Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 13828 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 13828 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 23/05/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 10101/2016 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO), che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DELLA LIGURIA n. 1045/2015 depositata il 16/10/2015.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/05/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza n. 1045/04/15 del 16/10/2015, la Commissione tributaria regionale della Liguria (di seguito CTR) respingeva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) avverso la sentenza n. 124/01/12 della Commissione tributaria provinciale di Savona (di seguito CTP), che aveva accolto il ricorso della società RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE nei confronti di una cartella di pagamento per IVA relativa all’anno d’imposta 2008.
1.1. Come emerge dalla sentenza impugnata, la cartella di pagamento conseguiva all’omissione dei versamenti di somme dovute a seguito di controllo automatico effettuato ai sensi dell’art. 54 bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (decreto IVA) e al ritardo nel versamento della prima rata dell’importo dovuto a seguito di richiesta di rateizzazione conseguente alla ricezione del cd. avviso bonario.
AE impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo.
COGNOME resisteva con controricorso e depositava memoria ex art. 380 bis .1 cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va pregiudizialmente evidenziato che la società contribuente ha dedotto di avere definito la cartella di pagamento oggetto del presente giudizio, richiedendo, pertanto, la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
1.1. Peraltro, dalla documentazione prodotta non emerge con chiarezza l’esito dell’ intervenuta definizione agevolata e, conseguentemente, vanno richiesti chiarimenti in proposito ad AE.
La causa va, dunque, rinviata a nuovo ruolo onerando la ricorrente di fornire i chiarimenti richiesti nel termine di novanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, onerando la ricorrente di dedurre in merito alla definizione agevolata della presente controversia nel termine di novanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.
Così deciso in Roma, il 15/05/2025.