Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 28614 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 28614 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 29/10/2025
CONTRADDITTORIO ENDOPROCEDIMENTALE
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22028/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIO e NOME COGNOME,
-controricorrente – avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. LIGURIA, n. 798/2021, depositata il 25/10/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 ottobre 2025 dal consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
A seguito dell’esame dichiarazione modello Unico/Società di capitali 2014 , relativa all’anno di imposta, 2013 presentata dalla ‘RAGIONE_SOCIALE‘ ai fini RAGIONE_SOCIALE imposte dirette, l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE le notificava invito ad esibire la documentazione fiscale e contabile inerente l’anno 2013. Dall’esame della documentazione l’Ufficio riscontrava la non veridicità di alcune componenti negative dedotte ed il mancato rispetto dei principi di inerenza, competenza e certezza; per l’effetto le notificava avviso di accertamento (n.TL3032500496/2018).
Il contribuente formulava istanza di accertamento con adesione che non aveva esito positivo e successivamente presentava istanza di mediazione-ricorso e art. 17 d.lgs. n. 546 del 1002 e l’Ufficio riproponeva, in fase di mediazione, l’abbattimento dei costi e RAGIONE_SOCIALE conseguenti imposte e sanzioni già operato in sede di adesione, ma tale proposta veniva nuovamente rifiutata dal contribuente
Nelle more del giudizio l’Ufficio in autotutela annullava parzialmente l’atto impositivo, limitatamente ad Irap ed Iva e ricalcolava il reddito di impresa ai fini RAGIONE_SOCIALE imposte sul reddito.
La CTP dichiarava la parziale cessazione della materia del contendere per quanto già oggetto dell’autotutela ed accoglieva, per il resto, il ricorso rilevando l’illegittimità dell’accertamento per l’omesso preventivo contraddittorio e conseguente violazione dell’art. 2 comma 7 legge n. 212 del 2000.
L’RAGIONE_SOCIALE impugnava la sentenza e la CTR rigettava l’appello conferm ando la violazione dell’art 12 comma 7 L. n.212 del 2000. Osservava in proposito che la pretesa tributaria era conseguenza
di una «verifica fiscale» e richiamava il consolidato principio per il quale in caso di io di accesso, ispezione o verifica nei locali destinati all’esercizio dell’attività era necessario garantire il contraddittorio endoprocedimentale. Aggiungeva che l’atto impositivo non poteva essere notificato prima del decorso dei sessanta giorni dal rilascio della copia del processo verbale salve ragioni di urgenza che non risultavano allegate. Concludeva, affermando che il contribuente non era tenuto a dare la c.d. prova di resistrenza.
L’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione e il contribuente si è difeso con controricorso.
Con successiva memoria il contribuente ha evidenziato di aver definito la controversia ai sensi dell’art. 5 legge n. 130 del 2022.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La contribuente ha documentato di aver definito la controversia ai sensi dell’art. 5 legge n. 130 del 2022. Inoltre, l’ atto impositivo oggetto del giudizio è inserito nell’elenco trasmesso dall’RAGIONE_SOCIALE in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità.
L ‘inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza di diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione.
E ntro il termine di legge nessuna RAGIONE_SOCIALE parti ha presentato l’istanza di trattazione di c ui al comma 12 dell’art. 5 cit.; pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ;
A i sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
In ragione della definizione agevolata della controversia, e poiché la ricorrente è parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere Amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d. doppio contributo unificato.
P.Q.M.
Dichiara estinto il processo.
Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2025
Il Presidente NOME COGNOME