Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 27020 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 27020 Anno 2024
Presidente: PAOLITTO LIBERATO
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27333/2015 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante NOME COGNOME, difesa e rappresentata dall’AVV_NOTAIO, C.F. CODICE_FISCALE, (pec: EMAIL) ed elettivamente domiciliata presso il di lei Studio in Roma INDIRIZZO
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (P_IVA) che lo rappresenta e difende
-intimato- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di FIRENZE n. 795/13/15 depositata il 29/04/2015.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/07/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Commissione tributaria regionale di Firenze con sentenza indicata in epigrafe , accoglieva l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE nei confronti della RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Lucca n. 156/4/12 di accoglimento del ricorso proposto dal contribuente avverso l’avviso di liquidazione n. NUMERO_DOCUMENTO0NUMERO_DOCUMENTO002 e n. NUMERO_DOCUMENTO con il quale l’Ufficio aveva ingiunto il pagamento RAGIONE_SOCIALE imposte ipotecarie e di registro relativamente alla sentenza n. 228/2010 del tribunale civile di Lucca con la quale era stato disposto il trasferimento, ai sens i dell’art. 2932 cod. civ. , di immobile oggetto di contratto preliminare stipulato in data 19/10/1995.
Avverso la suddetta sentenza la società contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a 5 motivi, cui ha resistito con memoria solo formale e tardiva l’RAGIONE_SOCIALE.
Con successiva memoria, la parte ricorrente ha prodotto quietanza di pagamento ed istanza di cessazione della materia del contendere, con riferimento all’avvenut a definizione agevolata dell’avviso di liquidazione da parte del coobbligato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, rubricato ai sensi dell’art. 360 comma primo, n. 4, cod. proc. civ., la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 20 c. 1 e 2, e 53 c. 2 del D.Lgs. 546/1992,
Con il secondo motivo di ricorso, rubricato ai sensi dell’art. 360 comma primo, n. 4, cod. proc. civ., la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 112 Cost.
Con il terzo motivo di ricorso, rubricato ai sensi dell’art. 360 comma primo, n. 3, cod. proc. civ., parte ricorrente lamenta la violazione dell’ art. 27 co. 1, 2, 3 e 4 DPR 131/1986.
Con il quarto motivo di ricorso, rubricato ai sensi dell’art. 360 comma primo, n. 5, cod. proc. civ., la società ricorrente lamenta l ‘omesso esame di un fatto decisivo della controversia.
Con il quinto motivo di ricorso, rubricato ai sensi dell’art. 360 comma primo, n. 5, cod. proc. civ., la contribuente ricorrente lamenta nuovamente l’omesso esame di un fatto decisivo della controversia, sotto diverso profilo.
In via preliminare deve rilevarsi che la società contribuente ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere dopo essere venuta a conoscenza del fatto che la condebitrice rispetto allo stesso titolo (la Sig. COGNOME NOME) ha definito la lite pendente.
2.1. In particolare, la ricorrente ha depositato documentazione relativa alla definizione agevolata cui ha fatto accesso il condebitore solidale, COGNOME NOME, ai sensi del d.l. 6 luglio 2011 n. 98, art. 39, comma 12, conv. in l. 15 luglio 2011, n. 111 (istanza di definizione agevolata e versamento dell’importo dovuto): ha prodotto missiva della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE entrate che accoglieva, ai sensi dell’art. 16 c. 10 legge 27/12/2002 n. 289, la istanza in autotutela di annullamento della cartella, in ragione del pagamento da parte del coobbligato in solido, a seguito dell’intervenuto giudicato nei suoi confronti della sentenza della CTP di Lucca avente il medesimo oggetto ed ha, altresì, prodotto quietanza di pagamento del 29 novembre 2011 per € 4.648,20 definito dalla sig.ra NOME COGNOME, in quanto appunto coobbligata, relativo all’avviso di liquidazione n. NUMERO_DOCUMENTO.
2.2. In diritto, va richiamato l ‘art. 39, comma 12, d.l. 6 luglio 2011 n. 98, che rinvia alla l. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 16, la quale, al comma 1, n. 3, prevede che la definizione importa il versamento del <>.
2.3. La Corte, peraltro, ha statuito che la solidarietà dell’obbligazione comporta, per il disposto dell’art. 1292 cod. civ., che l’adempimento da parte di uno dei condebitori libera anche gli altri giacché una sola è l’ eadem res debita , cioè la prestazione per cui tutti sono solidalmente obbligati; la definizione agevolata, pertanto, incide sulla prestazione d’imposta dovuta dai condebitori d’imposta oggettivamente e non soggettivamente, così che la riduzione operata nei confronti di un singolo condebitore solidale comporta che l’effetto liberatorio conseguente al pagamento dell’unica prestazione così ridotta, si esplichi radicalmente ed oggettivamente, cancellando il debito nei confronti di tutti i condebitori che vengono a beneficiarne indifferenziatamente (v. Cass., 15 giugno 1995, n. 6740 cui adde Cass., 30 novembre 2021, n. 37393; Cass., 10 settembre 2014, n. 19034; Cass., 9 agosto 2006, n. 18008; Cass., 24 giugno 2003, n. 10031).
2.4. Considerato dunque che il pagamento da parte del coobbligato per mezzo della definizione di cui al comma 1 dell’art. 16 , legge 289/2002 esplica efficacia a favore degli altri (inclusi quelli per i quali la lite non sia più pendente e fatte salve le disposizioni del comma 5), deve ritenersi che la somma ingiunta all’odierno ricorrente non sia più dovuta.
Deve dunque prendersi atto della intervenuta cessazione della materia del contendere , stante l’annullamento in autotutela dell’avviso di liquidazione, e pronunciarsi la estinzione del giudizio.
Le spese del giudizio estinto rimangono a carico RAGIONE_SOCIALE parti che le hanno anticipate (d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 46, comma 3).
Non ricorrono infine i presupposti processuali dell’ulteriore versamento del contributo unificato (ai sensi del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1quater , introdotto dall’art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012, n. 228), trattandosi di misura la cui
natura eccezionale, perché lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175 cui adde Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio.
Spese compensate.
Così deciso in Roma, il 03/07/2024.