Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 286 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 286 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/01/2025
Oggetto: definizione ex
art. 12 L. 289/2002
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27983/2019 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: EMAILavvocaturastatoEMAIL)
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa in forza di procura speciale in atti dall’avv. NOME COGNOME (PEC: EMAIL
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n. 1161/14/2019 depositata in data 26/02/2019, non notificata; Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 06/11/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
la società contribuente aderiva alla definizione agevolata relativa ai carichi di ruolo;
l’Agenzia delle entrate rispondeva con diniego;
la società impugnava detto diniego; la CTP di Agrigento accoglieva il ricorso; appellava l’Ufficio;
con la sentenza oggetto di ricorso di fronte a questa Corte il giudice del gravame ha confermato la pronuncia di primo grado;
ricorre l’Amministrazione finanziaria con atto affidato a un solo motivo di impugnazione;
la società RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso; – a seguito di diniego di definizione della controversia ex d. L. n. 119 del fissazione
2018 l’Agenzia delle Entrate ha formulato istanza di dell’udienza ex art. 6 del ridetto d.L.;
Considerato che:
la sola censura dedotta dall’Agenzia delle Entrate si incentra sulla violazione e/o falsa applicazione degli artt. 12 della legge 289 del 2002, 10 della legge 212 del 2000 oltre che della direttiva 77/388/CE del consiglio del 17 maggio 1977 alla stregua di una interpretazione adeguatrice imposta dalla sentenza della Corte di giustizia del 17 luglio 2008 in rapporto all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c.; deduce altresì la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’articolo 360 c. 1 n. 4 c.p.c.;
Cons. Est. NOME COGNOME 2 – in sintesi, secondo la ricorrente, erroneamente la sentenza impugnata ha ancorato la sua decisione all’applicazione del principio di affidamento e buona fede di cui all’art. 10 della L. n. 212 del 2000 senza valutare la validità della definizione agevolata con riferimento alle previsioni
legislative sopra richiamate in particolare con riguardo alle precise condizioni oggettive e temporali al rispetto delle quali è subordinato il perfezionamento della definizione trattandosi di condono clemenziale non premiale;
il motivo è fondato nei termini di cui in motivazione, limitatamente ad alcune partite contenute nel ruolo oggetto della definizione;
infatti, la legge 1° agosto 2003, n. 212, di conversione del decretolegge n. 143 del 2003, nel secondo comma dell’art. 1 ha stabilito che “sono utili i versamenti effettuati tra il 17 aprile ed il 25 giugno 2003, ai fini delle definizioni di cui alla legge n. 289 del 2002, art. 11, comma 4, artt. 12, 15 e 16 e art. 17, comma 1”. Pertanto, secondo una interpretazione costituzionalmente orientata, la disciplina di cui alla legge 29 dicembre 2002, n. 289 opera anche per coloro che avevano pagato la prima rata in epoca anteriore alla data di entrata in vigore del d.L. 24 giugno 2003, n. 143 (convertito in legge 1° agosto 2003, n. 212), avvenuta il 12 agosto 2003. Infatti, il d.L. n. 143/2003, art. 1 comma 2, e il D.M. 8 aprile 2004, art. 1, comma 2, lettera g), che limita la platea dei destinatari della proroga dei termini a quelli che alla data di entrata in vigore del predetto d.L. n. 143/2003, non avevano effettuato versamenti “utili” per la definizione degli adempimenti e degli obblighi tributari di cui all’art. 12 della legge n. 289 del 2002, vanno interpretati nel senso che per versamenti “utili” (tali da escludere l’accessibilità ai benefici di cui alla proroga) devono intendersi quelli immediatamente estintivi di detti obblighi, ossia quelli effettuati in “unica soluzione”;
Cons. Est. NOME COGNOME 3 – nella fattispecie in esame, risulta dalla sentenza impugnata che i versamenti sono stati effettuati per la prima volta il 15 maggio 2003; – questa Corte (Cass. sez. 5, 396/2015; Cass., sez. 5, n. 2101/2015 Cass., sez. 5, 11224/2016; Cass., sez. 5, 1637/2016; Cass., sez. 5, n. 3443/2017) ritiene che la disciplina di cui all’art. 12, comma 2 ter, legge 289/2002 non si differenzia in nulla, salvo che per l’estensione del
beneficio ai ruoli consegnati al concessionario nel periodo di imposta dal 1° gennaio 2003 al 30 giugno 2003, dalla disciplina di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 12, della stessa legge. Pertanto, va confermato il principio giurisprudenziale per cui, in tema di condono fiscale, ai sensi degli artt. 12, comma 2 ter della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e della legge 1 agosto 2003, n. 212, la definizione dei carichi di ruolo pregressi effettuata in un’unica soluzione o mediante il versamento dell’80% del dovuto (accompagnato dalla dichiarazione di esercizio della facoltà di definizione agevolata), nel periodo compreso tra il 17 aprile ed il 25 giugno 2003, ha efficacia ai fini dell’art. 12 cit. anche con riferimento ai ruoli consegnati al concessionario nel periodo tra il primo gennaio ed il 30 giugno 2001;
-ancora, questa Corte (Cass.396/2015; Cass.2101/2015; Cass.11224/2016; Cass.1637/2016) ha già chiarito che “in tema di condono fiscale, ai sensi degli artt. 12, comma 2-ter della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e della legge 1° agosto 2003, n. 212, la definizione dei carichi di ruolo pregressi effettuata in un’unica soluzione o mediante il versamento dell’80% del dovuto (accompagnato dalla dichiarazione di esercizio della facoltà di definizione agevolata), nel periodo compreso tra il 17 aprile ed il 23 giugno 2003, ha efficacia ai fini dell’art. 12 cit. anche con riferimento ai ruoli consegnati al concessionario nel periodo tra il primo gennaio ed il 30 giugno 2001”; -ne consegue la ‘ condonabilità ‘ delle partite per le quali il ruolo è stato affidato al concessionario entro il 30/06/2001 (la n. 1 e la n. 4), con versamento effettuato rispettivamente il 15 maggio 2003 e il 10 maggio 2003, alla luce dell’interpretazione di questo giudice di legittimità, sopra richiamata, ma non anche delle partite per le quali il ruolo è stato consegnato successivamente al 30 giugno 2001 (la n. 2 e la n. 3) al di fuori di ogni previsione normativa;
Cons. Est. NOME COGNOME – 4 -neppure va presa in esame alcuna questione di legittimità costituzionale di tale interpretazione, qui accolta dal Collegio, dal
momento che la Corte delle Leggi (Corte Cost., Ordinanza 47/2006) ha già pronunciato in argomento e ha ritenuto costituzionalmente legittima la previsione dell’art. 12, comma 2ter, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 sollevata a suo tempo in riferimento all’art. 3 della Costituzione; – in ogni caso, con riguardo alla partita 2 la stessa non risulta per alcuna ragione definibile poiché trattasi di partita avente per oggetto l’iva (come si evince da quanto trascritto in ricorso per cassazione a pag. 22 dell’atto), tributo in ordine al quale va applicata la giurisprudenza della Corte Unionale, puntualmente recepita e correttamente attuata nell’ordinamento interno da questa Corte, in forza della quale (Cass. Sez. Un., Sentenza n. 3674 del 17/02/2010) l’art. 12 della legge n. 289 del 2002, nella parte in cui consente di definire una cartella esattoriale con il pagamento del 25% dell’importo iscritto a ruolo, comporta una rinuncia definitiva dell’Amministrazione alla riscossione di un credito già definitivamente accertato, e va pertanto disapplicato, limitatamente ai crediti per IVA come quello in argomento, per contrasto con la VI direttiva n. 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, alla stregua di un’interpretazione adeguatrice imposta dalla sentenza della Corte di Giustizia CE 17 luglio 2008, in causa C-132/06, con cui, in esito ad una procedura di infrazione promossa dalla Commissione Europea, è stata dichiarata l’incompatibilità con il diritto comunitario (in particolare con gli artt. 2 e 22 della VI direttiva cit.) degli artt. 8 e 9 della medesima legge, nella parte in cui prevedono la condonabilità dell’IVA alle condizioni ivi indicate;
– in conclusione, il ricorso va accolto limitatamente alle partite 2 e 3 del ruolo oggetto della presente controversia (la prima in quanto, oltre alle ragioni appena esposte, la consegna del ruolo al concessionario è successiva al 30 giugno 2021; la seconda per detta ultima ragione) mentre è rigettato nel resto riguardo la partita n. 1 (per la quale la consegna dei ruoli è avvenuta il 25 maggio 2001 e il versamento il 15
maggio 2003) e la n. 4 (per la quale la consegna dei ruoli è avvenuta il 10 maggio 2001 e il versamento ancora in data 15 maggio 2003);
non risultando necessario alcun accertamento ulteriore in fatto, la controversia può decidersi nel merito con il rigetto, nelle parti in cui è accolto il ricorso per cassazione, dell’originario ricorso della società contribuente; il rigetto, quanto alle altre partite, del ricorso per cassazione, ne rende intangibile la definizione come stabilito, in parte qua , dalle sentenze di merito;
le spese sono compensate tra le parti in forza della parziale soccombenza di ciascuna delle stesse;
p.q.m.
accoglie il ricorso nei termini e nei limiti di cui in motivazione; lo rigetta nel resto; decidendo nel merito, rigetta nei distinti ridetti termini di cui in motivazione l’originario ricorso della società contribuente; dispone che le spese processuali restino a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Roma, il 6 novembre 2024.