Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 22275 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 22275 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 01/08/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
Sul ricorso n. 17006-2017, proposto da:
NOME COGNOME NOME RAGIONE_SOCIALE. , p.i. P_IVA, in persona del legale rappresentante p.t., COGNOME NOME , c.f. CODICE_FISCALE, COGNOME NOME , c.f. CODICE_FISCALE, elettivamente domiciliati in Roma, INDIRIZZO presso l o studio legale dell’avv. NOME COGNOME dal quale sono rappresentati e difesi –
Ricorrenti
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE , cf NUMERO_DOCUMENTO, in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende –
Controricorrente
Avverso la sentenza n. 9283/15/2016 della Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata il 27.12.2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 marzo 2025 dal Consigliere dott. NOME COGNOME
Accertamento – Studi di settore
Rilevato che
Dalla sentenza e dal ricorso emerge che relativamente all’anno d’imposta 20 07 l’Agenzia delle entrate notificò a lla società, esercente commercio nel settore dell’abbigliamento , ed ai soci, altrettanti avvisi d’accertamento, con cui rideterminò l’imponibile sociale ai fini Irap ed Iva e il maggior reddito da partecipazione dei soci ai fini Irpef.
L’accertamento era scaturito dalla rilevazione della incongruenza , nell’anno accertato , tra i ricavi dichiarati ed i risultati derivanti dallo studio di settore applicato dal l’ufficio all’attività esercitata. Furono pertanto contestati maggiori ricavi e in conseguenza l ‘Agenzia delle entrate pretese il versamento di maggiori imposte.
I contribuenti, che contestavano il fondamento degli atti impositivi, adirono la Commissione tributaria provinciale di Roma, che, previa riunione dei ricorsi, con sentenza n. 20856/12/2015 li rigettò.
La società e i soci appellarono la decisione dinanzi alla Commissione tributaria regionale del Lazio, che con sentenza n. 9283/15/2016 confermò le ragioni dell’accertamento, fondato sugli studi di settore, ma ridusse l’imponibile del 40%, e conseguentemente le pretese erariali.
La società e i soci hanno proposto ricorso per la cassazione della sentenza, affidato a tre motivi, cui ha resistito con controricorso l ‘Agenzia delle entrate.
All’esito dell’adunanza camerale del 12 marzo 2025 la causa è stata riservata in decisione. La contribuente ha depositato anche memoria illustrativa.
Considerato che
Con il primo motivo i ricorrenti hanno lamentato il difetto di motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., nonché la violazione e falsa applicazione degli artt. 39 e 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 , e dell’art. 62 sexies del d.l. n. 331 del 1993 .
Con il secondo motivo il difetto di motivazione circa un punto decisivo della controversia, ex art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., nonché la violazione dell’art. 62 sexies, d.l. n. 331 del 1993, in ordine alla interpretazione del concetto della grave incongruenza (ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Con il terzo motivo la violazione dell’art. 41 Cost. per «violazione del diritto di libertà di iniziativa economica».
In prossimità dell’adunanza camerale fissata per la trattazione della causa i contribuenti hanno depositato istanza di estinzione del giudizio per adesione alla definizione con modalità agevolate delle controversie tributarie pendenti, ai sensi della l. 197 del 2022, art. 1, commi 231 e segg. (cd Rottamazione-quater).
Essendo necessarie verifiche sulla esecuzione dei pagamenti, la causa va rinviata a nuovo ruolo.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, il giorno 12 marzo 2025