Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 15657 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 15657 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 580/2023 R.G., proposto
DA
il Comune RAGIONE_SOCIALE, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO, entrambi con studio in RAGIONE_SOCIALE (presso gli Uffici dell’Avvocatura Comunale) , elettivamente domiciliato presso l’AVV_NOTAIO, con studio in Roma, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento;
RICORRENTE
E
NOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, con studio in RAGIONE_SOCIALE, ove elettivamente domiciliata (indirizzo p.e.c.: EMAIL ), e comunque presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, giusta procura in allegato al controricorso di costituzione nel presente procedimento;
CONTRORICORRENTE
avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale della Campania il 26 maggio 2022, n. 4401/15/2022;
ICI IMU ACCERTAMENTO ABITAZIONE PRINCIPALE DIVERSA RESIDENZA DEI CONIUGI
Rep.
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 9 aprile 2024 dal AVV_NOTAIO;
RILEVATO CHE:
il Comune di RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale della Campania il 26 maggio 2022, n. 4401/15/2022, la quale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di quattro avvisi di accertamento per parziale versamento del l’I MU relativa agli anni 2014, 2015, 2016 e 2017 con riguardo alla proprietà di un immobile sito nel medesimo Comune alla INDIRIZZO, ha accolto l’appello proposto da NOME COGNOME nei confronti del medesimo avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di RAGIONE_SOCIALE il 10 giugno 2021, n. 6127/17/2021, con compensazione RAGIONE_SOCIALE spese giudiziali;
il giudice di appello ha riformato la decisione di prime cure -che aveva rigettato il ricorso originario -nel senso di riconoscere l’esenzione da IMU per l’abitazione principale sulla sola base della dimora abituale della contribuente e del suo nucleo familiare nel predetto immobile, prescindendo dal trasferimento ivi della residenza anagrafica;
NOME COGNOME ha resistito con controricorso;
in corso di causa, a seguito di presentazione di domanda di adesione alla definizione agevolata della controversia ex art. 1, commi 186 – 204, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, da parte della contribuente, con l’attestazione del pagamento integrale RAGIONE_SOCIALE somme dovute a titolo di IMU per gli anni di riferimento, l’ente impositore ha depositato memoria, chiedendo di dichiarare l’estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere con compensazione RAGIONE_SOCIALE spese giudiziali;
CONSIDERATO CHE:
1. il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 13, comma 2, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con riferimento all’art. 12 disp. prel. cod. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che la contribuente potesse beneficiare dell’esenzione da IMU per l’abitazione principale in relazione ad un immobile, ove la stessa non aveva mai trasferito la residenza anagrafica;
2. preliminarmente, si rileva che la contribuente ha presentato domanda di adesione alla definizione agevolata della controversia ai sensi dell’art. 1, comma 195, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, con attestazione del pagamento in unica soluzione RAGIONE_SOCIALE somme previste per il perfezionamento della definizione agevolata; pertanto, l’ente impositore ha chiesto di dichiarare l’estinzione de l presente procedimento;
2.1 come è noto, la definizione agevolata prevista da ll’ art. 1, commi 186 – 205, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, concerne le « controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’RAGIONE_SOCIALE ovvero l’RAGIONE_SOCIALE pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presente legge » (cioè, alla data dell’1 gennaio 2023);
2.2 secondo l’art. 1, commi 194 – 201, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, nel testo novellato dall’art. 20, comma 1, lett. a), b), c), d) ed e), del d.l. 30 marzo 2023, n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56: « 194. La definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 195 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi dei commi da 186 a 191 entro il 30 settembre 2023; nel caso in cui gli importi dovuti superino l’ammontare di mille euro è ammesso il pagamento rateale, con applicazione, in quanto compatibili, RAGIONE_SOCIALE disposizioni dell’articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in un massimo di venti rate di pari importo, di cui le prime tre da versare, rispettivamente, entro il 30 settembre 2023, il 31 ottobre 2023 e il 20 dicembre 2023 e le successive entro il 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 20 dicembre di ciascun anno. A scelta del contribuente, le rate di cui al primo periodo successive alle prime tre possono essere versate in un massimo di cinquantuno rate mensili di pari importo, con scadenza all’ultimo giorno lavorativo di ciascun mese, a decorrere dal mese di gennaio 2024, fatta eccezione per il mese di dicembre di ciascun anno, per il quale il termine di versamento resta fissato al giorno 20 del mese. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dalla data del versamento della prima rata. É esclusa la compensazione prevista dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Nel caso di versamento rateale, la definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 195 e con il pagamento degli importi dovuti con il versamento della prima rata entro il termine previsto del 30 giugno 2023. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda. 195. Entro il 30 settembre 2023 per ciascuna controversia autonoma è presentata una distinta domanda di definizione agevolata esente dall’imposta di bollo ed effettuato
un distinto versamento. Per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato. 196. Dagli importi dovuti ai fini della definizione agevolata si scomputano quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione RAGIONE_SOCIALE somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione stessa. Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli RAGIONE_SOCIALE eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge. 197. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l’onere di depositare, presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata. 198. Nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo, il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate. 199. Per le controversie definibili sono sospesi per undici mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, RAGIONE_SOCIALE pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in cassazione che scadono tra la data di entrata in vigore della presente legge e il 31 ottobre 2023. 200. L’eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il 30 settembre 2024 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta
giorni dalla notificazione del medesimo dinanzi all’organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest’ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine. 201. Per i processi dichiarati estinti ai sensi del comma 198, l’eventuale diniego della d efinizione è impugnabile dinanzi all’organo giurisdizionale che ha dichiarato l’estinzione. Il diniego della definizione è motivo di revocazione del provvedimento di estinzione pronunciato ai sensi del comma 198 e la revocazione è chiesta congiuntamente al l’impugnazione del diniego. Il termine per impugnare il diniego della definizione e per chiedere la revocazione è di sessanta giorni dalla notificazione di cui al comma 200 »;
2.3 peraltro, a norma dell’art. 1, comma 205, della legge 29 dicembre 2022, n. 197: « 205. Ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31 marzo 2023, con le forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti, l’applicazione RAGIONE_SOCIALE disposizioni dei commi da 186 a 204 alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale »;
2.4 va rilevato che: a) il contribuente può presentare la domanda di definizione agevolata entro il termine del 30 settembre 2023; b) che, in caso di dichiarazione di volersi avvalere della definizione agevolata, il processo è sospeso fino al 10 ottobre 20 23; c) che l’eventuale diniego della definizione agevolata da parte dell’ente impositore deve essere notificato al contribuente entro il termine del 30 settembre 2024; d) che il contribuente ha facoltà di impugnare tale diniego entro il
termine di sessanta giorni dalla relativa notificazione; e) che la dichiarazione di estinzione del procedimento è suscettibile di revocazione entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione del diniego della definizione agevolata; f) che, con deliberazione consiliare de l 22 marzo 2023, n. 14, l’ente impositore ha approvato il regolamento per la definizione agevolata RAGIONE_SOCIALE controversie tributarie pendenti alla data dell’1 gennaio 2023; g) che, con nota trasmessa il 24 novembre 2023, prot. n. NUMERO_DOCUMENTO , l’ente impositore ha comunicato alla contribuente l’accogli mento della domanda di definizione agevolata;
2.5 in sintonia con la recente giurisprudenza di questa Sezione (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 22 agosto 2023, n. 25018; Cass., Sez. 5^, 13 settembre 2023, n. 26423; Cass., Sez. 5^, 15 settembre 2023, nn. 26649, 26650 e 26653), va, dunque, dichiarata l ‘e stinzione del procedimento, ai sensi de ll’ art. 1, commi 194 e 198, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (il primo, nel testo novellato dall’art. 20, comma 1, lett. a), del d.l. 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56), i quali stabiliscono che la definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda e con il versamento degli importi dovuti con l’unica rata o, in caso di pagamento rateale, della prima rata entro i termini fissati e che il procedimento è dichiarato estinto con decreto del Presidente della Sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione;
le spese giudiziali restano a carico di chi le ha anticipate, stante la specifica precisione dell’art. 1, comma 197, della legge 29 dicembre 2022, n. 197;
in ragione della definizione agevolata della controversia, non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d.
” doppio contributo unificato “, siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura latu sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 18 gennaio 2022, n. 1420).
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere e pone le spese giudiziali a carico di chi le ha anticipate.
Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 9 aprile 2024.