogni pronuncia sulle domande ed eccezioni svolti dai ricorrenti in tutti e tre i ricorsi in appello n. 4205/14, n. 4215/14 e n. 4299/14 (alle pagine 13 e segg.) relative al fatto che l’art. 5 del d.P.R. n. 917 del 1986 non aveva come presupposto d’imposta l’accertamento da parte dell’Ufficio di un maggior reddito a carico di una società di persone oggetto di contestazione.
In via preliminare va dato atto che la parte ricorrente ha depositato istanza con la quale ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere e l’estinzione del procedimento, con compensazione delle spese processuali, rappresentando di avere presentato richiesta di definizione agevolata ex art. 6 del decreto legge n. 193 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 225 del 2016; che detta
richiesta era stata accolta dalla società Equitalia come da piani di rateazione allegati e che, nelle more del procedimento, era avvenuto il pagamento integrale delle rate previste, come si evinceva dalla documentazione allegata.
7.1 Osserva il Collegio che dalle allegate ricevute di pagamento non risulta interamente corrisposto il debito da pagare, così come è stato determinato nelle allegate dichiarazioni di adesione, con la conseguenza che è necessario acquisire informazioni sull’avvenuto perfezionamento della definizione agevolata della società RAGIONE_SOCIALE di NOME RAGIONE_SOCIALE e dei soci NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME, COGNOME.
P.Q.M.
La Corte rinvia a nuovo ruolo per l’acquisizione di informazioni sull’avvenuto perfezionamento della definizione agevolata della società RAGIONE_SOCIALE di NOME RAGIONE_SOCIALE e dei soci NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME, COGNOME NOME.
Così deciso in Roma, in data 18 ottobre 2023.