Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34368 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34368 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23096/2018 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, ex lege domiciliata in INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE (P_IVAP_IVA che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELL’UMBRIA n. 47/2018 depositata il 22/01/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/11/2025 dal Co: COGNOME NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il sig. NOME COGNOME è cittadino svedese, residente in Italia, ove percepisce pensione erogatagli dal sistema previdenziale scandinavo ed ivi tassata negli anni di imposta 2009, 2010 e 2011.
Con memoria depositata in prossimità dell’adunanza, la parte contribuente ha dichiarato di essersi avvalsa della procedura di definizione agevolata della controversia di cui alla l. n. 197/2022, dichiarando di non aver più interesse al ricorso.
CONSIDERATO
Dev’essere esaminata con priorità l’istanza di sospensione del giudizio depositata dalla parte contribuente.
Vista la documentazione versata in atti, l’ammissione alla procedura di definizione agevolata ed il pagamento puntuale RAGIONE_SOCIALE rate fino ad oggi in scadenza, trova applicazione la norma di interpretazione autentica di cui all’art. 12 bis del d.l. n. 84/2025, convertito con l. n. 108/2025, in vigore dal 2 agosto 2025, per cui ‘Il secondo periodo del comma 236 dell’articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si interpreta nel senso che, ai soli fini dell’estinzione dei giudizi aventi a oggetto i debiti com presi nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui al comma 235 del medesimo articolo 1 della legge n. 197 del 2022 e di cui al comma 1 dell’articolo 3 -bis del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, l’effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata RAGIONE_SOCIALE somme dovute e che l’estinzione è dichiarata dal giudice d’ufficio dietro presentazione, da parte del debitore o del l’RAGIONE_SOCIALE che sia parte nel giudizio ovvero, in sua assenza, da parte dell’ente impositore, della dichiarazione prevista dallo stesso articolo 1, comma 235, della legge n. 197 del 2022 e della comunicazione
prevista dall’articolo 1, comma 241, della medesima legge n. 197 del 2022 o dall’articolo 3 -bis, comma 2, lettera c), del citato decretolegge n. 202 del 2024 e della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata.’
Pertanto, il giudizio dev’essere dichiarato estinto.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio. Spese a carico di chi le ha anticipate.
Così deciso in Roma, il 18/11/2025.
Il Presidente
NOME COGNOME