Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 9023 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 9023 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME , rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIO NOME COGNOME e NOME COGNOME;
– ricorrente
–
Contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO;
– controricorrente –
Avverso la sentenza resa dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, sez. staccata di Brescia n. 6301/67/2016, depositata il 28 novembre 2016.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 marzo 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
1.L’odierna ricorrente propone ricorso in cassazione, fondato su un unico motivo, avverso la decisione d’appello in epigrafe che riformava la decisione di primo grado, resa dalla CTP, relativa ad avviso di intimazione inerente IRPEF anno d’imposta 2000. L’agente della riscossione, allora RAGIONE_SOCIALE cui poi è succeduta l’RAGIONE_SOCIALE in epigrafe, resiste con controricorso.
Successivamente con apposita memoria la ricorrente ha dedotto e dimostrato di aver aderito alla definizione agevolata della controversia, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
CONSIDERATO CHE
La ricorrente ha depositato una domanda di definizione agevolata ai sensi dell’art. 3, d.l. n. 119/2018, contenente l’esatto riferimento alla cartella presupposta dall’avviso di intimazione (cfr. numeri indicati nella domanda con quanto risulta sia dal ricorso che dal controricorso), ed altresì estratto aggiornato dei sospesi emesso dall’RAGIONE_SOCIALE che riscontra l’insussistenza di pendenze. Nessuna RAGIONE_SOCIALE parti nei termini previsti ha depositato istanza di trattazione, e sebbene non sia intervenuta espressa declaratoria di rinuncia, deve ritenersi in base al deposito della documentazione inerente alla definizione agevolata della cartella presupposta dall’intimazione di pagamento, il sopravvenuto difetto d’interesse a ricorrere, con conseguente inammissibilità sopravvenuta.
Nulla per le spese relative alla controversia in esame atteso che il difetto d’interesse risulta da fatto sopravvenuto ricollegato alla legislazione condonistica.
Inoltre, dipendendo appunto la definizione non dal ricorso introduttivo ma da motivi sopravvenuti, non sussistono i presupposti processuali per dichiarare l’obbligo di versare, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P. Q. M.
La Corte dichiara l’inammissibilità difetto d’interesse a ricorrere.
del ricorso per sopravvenuto
Così deciso in Roma, il 7 marzo 2024
Il Presidente
(NOME COGNOME)