Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 16021 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 16021 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7378/2015 R.G. proposto da:
COGNOME NOME , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO e domiciliato ope legis presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, INDIRIZZO.
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in Roma, INDIRIZZO, rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con domicilio legale in Roma, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE.
-controricorrente –
Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. CAMPANIA -SEZIONE DISTACCATA DI SALERNO n. 7991/12/2014, depositata in data 22 settembre 2014.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 maggio 2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Rilevato che:
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 7991/12/14, depositata il 22 settembre 2014, con cui
Avv. Acc. IRPEF 2006
la C.t.r. della Campania, Sezione di RAGIONE_SOCIALE, aveva accolto parzialmente l’appello da lui proposto avverso la decisione della C.t.p. di RAGIONE_SOCIALE, avente ad oggetto un avviso di accertamento sintetico con cui l’RAGIONE_SOCIALE aveva determinato, al sensi dell’art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, l’incremento patrimoniale da imputare all’anno d’imposta 2006 in € 21.331,00.
L’RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 24 maggio 2024.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per omessa pronuncia su di uno specifico motivo di gravame e conseguente violazione e falsa applicazione dell’art. 38, quarto comma, del d.P.R. n. 600/1973 in vigore ratione temporis , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» il contribuente lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata , la C.t.r. ha mancato di pronunciarsi sull’eccezione circa la mancata applicazione, da parte dell’ufficio, del c.d. principio della famiglia fiscale, dall’accoglimento della quale sarebbe derivato l’annullamento dell’intera pretesa tributaria.
1.1. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2729 cod. civ. in combinato disposto con l’art. 38, quinto comma, d.P.R. n. 600/1973 in vigore ratione temporis , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» il contribuente lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata , la C.t.r. non ha rilevato che la presunzione legale relativa riguardante gli incrementi patrimoniali accertati poggiava, a sua volta, su di una presunzione semplice del tutto infondata, dato che i «fatti noti» di partenza (fase di start up RAGIONE_SOCIALE società partecipate e conseguente presunta assenza di
autonomia finanziaria RAGIONE_SOCIALE stesse) erano stati smentiti da evidenze processuali.
1.2. Con il terzo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 38, quinto comma, d.P.R. n. 600/1973 in vigore ratione temporis , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» il contribuente lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata , la C.t.r. non ha considerato che le presunte spese sostenute per investimenti relativi alla società RAGIONE_SOCIALE, effettuate nel 2003, avrebbero potuto rilevare, per un quinto del loro ammontare, nello stesso anno e nei quattro precedenti, ma non per l’anno 2006.
Va premesso che, con memoria depositata in data 3 giugno 2021, il contribuente comunicava di aver depositato istanza di definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione ex art. 3 del d.l. n. 119 del 2018 conv. con mod. nella legge n. 136 del 2018; all’uopo depositava alcune quietanze e instava per la sospensione del giudizio sino al 30/11/2023.
Con ordinanza adottata all’esito della camera di consiglio del 22 giugno 2021 la Corte disponeva la sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 3, comma 6, del d.l. n. 119/23018, rinviando a nuovo ruolo.
Con documentazione successivamente depositata telematicamente, il ricorrente, dato atto di aver aderito alla cd. rottamazione ter ex art. 3 del d.l. n. 119 del 2018 afferente anche le cartelle di pagamento n. NUMERO_CARTA e n. 100 2013 NUMERO_CARTA 000, contenenti la pretesa tributaria di cui all’avviso n. NUMERO_DOCUMENTO, oggetto del presente giudizio, chiedeva dichiararsi l’estinzione del giudizio. All’uopo allegava l’estratto della situazione debitoria dell’RAGIONE_SOCIALE, la prova documentale dell’accoglimento dell’istanza della definizione agevolata, il piano di rateizzazione e le quietanze di pagamento della rate previste.
La Corte, in considerazione della regolarità della documentazione depositata, in assenza di diniego o di contestazioni della controparte, dichiara estinto il giudizio per avvenuta definizione agevolata.
Spese a carico di chi le ha anticipate.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma in data 24 maggio.