Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 24909 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 24909 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 09/09/2025
CARTELLA DI PAGAMENTO – IRPEF-RITENUTE ALLA FONTE 2014.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4317/2023 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro-tempore, rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME in virtù di procura speciale allegata al ricorso, -ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Catania, INDIRIZZO
-intimata –
e nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro-tempore, domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege,
–
contro
ricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia -sezione staccata di Catania n. 6452/2022, depositata il 14 luglio 2022;
udita la relazione della causa svolta nell’adunanza in camera di consiglio del 20 maggio 2025 dal consigliere relatore dott. NOME COGNOME
– Rilevato che:
L ‘Agenzia delle Entrate Riscossione notificava, in data 20 dicembre 2017, alla RAGIONE_SOCIALE, la cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA con la quale veniva richiesto il pagamento della somma di € 44. 522,39 per l’omesso versamento di ritenute alla fonte e relative addizionali, liquidate ex art. 36bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
Avverso tale cartella di pagamento la RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Catania la quale, con sentenza n. 12103/2018, depositata il 26 novembre 2018, lo accoglieva parzialmente, dichiarando dovuti i tributi ed escluse le sanzioni ai sensi dell’art. 8 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
Interposto gravame dall’Agenzia delle Entrate -Riscossione, la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia -sezione staccata di Catania, con sentenza n. 6452/2022, pronunciata il 6 aprile 2022 e depositata in segreteria il 14 luglio 2022, dichiarava la cessazione della materia del contendere, per avere il contribuente definito in via agevolata la posizione di cui alla cartella di pagamento impugnata, ai sensi dell’art. 3 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. dalla l. 17 dicembre 2018, n. 136.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate Riscossione, sulla base di un unico motivo (ricorso notificato il 14 febbraio 2023).
Ha depositato controricorso l’Agenzia delle Entrate, adesivo al ricorso dell’agente della riscossione, mentre la RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata.
Con decreto presidenziale del 18 febbraio 2025 è stata fissata la discussione del ricorso dinanzi a questa sezione per l’adunanza in camera di consiglio del 20 maggio 2025, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380bis .1 cod. proc. civ.
– Considerato che:
Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate Riscossione eccepisce violazione e falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c., nonché violazione dell’art. 3 d.l. n. 119/2018 conv. dalla l. n. 136/2018 ed omesso esame di un fatto decisivo ai fini del giudizio, in relazione all’art. 360, comma 1, num. 5), c.p.c.
Deduce, in particolare, l’agente per la riscossione che la C.T.R. aveva omesso di considerare che, come risultava dal dettaglio dei versamenti, la società contribuente aveva versato tardivamente e in misura insufficiente le rate della c.d. rottamazioneter , e che quindi non avrebbe potuto essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
2. Il motivo è fondato.
La C.T.R. ha dichiarato la cessazione della materia del contendere per intervenuta definizione ex art. 3 d.l. n. 119/2018, conv. dalla l. n. 136/2018, nonostante che dalla documentazione esibita e dal prospetto dei pagamenti risultasse che i pagamenti previsti erano stati parziali e tardivi, a cominciare dalle prime due rate.
Ai sensi dell’art. 3, comma 6, d. l. n. 119/2019, l’estinzione del giudizio è subordinata all’effettivo perfezionamento della definizione agevolata, nonché alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati. Ai sensi dell’art. 3, comma 14, dello stesso d. l. n. 119/2018, in caso di mancato o insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento, la definizione non produce effetto.
Ne consegue, pertanto, che la C.T.R. non avrebbe potuto dichiarare la cessazione della materia del contendere.
Il ricorso deve quindi essere accolto, con rinvio, per nuovo giudizio, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia -sezione staccata di Catania, in diversa composizione, la quale provvederà anche alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, la quale provvederà anche alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 20 maggio 2025.