Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3191 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5   Num. 3191  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 05/02/2024
Irpef- accertamento sintetico
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23399/2016 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE,  in  persona  del  Direttore pro  tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla INDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis ;
-ricorrente – contro
COGNOME  NOME,  rappresentata  e  difesa  dall’AVV_NOTAIO , dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO, in forza di procura in calce al ricorso, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Roma al INDIRIZZO;
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione  tributaria regionale del Piemonte n. 318/2016, depositata in data 3/03/2016;
udita  la  relazione  della  causa  svolta  nella  camera  di  consiglio  del 21/12/2023 dal consigliere dott. NOME COGNOME.
Rilevato che:
RAGIONE_SOCIALE,  emetteva avviso di accertamento sintetico con cui recuperava a imposizione, a fini Irpef, maggior reddito di NOME per l’anno di imposta 2008, in base alla presenza di beni indice costituiti da una residenza principale in locazione, da una residenza secondaria in proprietà, da un’autovettura Renault Twingo e da un cavallo da sella nonché in base ad incrementi patrimoniali degli anni 2008-2012.
La contribuente proponeva ricorso che era accolto dalla CTP di RAGIONE_SOCIALE. La CTR del Piemonte rigettava l’appello erariale.
Contro tale decisione propone ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE, formulando due motivi.
La contribuente resiste con controricorso.
Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 21/12/2023.
Considerato che:
Con il primo motivo l’RAGIONE_SOCIALE deduce nullità della sentenza per difetto di motivazione o motivazione apparente, in violazione degli artt. 36, comma 2, e 61 d.lgs. n. 546 del 1992, degli artt. 132, n. 4 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., nonché dell’art. 111 , sesto comma, Cost., ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4) cod. proc. civ.
Con  il  secondo  motivo  deduce  violazione  e  falsa  applicazione dell’art. 38, commi 4 e 5, d.P.R. n. 600 del 1973, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., perché la CTR avrebbe negato la valenza di presunzione legale relativa del possesso dei beni indice in capo alla contribuente.
In data 27/09/2023 la controricorrente ha depositato domanda di  definizione  ai  sensi  dell’art.  1,  comma  197,  della  l.  n.  197/2022 corredata  della  prova  della  sua  presentazione.  Il  presente  giudizio
risulta inoltre indicato nell’elenco di cui all’art. 40, comma 3, del d.l. 13 del 2023, conv. in l. n. 41 del 2023, che prevede che  Al fine di conseguire gli obiettivi di riduzione del numero dei giudizi pendenti dinnanzi alla Corte di Cassazione di cui alla Riforma 1.7 “Giustizia tributaria” della Missione 1, Componente 1, Asse 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza mediante la riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità ai sensi dell’articolo 1, comma 198, della legge 29 dicembre 2022 n. 197 e dell’articolo 391 del codice di procedura civile, l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE fermi restando gli oneri posti a carico del contribuente, provvede a depositare entro il 31 ottobre 2023 presso la cancelleria della Corte di cassazione un elenco RAGIONE_SOCIALE controversie per le quali è stata presentata domanda di definizione, con l’indicazione dei relativi versamenti previsti dal comma 197 del medesimo articolo 1  , elenco nel quale è attestato l’intervenuto pagamento della prima rata.
3. Ai sensi dell’art. 1, commi 197 e 198, della predetta legge, come modificati dall’art. 20, comma 1, lett. c), d.l. n. 34/2023, il contribuente che intende aderire alla definizione agevolata RAGIONE_SOCIALE controversie pendenti ha l’onere di depositare, entro il 10 ottobre 2023,  presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata  e, in tal caso,  il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate  .
Ai sensi dei commi 200 e 201 dell’art.1 cit. «L’eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il 31 luglio 2024 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego  è  impugnabile  entro  sessanta  giorni  dalla  notificazione  del medesimo dinanzi all’organo giurisdizionale presso il quale pende la
contro
versia. Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest’ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine» (comma 200).  Per i processi dichiarati estinti ai sensi del comma 198, l’eventuale diniego della definizione è impugnabile dinanzi all’organo giurisdizionale che ha dichiarato l’estinzione. Il diniego della definizione è motivo di revocazione del provvedimento di estinzione pronunciato ai sensi del comma 198 e la revocazione è chiesta congiuntamente all’impugnazione del diniego. Il termine per impugnare il diniego della definizione e per chiedere la revocazione e’ di sessanta giorni dalla notificazione di cui al comma 200  (comma 201).
Pertanto,  alla  luce  RAGIONE_SOCIALE  predette  disposizioni  e  dei  documenti depositat i nonché dell’inserimento del giudizio nel predetto elenco , va dichiarata l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Le spese giudiziali restano a carico di chi le ha anticipate, stante la specifica precisione dell’art. 1, comma 197, della l. n. 197/2022.
In  ragione  della  definizione  agevolata  della  controversia,  non  si ravvisano  i  presupposti  per  imporre  il  pagamento  del  c.d.  doppio contributo unificato  , siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura lato sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (tra le tante Cass. 18/01/2022, n. 1420).
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Roma, il 21 dicembre 2023.