Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 490 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 490 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1558/2015 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in 00145 Roma, INDIRIZZO C/D rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale dello Stato.
– ricorrente –
contro
NOME COGNOME
-intimato –
Avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. LOMBARDIA n. 2746/07/2014, depositata in data 23 maggio 2014.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 ottobre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
In data 4 aprile 2012 il contribuente riceveva notifica dall’Agenzia delle Entrate direzione provinciale Pavia -dell’invito n. 100110/2012 relativo agli anni d’imposta 2007 e 2008, a mezzo del quale l’Ufficio chiedeva al contribuente di comparire per produrre, in contraddittorio, elementi e giustificazioni circa il
Avv. Acc. IRPEF 2007
possesso di beni indice di capacità contributiva. Seguivano gli inviti nn. T9VI1G400475 per l’anno di imposta 2007 e T9VI1G400477 per l’anno di imposta 2008. All’esito dell’istruttoria, l’Ufficio emetteva l’avviso di accertamento n. T9V01G400730, ex art. 38, comma 4 e 5, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, a mezzo del quale riscontrava l’esistenza di beni indice di capacità contributiva quali un’autovettura, un fabbricato di proprietà, disponibilità finanziarie per il sostenimento di tre distinte polizze assicurative; in virtù di tali riscontri, l’Ufficio rideterminava il reddito del contribuente in relazione all’anno di imposta 2007.
Avverso l’avviso di accertamento il contribuente proponeva ricorso dinanzi la C.t.p. di Pavia e resisteva l’Ufficio con controdeduzioni.
La C.t.p. di Pavia, con sentenza n. 258/01/2013 del 25/06/2013, accoglieva il ricorso del contribuente.
Contro tale sentenza proponeva appello l’ Ufficio dinanzi la C.t.r. della Lombardia e resisteva il contribuente con controdeduzioni.
Tale Commissione, con sentenza n. 2746/07/2014, depositata in data 23 maggio 2014, respingeva il gravame.
Avverso la sentenza della C.t.r. della Lombardia, l’Ufficio ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.
Il contribuente è rimasto intimato, non avendo svolto attività difensiva.
La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 24 ottobre 2023.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697, 2727, 2728 e 2729 cod. civ., 7 della l. 27 luglio 2000, n. 212, 38, comma 4 e 5 del d.P.R. n. 600 del 1973, D.M. 10.09.1992 e D.M. 19.11.1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» l’Agenzia lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r.
ha ritenuto che l’Ufficio dovesse obbligatoriamente far precedere all’accertamento sintetico la verifica della correttezza e congruità dei singoli cespiti di reddito dichiarati o motivare le ragioni dell’utilizzazione del metodo sintetico piuttosto che analitico.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 12 delle Preleggi, 2697, 2727, 2728, 2729 cod. civ., 18 e 38, comma 4, 5, 6, 7, d.P.R. n. 600 del 1973, D.M. 10.09.1992, e D.M. 19.11.1992, 10 e 66, comma 5, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» l’Agenzia lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ritenuto applicabile la deduzione di cui all’art. 66, comma 5, TUIR, senza considerare che essa rileva esclusivamente nei confronti delle imprese di autotrasporto c.d. minori ovvero di quelle ammesse al regime di compatibilità semplificata e che non hanno optato per il regime ordinario.
1.3. Con il terzo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112, 132, comma secondo, n. 4, e 156 cod. proc. civ., 118 disp. att. cod. proc. civ., 36, comma secondo, n. 4 e 61 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.» l’Agenzia lamenta l’ error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha reso una motivazione apparente con argomentazioni contraddittorie e inconferenti laddove da una parte, esse sembrano confutare le argomentazioni addotte dall’Ufficio a sostegno dell’inapplicabilità della deduzione e, quindi, postulano l’avvenuta formulazione di uno specifico motivo di impugnazione sul punto; dall’altro, invece, escludono, expressis verbis , l ‘ avvenuta impugnazione in parte qua della sentenza di primo grado.
1.4. Con il quarto motivo di ricorso, così rubricato: «Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5,
cod. proc. civ. (come modificato dell’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83)» l’Agenzia lamenta il difetto di motivazione nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r., esaminato il contenuto dell’atto di appello dell’ufficio, non avrebbe mai potuto riconoscere la legittimità della fruizione, da parte nominata in epigrafe, della deduzione prevista dall’art. 66, comma quinto, d.P.R. n. 600 del 1973.
Va premesso che in data 13 ottobre 2023, il contribuente intimato NOME COGNOME con domanda presentata in data 30 maggio 2019, ha aderito alla definizione agevolata prevista dall’art. 6, comma 2-ter del d.l. n. 119/2018 convertito dalla legge n. 136/2018 ed ha allegato la copia della domanda medesima nonché copia della quietanza di versamento della prima rata. Contestualmente faceva presente che altro procedimento (R.G.N. 14670/2015) instaurato dal medesimo contribuente con ricorso depositato il 17/06/2015 e fatto oggetto di contestuale definizione agevolata, è stato dichiarato estinto con decreto presidenziale 11597/22 pubblicato in data 11 aprile 2022.
2.1. Orbene, vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell’art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 e rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 13 dell’art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato, ai sensi di tale comma 13 dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ .
In conclusione, va dichiarata l’estinzione del giudizio per intervenuta definizione agevolata con spese a carico di chi le ha anticipate.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio. Così decisa in Roma il 24 ottobre 2023.
La Presidente NOME COGNOME