Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 1695 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 1695 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/01/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 4344/2023 R.G. proposto da:
NOME COGNOME e NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME (CODICE_FISCALE) e rappresentati e difesi dall’avvocato NOME (CODICE_FISCALE),
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO (P_IVAP_IVA, che la rappresenta e difende
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. SICILIA n. 7871/2022 depositata il 23/09/2022, udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio del 06/12/2023 e successivamente, all’esito di riconvocazione, in quella del 10/1/2024,
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
1.I ricorrenti hanno impugnato avviso di liquidazione e rettifica di imposte ipotecarie e catastali, con ricorso che è stato rigettato in primo e secondo grado.
Avverso la sentenza di appello i contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione, ma successivamente NOME ha presentato dichiarazione di adesione alla definizione agevolata ed ha chiesto sospendersi il giudizio sino al 30 novembre 2025 (data di scadenza dei termini di pagamento RAGIONE_SOCIALE 10 rate programmate per la definizione agevolata).
Nella memoria del 28 settembre 2023 si fa riferimento sia alla rottamazione quater (indicata nel corpo della memoria) sia all’art. 6 del d.l. n. 193 del 2016 (disposizione indicata nella parte finale della memoria).
Nella documentazione prodotta (istanza di definizione, in cui è contenuto anche impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi oggetto dell’istanza, e riscontro dell’RAGIONE_SOCIALE, che non è parte in questo giudizio) sono richiamati i commi 231-252 della l. n. 197 del 2022 (rottamazione quater) e si fa riferimento agli avvisi/cartelle n. 20620200095066463001 e 20620200095066261000. Non vi è prova in atti dell’intervenuto pagamento RAGIONE_SOCIALE rate già scadute.
La sentenza impugnata ed il ricorso in esame hanno ad oggetto l’avviso n. 201221T001965000, con cui l’RAGIONE_SOCIALE ha rettificato il valore dell’immobile oggetto della
compravendita del 26 novembre 2012 e preteso le maggiori imposte di registro ed ipo-catastale, per cui non è evidente il collegamento dell’istanza di definizione agevolata con il presente giudizio.
Alla luce di tali premesse è necessario chiedere alle parti chiarimenti sulla istanza di definizione agevolata presentata (in particolare sulla tipologia e sull’oggetto e conseguentemente sul collegamento dell’istanza con il giudizio in esame e con l’atto impugnato nel presente giudizio), oltre che sugli eventuali pagamenti intervenuti e sugli effetti dell’istanza di definizione agevolata nei confronti dell’altro ricorrente COGNOME NOME, assegnando a tal fine termine di 90 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.
P.Q.M.
La Corte rinvia a nuovo ruolo, assegnando alle parti termine di 90 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per fornire i chiarimenti richiesti.
Così deciso in Roma, il 6/12/2023 -10/1/2024.