Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 28310 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 28310 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 04/11/2024
Def. Agev- cartella conferitario aziendaatto impositivo
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28949/2017 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma alla INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, in forza di procura in calce al controricorso, p.e.c. EMAIL;
-controricorrente – nonché
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RISCOSSIONE
-intimata -avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Campania n. 4790/2017 depositata in data 26/05/2017;
nonché
sul ricorso proposto da
RAGIONE_SOCIALE, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, in forza di procura in calce al ricorso, p.e.c. EMAIL;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del direttore p.t.
nonché
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RISCOSSIONE
-intimata – contro il provvedimento di diniego di definizione agevolata notificato in data 8/05/2020;
udita la relazione della causa nell ‘ adunanza camerale del 10/09/2024 tenuta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
La CTR della Campania, in accoglimento dell’appello della RAGIONE_SOCIALE, annullava la cartella di pagamento notificatale, quale conferitaria di ramo dell’azienda RAGIONE_SOCIALE, dall ‘ RAGIONE_SOCIALE Riscossione.
Contro tale decisione l’RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso per cassazione, sulla base di due motivi.
La società, in data 21 maggio 2019, presentava domanda di definizione della lite ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 convertito dalla l. n. 136 del 2018 e versava la prima rata dell’importo a tal fine dovuto.
L’ RAGIONE_SOCIALE opponeva il diniego alla predetta domanda con la motivazione che la cartella di pagamento era stata
-intimata –
emessa a seguito di iscrizione a ruolo di somme risultate dovute in base a controllo ex art. 36bis d.P.R. n. 600 del 1973.
La società proponeva successivo ricorso contro il diniego di definizione agevolata.
La causa è stata fissata per l’adunanza camerale del 10/09/2024.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo di ricorso l’RAGIONE_SOCIALE, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., deduce violazione degli artt. 112 cod. proc. civ., 18 e 57 d.lgs. n. 546 del 1992, lamentando il vizio di ultrapetizione della sentenza impugnata laddove ha dato rilievo all ‘ eccezione di omessa preventiva escussione del cedente, sollevata solo con memoria di appello.
Con il secondo motivo, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2560 cod. civ. e 14 d.lgs. n. 472 del 1997.
1.1. Con il ricorso contro il diniego di definizione agevolata la società deduce la violazione dell’art. 6 , comma 1, d.l. n. 119 del 2018, conv. dalla l. n. 136 del 2018.
Occorre esaminare prioritariamente il ricorso, tempestivamente proposto, contro il diniego di condono, ricorso che è fondato.
Il diniego risulta infatti motivato in base alla considerazione che la cartella oggetto di lite, emessa nei confronti del cessionario di azienda, responsabile in solido del debitore cedente, sia atto di riscossione e quindi non impugnabile.
Sul punto, per analoga vicenda tra le medesime parti, questa Corte ha già affermato il principio di diritto per cui In caso di conferimento di azienda, la cartella di pagamento emessa nei confronti della società conferitaria, per la sua ritenuta responsabilità sussidiaria ex art. 2560 c.c., ha natura impositiva, costituendo il
primo ed unico atto mediante il quale la pretesa fiscale è esercitata nei suoi confronti, con la conseguente possibilità per il destinatario dell’atto di avvalersi della procedura prevista, in tema di definizione agevolata RAGIONE_SOCIALE controversie tributarie, dall’art. 6, comma 1, del d.l. n. 119 del 2018, conv. con modif. dalla l. n. 136 del 2018 (Cass. 14/09/2022, n. 27094; analogamente, sempre tra le stesse parti, Cass. 8/09/2022, n. 26426).
Ciò è pienamente in linea con il principio posto dalle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui, ai fini della definizione agevolata, l’individuazione dell’atto impositivo deve essere centrata non sulla sussistenza o insussistenza di un margine di discrezionalità da parte dell’Amministrazione nella determinazione della pretesa impositiva, bensì su ciò che si tratti o non di atto con il quale il contribuente è reso edotto della pretesa fatta valere dall’Amministrazione nei suoi confronti (Cass., Sez. U., 25/06/2021, n. 18298). In altri termini l’atto impositivo è quello che «impone» per la prima volta al contribuente una prestazione determinata nell’ an e nel quantum (Cass., Sez. U., cit. in particolare punto 6.1. della motivazione).
Vertendosi in tema di atto definibile, il ricorso contro il diniego di condono va accolto; di conseguenza non essendovi altre contestazioni sul punto, avendo la società prodotto la domanda di definizione agevolata e la prova del pagamento della prima rata, il giudizio deve essere dichiarato estinto.
Le spese di tale giudizio, ai sensi del d.l. 119 del 2018, art. 6, comma 13, restano a carico della parte che le ha anticipate.
Le spese del ricorso avverso il diniego vanno compensate in ragione dei profili sostanziali della vicenda processuale e del sopravvenuto intervento RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite.
La Corte accoglie il ricorso contro il diniego di condono e dichiara estinto il giudizio di cassazione introdotto dall’RAGIONE_SOCIALE, per il verificarsi della fattispecie di cui all’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018; compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Roma, il 10 settembre 2024.