Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 30300 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 30300 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME DI COGNOME NOME
Data pubblicazione: 31/10/2023
Oggetto:Tributi
Irap e Iva 2013
ORDINANZA
Sul ricorso iscritto al numero 16395 del ruolo generale dell’anno 2021, proposto
Da
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende, pec ;
-ricorrente-
RAGIONE_SOCIALE di Anzio, in persona del sindaco pro tempore , rappresentato e difeso in forza di procura speciale apposta su foglio separato in calce al controricorso dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, pec ;
-controricorrente-
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 4030/08/2020, depositata in data 15 dicembre 2020, non notificata.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16 ottobre 2023 dal Relatore Cons. AVV_NOTAIO NOME COGNOME NOME COGNOME di Nocera.
RILEVATO CHE
-l’RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , propone ricorso, affidato a un motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale del Lazio aveva accolto l’appello proposto dal RAGIONE_SOCIALE Anzio, in persona del sindaco pro tempore , avverso la sentenza n. 2435/26/2019 con la quale la Commissione tributaria provinciale di Roma aveva rigettato il ricorso proposto dal suddetto ente avverso:
1) un avviso di accertamento con cui, per il 2013, previo p.v.c. della G.d.F., aveva recuperato l’Iva -oltre interessi e sanzionisui corrispettivi versati da RAGIONE_SOCIALE, quale gestore del servizio idrico integrato, a titolo di rimborso RAGIONE_SOCIALE rate di ammortamento dei mutui accesi dal RAGIONE_SOCIALE per il finanziamento relativo agli impianti affidati in gestione; 2) avviso di accertamento concernente l’omessa contabilizzazione ai fini Irap dei suddetti corrispettivi, oltre interessi e sanzioni.
-in punto di diritto, la CTR ha ritenuto che l’onere di pagare da parte del concessionario del servizio idrico le rate in scadenza dei mutui stipulati dal RAGIONE_SOCIALE per l’acquisto degli impianti affidati in gestione costituiva un’obbligazione ex lege (ex art. 153 del d.lgs. n. 152 del 2006) esulante dal corrispettivo della concessione -rappresentato dal canone -ed integrante un semplice rimborso al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE rate di mutuo da parte del concessionario (RAGIONE_SOCIALE) – quale accollante nelle forme del l’accollo interno -senza necessità di comunicazione al mutuante; pertanto, i versamenti dovevano essere considerati come ‘mere cessioni di denaro’ come tali escluse dall’applicazione dell’Iva ai sensi dell’art. 2 del DPR n. 633/72;
il RAGIONE_SOCIALE di Anzio resiste con controricorso illustrato con memoria;
in data 9 ottobre 2023 il RAGIONE_SOCIALE ha depositato istanza di sospensione del giudizio ex art. 197/22 ovvero di definizione dello stesso ove ne ricorrano i presupposti di legge;
CONSIDERATO CHE
Con l’unico motivo, l’RAGIONE_SOCIALE denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 4 e 13 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, nonché dell’art. 153 del d. Igs.3 aprile 2006 n. 152′ in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., perché la CTR erroneamente ha escluso che il pagamento RAGIONE_SOCIALE rate di ammortamento del finanziamento erogato dalla Cassa Depositi e Prestiti al RAGIONE_SOCIALE di Fondi (LT) per la concessione in uso della rete idrica alla “RAGIONE_SOCIALE” costituiscono corrispettivo assoggettabile ad IVA. Rileva l’Ufficio che il rapporto tra il gestore e l’ente locale trova una sua specifica disciplina nella Convenzione del 2002, dalla quale emerge che il diritto d’uso degli impianti idrici su cui insistono i pregressi finanziamenti è trasferito in cambio del pagamento di un corrispettivo, commisurato al mutuo
residuo, con pagamenti regolamentati secondo un piano di rimborso pluriennale e scadenze coincidenti con quelle dei ratei dei mutui.
2.In data 9 ottobre 2023, il RAGIONE_SOCIALE ha depositato, in relazione agli atti impositivi impugnati, domande di definizione agevolata e relative ricevute di comunicazione di avvenuto ricevimento da parte dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Entrate, nonché quietanz e di versamento in data 29.9.2023 rispettivamente dell’importo di €.4.287,00 (IVA) e dell’importo di €. 742,00 (imposte dirette), quali rate dovute.
3.Ai sensi dell’art. 1, commi 197 e 198, della predetta Legge, come modificato dall’art. 20, comma 1, lett. c), D.L. 30 marzo 2023, n. 34, il contribuente che intende aderire alla definizione agevolata RAGIONE_SOCIALE controversie pendenti ha l’onere di depositare, entro il 10 ottobre 2023, ‘ presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata ‘ e, in tal caso, ‘ il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione . Le spese del processo restano a carico della part e che le ha anticipate’.
4.Ai sensi dei commi 200 e 201 dell’art.1 cit. «L’eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il 31 luglio 2024 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione del medesimo dinanzi all’organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest’ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine» (comma 200); ‘Per i processi dichiarati estinti ai sensi del comma 198, l’eventuale diniego della
definizione è impugnabile dinanzi all’organo giurisdizionale che ha dichiarato l’estinzione. Il diniego della definizione e’ motivo di revocazione del provvedimento di estinzione pronunciato ai sensi del comma 198 e la revocazione è chiesta congiuntamente all’impugnazione del diniego. Il termine per impugnare il diniego della definizione e per chiedere la revocazione è di sessanta giorni dalla notificazione di cui al comma 200′ (comma 201).
5.Pertanto, va dichiarata l’estinzione del giudizio.
6.Le spese del giudizio estinto restano a carico di chi le ha anticipate.
PQM
La Corte dichiara estinto il giudizio. Le spese di lite restano a carico della parte che le ha anticipate.
Cosi deciso in Roma il 16 ottobre 2023
Il Presidente NOME COGNOME