Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 5585 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 5585 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME , rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale stesa a margine del ricorso, dall’AVV_NOTAIO del Foro di Avellino, che ha indicato recapito PEC, avendo il contribuente dichiarato domicilio presso lo studio del difensore, alla INDIRIZZO in Avellino;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’RAGIONE_SOCIALE, e domiciliata presso i suoi uffici, alla INDIRIZZO in Roma;
-resistente –
e contro
RAGIONE_SOCIALE , quale successore ex lege di RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, giusta procura speciale stesa in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO, che ha indicato recapito Pec, ed elettivamente domiciliata presso l’AVV_NOTAIO, alla INDIRIZZO in Roma;
Oggetto: Irpef 2007 – Avviso di accertamento -Adesione a normativa condonistica – Dl n. 119 del 2018 – Rinunzia al ricorso -Inammissibilità sopravvenuta dell’impugnazione.
avverso
la sentenza n. 3181, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, il 16.3.2013, e pubblicata il 3.4.2015;
ascoltata la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; la Corte osserva:
Fatti di causa
RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE notificava ad NOME l’avviso di accertamento n. 250 TEFM NUMERO_DOCUMENTO, avente ad oggetto maggiore Irpef per l’anno 2007, per l’importo di circa 5.000,00 Euro.
Il contribuente impugnava l’atto impositivo innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Avellino, contestando vizi procedimentali e sostanziali. La CTP riteneva infondate le censure proposte dal contribuente, e rigettava il suo ricorso.
NOME COGNOME spiegava allora appello, avverso la decisione sfavorevole conseguita nel primo grado del giudizio, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, riproponendo le proprie critiche. La CTR riteneva anch’essa infondato il ricorso, e confermava la decisione dei primi giudici.
Avverso la decisione assunta dalla CTR ha proposto ricorso per cassazione il contribuente. L’RAGIONE_SOCIALE non si è costituita tempestivamente nel presente giudizio, ma ha presentato istanza di partecipazione all’eventuale udienza di discussione pubblica del ricorso. Resiste mediante controricorso l’Incaricato per la riscossione RAGIONE_SOCIALE, cui è poi succeduta l’RAGIONE_SOCIALE, che ha pure depositato memoria. Il contribuente ha quindi depositato nota con la quale ha comunicato di aver aderito a normativa condonistica, ed ha pure dichiarato di rinunziare al ricorso.
Ragioni della decisione
Non ricorrono le condizioni per procedere all’esame nel merito dei motivi di ricorsi, che peraltro il contribuente espone discorsivamente in assenza di numerazione.
NOME COGNOME, infatti, ha depositato nota, corredata da documentazione, avendo provveduto a domandare la definizione agevolata della controversia ai sensi dell’art. 6 del Dl. n. 119 del 2018, come conv. in relazione a diverse sue pendenze fiscali. La nota, peraltro, riporta esplicita rinunzia al presente ricorso.
L’istanza è stata ricevuta dall’Amministrazione finanziaria il 29.4.2019, ed è stata registrata con prot. NUMERO_DOCUMENTO. La definizione agevolata consente il pagamento rateale ed il contribuente ha prodotto documentazione relativa al versamento della prima rata, intervenuto nella prevista data del 31.7.2019.
Il contribuente, però, non ha illustrato come risulti provato che il debito tributario oggetto del presente giudizio risulti compreso tra quelli per i quali la definizione agevolata è stata richiesta.
3.1. Nel caso di specie l’atto depositato non sarebbe di per sé idoneo a determinare l’estinzione del processo, non essendo il Collegio in condizione di verificare che ogni ragione di contestazione sia rimasta soddisfatta in conseguenza della ricordata adesione alla definizione agevolata ma, essendo inequivocabilmente indicativo del venir meno dell’interesse al ricorso da parte del contribuente, comporta comunque la sopravvenuta inammissibilità dell’impugnazione (cfr. Cass. sez. U, sent. 18.02.2010, n. 3876).
3.2. Non deve provvedersi, in materia di spese di lite, nei confronti della resistente RAGIONE_SOCIALE, non avendo svolto difese nel giudizio di legittimità. Le spese processuali nei rapporti tra il ricorrente e l’RAGIONE_SOCIALE, appare equo che siano dichiarate compensate tra le parti.
3.3. Il ricorrente non deve essere onerato del pagamento del c.d. ‘doppio contributo’, in applicazione del principio che questa Corte ha già avuto occasione di chiarire e ribadire, spiegando che ‘l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, va individuata nella finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, sicché tale meccanismo sanzionatorio si applica per l’inammissibilità originaria del gravame (nella specie, ricorso per cassazione) ma non per quella sopravvenuta (nella specie, per sopravvenuto difetto di interesse)’, Cass. sez. VI -II, 2.7.2015, n. 13636 (conf. Cass., sez. III, 10.2.2017, n. 3542; Cass. sez. V, 7.12.2018, n. 31732).
La Corte di Cassazione,
P.Q.M .
dichiara l’inammissibilità sopravvenuta per carenza di interesse alla pronuncia, in relazione al ricorso proposto da da COGNOME NOME , e cessata la materia del contendere.
Dichiara compensate tra le parti le spese di lite del giudizio di legittimità tra il ricorrente e l’RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso in Roma, il 26.1.2024.